Oggi sul sito Wikimedia.it è uscito un mio nuovo articolo divulgativo sul concetto di "libertà di panorama" e sulle questioni giuridiche che l'assenza di un principio di libertà comune a tutti i paesi UE può comportare per i cittadini. Potete leggerlo interamente a questo link. Riporto di seguito la parte iniziale.
SOMMARIO
1. Il diritto d’autore e le opere esposte sulla pubblica via
2. Quando subentra anche il diritto dei beni culturali
3. Il problema e le possibili soluzioni a livello normativo
4. La geografia della libertà di panorama in Europa
5. Per approfondire
1. Il diritto d’autore e le opere esposte sulla pubblica via
Per capire appieno il problema della cosiddetta “libertà di panorama” (o forse, più propriamente, della “mancanza di libertà di panorama”) è necessario fare una premessa su come funziona il diritto d’autore su alcuni particolari tipi di immagini. Parliamo più precisamente di opere architettoniche, scultoree o pittoriche che sono esposte sulla pubblica via, come ad esempio edifici, ponti, torri, chiese, monumenti, statue, affreschi, murales. Tutte queste opere sono protette dal diritto d’autore, “automaticamente” fin dal momento della loro creazione. Questa tutela si estende a tutte le loro riproduzioni, anche quelle fotografiche; e dura 70 anni dalla morte dell’autore (o dell’ultimo autore nel caso di opere realizzate da più persone).
Un esempio abbastanza noto: il ponte dell’architetto Calatrava che incrocia l’Autostrada del sole all’altezza di Reggio Emilia. Sul sito del Comune di Reggio Emilia c’è una pagina in cui si spiega che l’architetto ha ceduto i diritti di utilizzazione alla municipalità e dunque, per diffondere fotografie dell’opera è necessario rispettare i termini d’uso esposti sul sito e in alcuni casi chiedere direttamente al Comune le autorizzazioni.
La conseguenza di questo particolare aspetto del diritto d’autore è che quando si scattano foto sulla pubblica via e foto di panorama si corre il rischio di ritrarre più o meno consapevolmente un’opera tutelata e quindi di incappare in un potenziale rischio legale. Un rischio che rimane appunto potenziale e ipotetico perché non è detto che il titolare dei diritti si accorga della violazione e abbia davvero voglia di ricorrere alle vie legali. Ma comunque il rischio sussiste.
2. Quando subentra anche il diritto dei beni culturali
A questo si deve aggiungere un’ulteriore complicazione derivante dal Codice Beni Culturali italiano, il quale agli articoli 107 e 108 istituisce un diritto dominicale sulle riproduzioni di opere d’arte, monumenti, edifici classificati come beni culturali anche oltre alla scadenza dei diritti d’autore (70 anni dalla morte). Secondo questo diritto, chi vuole riprodurre immagini di beni culturali a scopi commerciali deve chiedere l’autorizzazione all’ente che ha in custodia il bene (ad esempio il museo, il ministero, la regione, il comune) e versare un canone per la riproduzione. Alcuni chiamano questo... [CONTINUA A LEGGERE QUI]
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