Navigando con grande interesse nel sito Giurisprudenzadelleimprese.it, arrivo per deformazione professionale alla classica sezione "note legali", leggo e non resisto a raccogliere l'espresso invito di "fornire
osservazioni e suggerimenti". Però lo faccio pubblicamente, con la speranza che si possa generare un dibattito o quanto meno una riflessione di più ampio respiro.
C'è in effetti qualcosa che non mi convince nel disclaimer sui diritti d'autore relativi al sito e al materiale in esso contenuto.
Leggiamo il testo ad oggi presente sul sito (17/05/13):
Ragioniamo pezzo per pezzo.
Per quanto ne so io, nel caso di un database di provvedimenti giurisprudenziali riprodotti "così come sono" (si tratta infatti dei PDF dei documenti presi dalle cancellerie e scannerizzati) e organizzato su criteri non originali e necessitati dalla natura dei documenti in esso contenuti (non ci sono infatti molti modi per organizzare delle sentenze; i criteri sono sempre data, numero, tipo di provvedimento, corte/giudice che lo ha prodotto, norme applicate/richiamate, precedenti casi conformi...) l'unica tutela applicabile è quella del cosiddetto diritto sui generis. Tale diritto copre "l'estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati" (v. art. 102 bis, comma 3, l. 633/1941); quindi risulta abbastanza improprio sostenere che "la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto."
Ne consegue che l'estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali del database SONO LIBERI (salvo ovviamente qualche residuo rilievo di concorrenza sleale).
E poi...
Infine, esaurito il mio consueto travaso di pedanteria legalese, mi sia consentito un consiglio. Cari gestori di questo nobile ben fatto progetto, perchè - come si usa dire - intanto che avete fatto 30 non fate 31 e rilasciate il tutto in open data? Evitereste così i "barocchismi" giuridici di questo disclaimer e risultereste davvero "smart" e innovativi, come è stato per la Corte Costituzionale non molto tempo fa. Orsù, fateci un pensierino. Vi offro la mia disponibilità per indicazioni e suggerimenti su come fare (anche se, con tutto il materiale informativo disponibile in rete e con la vostra competenza giuridica, penso possiate farcela da soli).
In fondo sarebbe in piena armonia con quanto avete già scritto nella pagina di presentazione del progetto:
C'è in effetti qualcosa che non mi convince nel disclaimer sui diritti d'autore relativi al sito e al materiale in esso contenuto.
Leggiamo il testo ad oggi presente sul sito (17/05/13):
La riproduzione dei testi pubblicati sul sito è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dei curatori. I testi dei provvedimenti giurisprudenziali non sono coperti da diritto d’autore e dunque la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto. È consentita la copia dei testi per uso personale nei limiti di quanto previsto dal diritto d’autore. Sono consentite citazioni per cronaca, recensione o critica, purché accompagnate dall’indicazione della fonte.
immagine tratta da Wikipedia |
La riproduzione dei testi pubblicati sul sito è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dei curatori.Ok, fin qui ci siamo. I testi del sito nonchè la sua veste grafica costituiscono opera dell'ingegno tutelata da diritto d'autore o quanto meno da un diritto connesso.
I testi dei provvedimenti giurisprudenziali non sono coperti da diritto d’autoreBingo! I provvedimenti giurisprudenziali sono l'esempio più classico di applicazione dell'art. 5 della Legge sul diritto d'autore e rappresentano uno dei rari casi di vero e proprio pubblico dominio "by default" del sistema italiano.
e dunque la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto.Ecco... qui arriva a mio avviso il punto più dolente.
Per quanto ne so io, nel caso di un database di provvedimenti giurisprudenziali riprodotti "così come sono" (si tratta infatti dei PDF dei documenti presi dalle cancellerie e scannerizzati) e organizzato su criteri non originali e necessitati dalla natura dei documenti in esso contenuti (non ci sono infatti molti modi per organizzare delle sentenze; i criteri sono sempre data, numero, tipo di provvedimento, corte/giudice che lo ha prodotto, norme applicate/richiamate, precedenti casi conformi...) l'unica tutela applicabile è quella del cosiddetto diritto sui generis. Tale diritto copre "l'estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati" (v. art. 102 bis, comma 3, l. 633/1941); quindi risulta abbastanza improprio sostenere che "la protezione si riferisce esclusivamente alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto."
