Grazie ad alcuni colleghi [non sono sicuro gradiscano di essere citati pubblicamente; ma li ringrazio sentitamente per questo prezioso aggiornamento arrivatomi via social network], sono entrato in possesso del provvedimento del Giudice delegato con cui viene smentita l'assurda decisione di un giudice milanese di applicare l'art. 96 c.p.c. in caso di mancata consegna delle famigerate copie cortesia.
Ecco l'estratto del provvedimento. Benchè anche questa pronuncia non denoti grande sensibilità sul tema da parte dei giudici (si noti che è stata fatta "per prevenire la proposizione di un ricorso per Cassazione dall'esito incerto"), almeno è stato sottolineato che una cortesia non può essere obbligatoria.
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Il giudice delegato ha rilevato che detta pronuncia ex art. 96, III comma, c.p.c. appare fondata su un principio opinabile, ritenendo obbligo dell'avvocato quello che potrebbe configurarsi come atto di cortesia; che dunque è opportuno prevenire la proposizione di un ricordo per Cassazione dall'esito incerto.
Ecco l'estratto del provvedimento. Benchè anche questa pronuncia non denoti grande sensibilità sul tema da parte dei giudici (si noti che è stata fatta "per prevenire la proposizione di un ricorso per Cassazione dall'esito incerto"), almeno è stato sottolineato che una cortesia non può essere obbligatoria.
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Commenti
E questa la chiamano giustizia se io fossi uno dei creditori andrei a chiedere conto di questa decisione a chi a emesso questo decreto. Tralascio i particolari su l'audizione del liquidatore chiamato a chiarire il motivo di tale ritardo .....indifferenza e assoluta mancanza di volontà nel tentare di capire le ragioni di tale ritardo .
Ho stima e fiducia nei giudici Italiani ...ma certi comportamenti ti lasciano dei grossi dubbi .
Grazie.