Oggi sul sito AI4business.it esce questo mio nuovo articolo che mette a fuoco i vari passaggi dell'AI act che trattano l'aspetto del copyright/diritto d'autore. Le soluzioni del legislatore UE sono sufficienti per incidere efficacemente sulla materia?
📚 Indice degli argomenti
📚 Indice degli argomenti
1️⃣ La valutazione della bozza del Regolamento attualmente disponibile
2️⃣ La trasparenza è una soluzione sufficiente?
3️⃣ Che cosa dicono i Considerando in tema di diritto d’autore?
4️⃣ Che cosa dicono le norme del Regolamento
💬 Commenti conclusivi
2️⃣ La trasparenza è una soluzione sufficiente?
3️⃣ Che cosa dicono i Considerando in tema di diritto d’autore?
4️⃣ Che cosa dicono le norme del Regolamento
💬 Commenti conclusivi
1. La valutazione della bozza del Regolamento attualmente disponibile
Da quando mi sono avventurato nel tema tanto affascinante quanto scivoloso dei rapporti tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore, mi trovo a dover fronteggiare costantemente i commenti e le raccomandazioni di lettori e follower sull’avvento del nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
“Hai visto che hanno approvato il regolamento? Adesso cambierà tutto!”, mi scrivono. È davvero così? Ci sarà questo grande cambiamento sul piano del diritto della proprietà intellettuale?
Nei giorni scorsi mi è comparso un meme molto simpatico, benché comprensibile solo ai giuristi, forse nemmeno a tutti: c’era l’immagine del giurista e filosofo Hans Kelsen e la scritta “lui ti vede che commenti l’AI Act prima che sia stata formalmente approvato e pubblicato”.
Mi trovo quindi a scrivere questo articolo con quell’immagine che mi ronza in testa, chiedendo al buon Kelsen di essere magnanimo e di non espellermi con disonore dal consesso dei giuristi. D’altro canto, non possiamo che dare ragione a quel meme; le norme si commentano solo quando si ha davvero un testo definitivo e possibilmente quando sono già state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, perché è solo in quel momento che davvero possiamo essere sicuri di non prendere cantonate. Eppure, eccomi qui a cercare di fare un po’ di chiarezza su un tema fin troppo foriero di leggende metropolitane e di equivoci.
Il testo a cui faccio riferimento in questo mio articolo è quello disponibile nel documento PDF presente sul sito data.consilium.europa.eu, risalente allo scorso 26 gennaio e che – pare – è quello giunto a definitiva approvazione lo scorso 14 marzo. Questo testo, tuttavia, mostra ancora qualche punto non chiaro, che sicuramente dovrà essere oggetto di una ulteriore sistemazione e riorganizzazione; ad esempio, la numerazione degli articoli e dei Considerando non sembra quella definitiva. E comunque si tratta ancora di un testo solo in lingua inglese; le traduzioni arriveranno nei prossimi mesi e non è detto che non portino a loro volta qualche sorpresa e complicazione.
Di seguito riporterò degli estratti del regolamento con la numerazione provvisoria attualmente disponibile e in una traduzione italiana da me curata e dunque assolutamente non ufficiale.
2. La trasparenza è una soluzione sufficiente?
Altra questione da tenere presente. Il tema del diritto d’autore legato all’addestramento dei sistemi AI con opere tutelate non era nemmeno contemplato nella prima bozza di regolamento risalente all’aprile 2021. Come molti sapranno, l’approccio iniziale era quello “risk based”, mirato a regolamentare lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi AI secondo diversi livelli di rischio e con un occhio di riguardo per lo più rivolto verso il tema della cybersecurity e della data protection. Sono stati la diffusione al grande pubblico delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa (iniziata nell’autunno del 2022) e il conseguente acceso dibattito sui potenziali rischi di violazione dei diritti d’autore a portare il legislatore europeo a correggere il tiro.
Qual è dunque la soluzione che dovrebbe (condizionale d’obbligo) risolvere o almeno contenere i problemi di diritto d’autore? La soluzione individuata nel regolamento è quella della trasparenza: l’idea di fondo consiste nell’obbligare ... [CONTINUA LEGGERE SU AI4BUSINESS]
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