Ne consegue che l'estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali del database SONO LIBERI (salvo ovviamente qualche residuo rilievo di concorrenza sleale).
È consentita la copia dei testi per uso personale nei limiti di quanto previsto dal diritto d’autore.Questa forse è la parte meno controversa, ma anche meno utie, dato che non fa altro che ribadire (genericamente) un principio essenziale della legge. Ciò che non si capisce però è se si riferisca ai testi del sito (effettivamente tutelati da diritto d'autore) o ai testi dei provedimenti (i quali, in quanto testi di atti ufficiali, sono di pubblico dominio ex art. 5 LDA). Quindi qualche parola in più non guasterebbe.
E poi...
Sono consentite citazioni per cronaca, recensione o critica, purché accompagnate dall’indicazione della fonte.Ecco, questo sembra un po' eccessivo. Dal momento che l'estrazione di parti non sostanziali del database è libera e soprattutto che non si tratta di opere di carattere creativo (che si portano dietro anche il "problema" dei diritti morali), è davvero necessario citare la fonte? In fondo, si tratta di sentenze; la fonte è la sentenza in sè. Stop. E comunque le sentenze sono reperibili tali e quali anche da altri canali. Oppure ci si riferisce ai testi del sito? Anche qui un po' più di chiarezza non farebbe male.
Infine, esaurito il mio consueto travaso di pedanteria legalese, mi sia consentito un consiglio. Cari gestori di questo nobile ben fatto progetto, perchè - come si usa dire - intanto che avete fatto 30 non fate 31 e rilasciate il tutto in open data? Evitereste così i "barocchismi" giuridici di questo disclaimer e risultereste davvero "smart" e innovativi, come è stato per la Corte Costituzionale non molto tempo fa. Orsù, fateci un pensierino. Vi offro la mia disponibilità per indicazioni e suggerimenti su come fare (anche se, con tutto il materiale informativo disponibile in rete e con la vostra competenza giuridica, penso possiate farcela da soli).
In fondo sarebbe in piena armonia con quanto avete già scritto nella pagina di presentazione del progetto:
La diffusione dei provvedimenti e delle sentenze, ad oggi sostanzialmente limitata al canale tradizionale della pubblicazione sulle riviste giuridiche specializzate, sconta il difetto di rendere pubblici solo pochi provvedimenti, selezionati secondo criteri inevitabilmente arbitrari, e spesso con forte ritardo rispetto alla data di deposito. Questo costituisce sicuramente un limite alla diffusione della cultura giuridica in quest’area specialistica: con effetti negativi non solo sul piano scientifico, ma anche su quello pratico.Beh, ma allora se davvero la pensate così, che ne dite di una bella licenza Creative Commons BY? O ancora meglio: una bella Creative Commons BY per testi e grafica del sito e una schietta CCzero per il database delle sentenze?
Commenti
Se per "sfruttata" si intende il trarre profitto economico dal lavoro altrui, allora una licenza CC By-nc-sa dovrebbe mettere al riparo da tale indesiderato sfruttamento, non solo, spingerebbe altri a integrare e approfondire il lavoro già svolto e condividerlo con la medesima liberalità.
L'Avv. Aliprandi è sempre molto generoso con le sue opere, pubblica con licenza CC BY, io sono un po' più taccagna, preferisco CC by-nc-sa
Ovviamente mi riferisco all'organizzazione della raccolta, hai titoli e ai riassunti del dispositivo, posto che le sentenze sono in pubblico dominio.
il primo è quello che continua a lasciarmi perplesso. l'ho già sentita questa cosa della "digitalizzazione che crea diritti" e non ho ancora capito sulla base di quale norma e quale diritto.
il terzo invece è pienamente in linea con quanto da me scritto nell'articolo. è secondo me l'unico diritto applicabile. ma appunto di applica a "parti sostanziali del database"e soprattutto dura solo 15 anni.