Il misterioso caso del diritto sui generis eluso

Riflettiamo sul divieto di estrarre parti sostanziali di un database come sancito dall'art. 102 bis l. 633/41 [1] e cerchiamo di metterne alla prova la tenuta di fronte ai nuovi meccanismi di gestione e diffusione dei dati tipici del web. Per farlo, poniamo un caso ipotetico ma nemmeno così inverosimile.
Prendiamo un esempio classico di database tutelato da un semplice diritto sui generis: un elenco di numeri di telefono disposti in ordine alfabetico secondo il cognome del loro titolare. L'elenco contiene circa 1000 numeri ed è pubblicato in rete, con una chiara nota in cui il costitutore del database ricorda che l'estrazione di parti consistenti dell'opera violerebbe il diritto sui generis.
Un utente prende tre di questi numeri di telefono con nominativo di appartenenza e li riporta in una pagina wiki preesistente. Un altro utente fa la stessa cosa con altri tre numeri. Cosi via fin quando una trentina di utenti inseriscono nella pagina wiki un centinaio di dati.
Se da un lato i singoli utenti non possono essere perseguiti civilmente per estrazione non autorizzata da un database essendo tre soli dati una parte di certo irrilevante [2], dall'altro lato la pagina wiki così creatasi costituisce una costola importante del database originario. E si tenga presente che il gestore della pagina wiki mette solo a disposizione lo spazio web dietro regolare log-in degli utenti; e non sa (nè può sapere) la provenienza dei singoli dati. Su chi potrà rivalersi civilmente il costitutore della banca dati? Sul gestore della pagina wiki? Sui singoli utenti? Mistero.
To be continued...

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[1] Art. 102 bis, co. 3 L. 633/1941: [...]il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
[2] Art. 102 ter, co. 3 L. 633/1941: Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

Commenti

Carlo Piana ha detto…
Il fornitore del servizio della pagina wiki usufruisce dell'esenzione di responsabilità del service provider (già dall'art. 14 della Direttiva ecommerce, Artt. 16 e 17 Dlgs 70/2003)
Simone Aliprandi ha detto…
ottimo! quindi uno dei colpevoli l'abbiamo escluso.
dunque... chi è l'assassino? di solito nel dubbio si pensa al maggiordomo... ma qui non c'è.
Unknown ha detto…
il comma 9 del 102-bis precisa che che: "Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati"

Ovviamente il titolare dei diritti sul database dovrebbe provare che i singoli utenti erano in realtà d'accordo tra loro nell'effettuare le operazioni ripetute di estrazione di parti non sostanziali dei dati al fine di eludere il divieto
Unknown ha detto…
inoltre, se fosse dimostrabile un fine di profitto (oltre al concorso di persone) si potrebbe applicare l'art.171-bis 2° comma ("Chiunque, al fine di trarne profitto,[...] esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, [...] è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni[...]")
Simone Aliprandi ha detto…
ok Alberto, concordo con te che il responsabile di quell'estrazione in violazione degli art. 102 bis e 102 ter sarebbe perseguibile penalmente oltre che civilmente...
ma non si è ancora capito chi sarebbero questi soggetti perseguibili. i singoli utenti? anche se estraggono solo tre dati a testa?
forse sì, perchè in fondo dopo le prime estrazioni gli utenti inizierebbero ad accorgersi che la pagina wiki sta diventando un pezzo sostanziale del database. però me la devo studiare meglio.
Senpai ha detto…
In linea teorica è vero che già il secondo utente si potrebbe accorgere dei dati presenti nella pagina wiki ma, allo stesso tempo, è vero che:

1) non è detto che lui ne conosca la provenienza;
2) il divieto si riferisce all'"estrazione" ovvero al "reimpiego" quindi, sicuramente l'estrazione non potrebbe venir perseguita, potrebbe, semmai, essere richiesto un risarcimento per il "reimpiego";
3) la giurisprudenza sta smentendo (vedi recenti pronunce) il dlgs 70/2003 prevedendo la responsabilità per omesso controllo del gestore di siti internet ... quindi se fossi io il gestore del sito non sarei proprio così tranquillo del mio alibi;
4) andrebbero comunque valutati tutta una serie di elementi ulteriori, ossia, la responsabilità penale, l'eventuale profitto, ed il soggetto che, sempre eventualmente, trarrebbe tale profitto.
Unknown ha detto…
Io proporrei l'applicazione del 2055 c.c.:
abbiamo un evento dannoso unico (reimpiego ripetuto e sistematico di parti non sostanziali della banca dati che arrecano pregiudizio al costitutore) da parte di più soggetti (gli estrattori che riproducono i dati sulla pagina wiki).
La norma del 2055 c.c è posta a garanzia del danneggiato, essa non richiede una compartecipazione psicologica dei danneggianti, ma il semplice verificarsi del danno per causa delle condotte di questi ultimi, anche se tali condotte siano successive nel tempo e tra di loro completamente autonome.
Chiaro che in questo caso sarebbe necessario individuare e scindere gli atti illeciti dagli atti leciti.
Infatti come giustamente fa capire Alberto richiamando il comma 9 dell'art 102 bis, vi saranno dati reimpiegati lecitamente e dati reimpiegati illecitamente.
Una volta raggiunta la soglia quali-quantitativa di parte sostanziale del DB, tutti coloro che caricano dati sulla pagina wiki stanno commettendo un atto non lecito poiché, nel caso concreto, il reimpiego è fuori dall'uso legittimo permesso dalla norma.
Perciò una volta definito il limite di reimpiego, gli n utenti successivi che abbiano caricato dati commettono un illecito, poiché, facilmente, avrebbero potuto(e comunque avrebbero dovuto )accorgersi di partecipare a formare una parte sostanziale della banca dati iniziale.
In questo senso, vista la solidarietà passiva che discende dalla norma basterebbe rifarsi su uno degli utenti della pagina wiki( magari il più solvibile) che abbia posto in essere un reimpiego illecito.
Un'altro aspetto da analizzare potrebbe essere la posizione di colui che abbia messo a disposizione la pagina wiki...
Vero è che egli non ha alcuna responsabilità da fatto illecito poiché è esonerato dal controllo. Ma se supponessimo che dalla messa a disposizione della pagina egli avesse ricevuto un corrispettivo ( che so per la pubblicità da associata alla pubblicazione dell'elenco) sarebbe configurabile un arricchimento senza causa? In fin dei conti egli avrebbe, in buona fede utilizzato dei beni(immateriali) altrui...
Simone Aliprandi ha detto…
Grazie del dettagliato commento, Gianluca