Riflettiamo sul divieto di estrarre parti sostanziali di un database come sancito dall'art. 102 bis l. 633/41 [1] e cerchiamo di metterne alla prova la tenuta di fronte ai nuovi meccanismi di gestione e diffusione dei dati tipici del web. Per farlo, poniamo un caso ipotetico ma nemmeno così inverosimile.
Prendiamo un esempio classico di database tutelato da un semplice diritto sui generis: un elenco di numeri di telefono disposti in ordine alfabetico secondo il cognome del loro titolare. L'elenco contiene circa 1000 numeri ed è pubblicato in rete, con una chiara nota in cui il costitutore del database ricorda che l'estrazione di parti consistenti dell'opera violerebbe il diritto sui generis.
Un utente prende tre di questi numeri di telefono con nominativo di appartenenza e li riporta in una pagina wiki preesistente. Un altro utente fa la stessa cosa con altri tre numeri. Cosi via fin quando una trentina di utenti inseriscono nella pagina wiki un centinaio di dati.
Se da un lato i singoli utenti non possono essere perseguiti civilmente per estrazione non autorizzata da un database essendo tre soli dati una parte di certo irrilevante [2], dall'altro lato la pagina wiki così creatasi costituisce una costola importante del database originario. E si tenga presente che il gestore della pagina wiki mette solo a disposizione lo spazio web dietro regolare log-in degli utenti; e non sa (nè può sapere) la provenienza dei singoli dati. Su chi potrà rivalersi civilmente il costitutore della banca dati? Sul gestore della pagina wiki? Sui singoli utenti? Mistero.
To be continued...
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[1] Art. 102 bis, co. 3 L. 633/1941: [...]il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
[2] Art. 102 ter, co. 3 L. 633/1941: Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.