giovedì 23 maggio 2013

Aperto per definizione. In dubio, pro open.

Informazioni sull’attività della Pubblica Amministrazione con licenza proprietaria solo previa indicazione esplicita.

Il legislatore sembra ormai essersi affezionato al principio open by default e quindi coglie ogni occasione per ribadire e chiarire il rivoluzionario concetto che era già diventato parte integrante del nostro ordinamento con il Decreto Crescita 2.0, convertito in legge lo scorso dicembre. Grazie a questa novità, dati e ...

Articolo uscito su Apogeonline il 23 maggio 2013.
Leggilo qui.

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Sullo stesso tema, leggi anche:

- Principi essenziali e obbiettivi del Decreto Trasparenza 

- Il principio dell'open by default: alcune perplessità tecnico-giuridiche

- la presentazione a slide "Il principio open by default su dati e documenti" riportata qui sotto




mercoledì 22 maggio 2013

Principi essenziali e obbiettivi del Decreto Trasparenza

A scopo di divulgazione, presento sinteticamente e schematicamente (alcuni tra) i principi essenziali e gli obbiettivi del Decreto Trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Il testo integrale del decreto è disponibile su Normattiva.

Definzione del concetto di trasparenza.

Come incipit del testo legislativo, il comma 1 dell'articolo 1 si preoccupa di definire il concetto di trasparenza.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli scopi fondamentali del decreto

Successivamente, al comma 3 dello stesso articolo 1, il decreto, richiamando i principi fissati dall'art. 117 della Costituzione, precisa che
Le disposizioni del presente decreto, nonché le relative norme di attuazione [...], integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione [...] e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale [...].

Il concetto di pubblicazione obbligatoria

All'art. 2 il decreto, per definire il campo d'azione delle nuove disposizioni, chiarisce il concetto di "pubblicazione obbligatoria":
Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
In sostanza da un lato (comma 1) si stabilisce un obbligo a carico della PA e dall'altro (comma 2) si crea un corrispondente diritto di accesso alle informazioni in capo ai cittadini; ciò va a ribadire e rafforzare quanto già cristallizzato nel Codice amministrazione digitale (CAD).

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Non solo. Il decreto parla espressamente di un diritto di conoscibilità in un laconico quanto chiaro art. 3.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Ancora open by default! 

Nonostante sia già avvenuta la rivoluzionaria riforma che a fine 2012 ha introdotto il principio "open by default" per dati e documenti (vedi altro articolo), il legislatore ha pensato opportuno ribadire e rafforzare anche questo principio attraverso l'art. 7 del Decreto Trasparenza. Leggiamolo:
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale [...] e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

...e niente scuse!

Una norma che di primo acchito può sembrare ridondante e superflua e che invece è importante è quella dell'art. 6, co. 2, con la quale si previene lipotesi che una PA utilizzi il pretesto della "non adeguata qualità dei dati" per eludere l'obbligo a renderli pubblici.
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.


lunedì 20 maggio 2013

Stallman vs Ubuntu

Un lucidissimo Richard M. Stallman spiega perchè, a suo modo di vedere, Ubuntu non è la migliore scelta tra le distribuzioni GNU/Linux. I problemi sono quelli da me già evidenziati in quest'altro articolo (principalmente legati alla poca trasparenza nella gestione della privacy e alla minore libertà di scelta per l'utente.




venerdì 17 maggio 2013

Il progetto "Giurisprudenza delle imprese" e la sua nota sul copyright

Navigando con grande interesse nel sito Giurisprudenzadelleimprese.it, arrivo per deformazione professionale alla classica sezione "note legali", leggo e non resisto a raccogliere l'espresso invito di "fornire osservazioni e suggerimenti". Però lo faccio pubblicamente, con la speranza che si possa generare un dibattito o quanto meno una riflessione di più ampio respiro.

