Messaggi commerciali tramite la chat di LinkedIn e di altri social media? È comunque necessario il consenso
Riprendo con lievi modifiche il testo dell'utilissimo post LinkedIn della dott.ssa Mariangela Fedozzi (DPO e professionista del settore data protection) che, citando a sua volta un noto provvedimento del Garante Privacy in tema di spam e le policy interne di LinkedIn, chiarisce che anche le comunicazioni commerciali inviate senza consenso tramite la chat di LinkedIn devono sottostare alle più generali regole che limitano lo spam. Per vedere il post originario, vai al link https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7338136537148121088/.
In sostanza, si ricorda che i messaggi commerciali e promozionali ricevuti tramite la chat di LinkedIn e di altri social media senza aver dato specifico consenso sono comunque qualificabili come spam e quindi vietati sia dal GDPR, sia dalle linee guida fornite dal Garante Privacy, sia dagli stessi termini di servizio delle piattaforme.
Il consenso prestato per l’iscrizione a LinkedIn riguarda esclusivamente le finalità indicate nei termini d’uso della piattaforma, ovvero il networking professionale e lo scambio di conoscenze o opportunità lavorative, non la ricezione di messaggi pubblicitari o promozionali da altri utenti.
Nel provvedimento del Garante si legge: “Non ha alcun rilievo il fatto che la reclamante avesse configurato il proprio profilo in modo da poter ricevere liberamente messaggi da qualsiasi utente, in quanto non avrebbe dovuto comunque ricevere messaggi aventi finalità promozionali proprio perché detta finalità promozionale è in contrasto con la finalità prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.”
⛔ Quale base giuridica (GDPR, art. 6)?
L’art. 6 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se sussiste una delle condizioni previste, che nel caso di comunicazioni a scopo commerciale/promozionale è sempre e solo il consenso esplicito dell’interessato. L’invio di messaggi promozionali tramite LinkedIn, senza previo consenso, non trova giustificazione in nessuna delle altre basi giuridiche previste dal GDPR.
‼️ I Termini di servizio di LinkedIn
LinkedIn specifica che la piattaforma è destinata a favorire connessioni professionali e lo scambio di conoscenze. L’utilizzo dei dati degli utenti per finalità diverse da quelle previste (come l’invio di pubblicità o promozioni commerciali tramite messaggi privati) viola i termini di servizio della piattaforma.
‼️ Linee guida del Garante Privacy contro lo spam via socialnetwork
Già dal 2013, il Garante aveva pubblicato linee guida che vietano l’invio di messaggi promozionali non autorizzati tramite social network, ribadendo che il consenso per ricevere tali comunicazioni deve essere espresso, specifico e documentato.
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⛔ Provvedimento del Garante Privacy n. 316 del 16 settembre 2021
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’invio di messaggi promozionali tramite LinkedIn costituisce un trattamento illecito dei dati personali in assenza di uno specifico consenso dell’interessato. E questo consenso raramente viene chiesto prima dell'invio.Il consenso prestato per l’iscrizione a LinkedIn riguarda esclusivamente le finalità indicate nei termini d’uso della piattaforma, ovvero il networking professionale e lo scambio di conoscenze o opportunità lavorative, non la ricezione di messaggi pubblicitari o promozionali da altri utenti.
Nel provvedimento del Garante si legge: “Non ha alcun rilievo il fatto che la reclamante avesse configurato il proprio profilo in modo da poter ricevere liberamente messaggi da qualsiasi utente, in quanto non avrebbe dovuto comunque ricevere messaggi aventi finalità promozionali proprio perché detta finalità promozionale è in contrasto con la finalità prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.”
⛔ Quale base giuridica (GDPR, art. 6)?
L’art. 6 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se sussiste una delle condizioni previste, che nel caso di comunicazioni a scopo commerciale/promozionale è sempre e solo il consenso esplicito dell’interessato. L’invio di messaggi promozionali tramite LinkedIn, senza previo consenso, non trova giustificazione in nessuna delle altre basi giuridiche previste dal GDPR.
‼️ I Termini di servizio di LinkedIn
LinkedIn specifica che la piattaforma è destinata a favorire connessioni professionali e lo scambio di conoscenze. L’utilizzo dei dati degli utenti per finalità diverse da quelle previste (come l’invio di pubblicità o promozioni commerciali tramite messaggi privati) viola i termini di servizio della piattaforma.
‼️ Linee guida del Garante Privacy contro lo spam via socialnetwork
Già dal 2013, il Garante aveva pubblicato linee guida che vietano l’invio di messaggi promozionali non autorizzati tramite social network, ribadendo che il consenso per ricevere tali comunicazioni deve essere espresso, specifico e documentato.
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