C'è in effetti qualcosa che non mi convince nel disclaimer sui diritti d'autore relativi al sito e al materiale in esso contenuto.
Leggiamo il testo ad oggi presente sul sito (17/05/13):
La riproduzione dei testi pubblicati sul sito è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dei curatori. I testi dei provvedimenti giurisprudenziali non sono coperti da diritto d’autore e dunque la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto. È consentita la copia dei testi per uso personale nei limiti di quanto previsto dal diritto d’autore. Sono consentite citazioni per cronaca, recensione o critica, purché accompagnate dall’indicazione della fonte.
immagine tratta da Wikipedia
Ragioniamo pezzo per pezzo.
La riproduzione dei testi pubblicati sul sito è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dei curatori.
Ok, fin qui ci siamo. I testi del sito nonchè la sua veste grafica costituiscono opera dell'ingegno tutelata da diritto d'autore o quanto meno da un diritto connesso.
I testi dei provvedimenti giurisprudenziali non sono coperti da diritto d’autore
Bingo! I provvedimenti giurisprudenziali sono l'esempio più classico di applicazione dell'art. 5 della Legge sul diritto d'autore e rappresentano uno dei rari casi di vero e proprio pubblico dominio "by default" del sistema italiano.
e dunque la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto.
Ecco... qui arriva a mio avviso il punto più dolente.
Per quanto ne so io, nel caso di un database di provvedimenti giurisprudenziali riprodotti "così come sono" (si tratta infatti dei PDF dei documenti presi dalle cancellerie e scannerizzati) e organizzato su criteri non originali e necessitati dalla natura dei documenti in esso contenuti (non ci sono infatti molti modi per organizzare delle sentenze; i criteri sono sempre data, numero, tipo di provvedimento, corte/giudice che lo ha prodotto, norme applicate/richiamate, precedenti casi conformi...) l'unica tutela applicabile è quella del cosiddetto diritto sui generis. Tale diritto copre "l'estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati" (v. art. 102 bis, comma 3, l. 633/1941); quindi risulta abbastanza improprio sostenere che "la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto."
Ne consegue che l'estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali del database SONO LIBERI (salvo ovviamente qualche residuo rilievo di concorrenza sleale).
È consentita la copia dei testi per uso personale nei limiti di quanto previsto dal diritto d’autore.
Questa forse è la parte meno controversa, ma anche meno utie, dato che non fa altro che ribadire (genericamente) un principio essenziale della legge. Ciò che non si capisce però è se si riferisca ai testi del sito (effettivamente tutelati da diritto d'autore) o ai testi dei provedimenti (i quali, in quanto testi di atti ufficiali, sono di pubblico dominio ex art. 5 LDA). Quindi qualche parola in più non guasterebbe.
E poi...
Sono consentite citazioni per cronaca, recensione o critica, purché accompagnate dall’indicazione della fonte.
Ecco, questo sembra un po' eccessivo. Dal momento che l'estrazione di parti non sostanziali del database è libera e soprattutto che non si tratta di opere di carattere creativo (che si portano dietro anche il "problema" dei diritti morali), è davvero necessario citare la fonte? In fondo, si tratta di sentenze; la fonte è la sentenza in sè. Stop. E comunque le sentenze sono reperibili tali e quali anche da altri canali. Oppure ci si riferisce ai testi del sito? Anche qui un po' più di chiarezza non farebbe male.

Infine, esaurito il mio consueto travaso di pedanteria legalese, mi sia consentito un consiglio. Cari gestori di questo nobile ben fatto progetto, perchè - come si usa dire - intanto che avete fatto 30 non fate 31 e rilasciate il tutto in open data? Evitereste così i "barocchismi" giuridici di questo disclaimer e risultereste davvero "smart" e innovativi, come è stato per la Corte Costituzionale non molto tempo fa. Orsù, fateci un pensierino. Vi offro la mia disponibilità per indicazioni e suggerimenti su come fare (anche se, con tutto il materiale informativo disponibile in rete e con la vostra competenza giuridica, penso possiate farcela da soli).
In fondo sarebbe in piena armonia con quanto avete già scritto nella pagina di presentazione del progetto:
La diffusione dei provvedimenti e delle sentenze, ad oggi sostanzialmente limitata al canale tradizionale della pubblicazione sulle riviste giuridiche specializzate, sconta il difetto di rendere pubblici solo pochi provvedimenti, selezionati secondo criteri inevitabilmente arbitrari, e spesso con forte ritardo rispetto alla data di deposito. Questo costituisce sicuramente un limite alla diffusione della cultura giuridica in quest’area specialistica: con effetti negativi non solo sul piano scientifico, ma anche su quello pratico.
Beh, ma allora se davvero la pensate così, che ne dite di una bella licenza Creative Commons BY? O ancora meglio: una bella Creative Commons BY per testi e grafica del sito e una schietta CCzero per il database delle sentenze?

lunedì 13 maggio 2013

Semi liberi come software libero. Germogliano nuove tutele

Pensavo che dopo dieci anni di devota dedizione al tema dell'openness, avessi ormai sviscerato ogni sua declinazione. E invece mi sono reso conto che un pezzo me lo sono perso: gli open seed, ovvero sementi open source.
Dal momento che è possibile ...

Articolo uscito su Apogeonline il 13 maggio 2013.
Leggilo qui.

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Di seguito trovate un video in cui la "guru" Vandana Shiva spiega brevemente la questione.