Riproduzioni di beni culturali: l'ordinanza contro Studi d'arte Cave Michelangelo (Tribunale di Firenze, aprile 2022)

Vista la sua importanza, riporto integralmente il testo dell'ordinanza del Tribunale di Firenze ottenuta con reclamo ex art 669 terdecies Codice Procedura Civile dal Ministero della Cultura contro Studi d'arte – Cave Michelangelo Srl nell'aprile del 2022. Dei pochi provvedimenti giurisdizionali che abbiamo sul controverso tema delle riproduzioni dei beni culturali, questo è quello in cui il giudice si avventura in una interpretazione indubbiamente interessante ma anche molto problematica degli articoli 107 e 108 Codice Beni Culturali. Le formattazioni del testo (grassetto e italico) sono riprese pedissequamente dal testo del provvedimento.



TRIBUNALE DI FIRENZE

Rg. 1910-2022


Composto dai magistrati:

Dott.ssa Silvia Governatori – Presidente relatore

Dott. Fiorenzo Zazzeri – Giudice

Dott.ssa Maria Filomena De Cecco – Giudice


Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


1. Con reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. depositato in data 17.02.2022, il Ministero della Cultura, già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto, in riforma dell’ordinanza resa dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG n. 2992/2021 in data 31.01.2022: di accertare e dichiarare l’utilizzo non autorizzato da parte della società Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. ai fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo; di inibire a Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. l’utilizzo ai fini commerciali dell’immagine del David in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza; di ordinare a Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. la rimozione delle immagini riproducenti il David di Michelangelo o parti di esso, pubblicate all’interno dei siti della società; di ordinare a Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare l’immagine del David, sia presso la società convenuta che presso terzi che li detengano e/o ne facciano commercio e/o ne abbiano, comunque, la disponibilità; nonché inibire ogni utilizzo futuro della statua o delle statue del David realizzate dalla società Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l.; di condannare Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare, o anche per il caso di eventuale ripresa dell’utilizzo abusivo dopo la sospensione dell’attività illecita per ordine del giudice; di disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 c.p.c., a cura e spese delle società convenute, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on- line, nonché sul sito internet, su youtube e sulla pagine Instagram della società Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l., stabilendo altresì il termine per l’inserzione, scaduto il quale potrà procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto di ripetere le spese dalle obbligate. Con vittoria di spese.


2. In data 01.04.2022 si è costituita la società Studi d’Arte Cave Michelangelo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Franco Barattini chiedendo: nel rito, di dichiarare sia per la fase cautelare che per quella successiva di merito a cognizione piena la propria incompetenza territoriale in favore alternativamente del Tribunale di Massa o del Tribunale di Roma; in via cautelare: respingere tutte le istanze cautelari ex adverso avanzate difettando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora; nel merito nella fase a cognizione piena: respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che nulle per indeterminatezza del petitum, prescritte e comunque non provate; nella ipotesi denegata e non creduta che la domanda attrice in relazione alla campagna Bespoke possa trovare accoglimento totale o parziale, salvo in ogni caso gravame sul punto, accertare e dichiarare il concorso di SACM nella causazione di eventuali danni nella misura minima e marginale che sarà ritenuta congrua e di giustizia, ritenendola del tutto estranea alla attività di merchandising e/o all’allestimento di show-room proprie della co-convenuta Brioni spa; nella ipotesi che permangano dubbi in merito alla lettura degli artt. 106, 107 e 108 c.b.c. a) voglia rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “E’ compatibile con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, una disciplina nazionale che regolamenti l'uso delle opere artistiche classificate come beni culturali custoditi dalla pubblica amministrazione e che riconosca un diritto esclusivo di utilizzazione economica sulla riproduzione, in qualsiasi forma e modo, di tali opere artistiche contro sfruttamenti economici non autorizzati, senza limiti temporali e in ogni caso oltre i termini della protezione del diritto d’autore ?” b) Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli art. 106 -107 e 108 CBC nella parte in cui impongono sostanzialmente una imposta al contribuente in violazione del diritto di libertà economica privata tutelato dall’art 41 della Costituzione nonché in misura fissa tale da violare il principio di capacità contributiva del contribuente e di progressività della tassazione tutelati dall’art 53 della Costituzione. Si è riportata alle istanze istruttorie di cui alla comparsa.

La società costituita ha eccepito l’incompetenza territoriale deducendo che il presunto illecito si sarebbe compiuto a Carrara e stante il fatto che la prospettazione della domanda attorea in forza della quale si sarebbe radicata la competenza presso il foro di Firenze troverebbe un limite invalicabile in una prospettazione dei fatti artificiosa, ictu oculi infondata e finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Si è costituita Brioni s.p.a. dichiarandosi estranea al reclamo promosso dal Ministero, non essendovi domande cautelari proposte nei propri confronti e ha riservato le proprie difese alla fase di merito.


3. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, condividendosi integralmente le ampie e articolate motivazioni al riguardo già spese dal dott. Donnarumma con l’ordinanza del 31.1.2022 e 2.2.2022, laddove ha rilevato che il luogo in cui il danno si è prodotto è Firenze – luogo nel quale il bene culturale è custodito, con un notorio intenso legame tra l’opera e la storia del territorio, bene del quale è consegnataria la Galleria dell’Accademia di Firenze, alla quale deve essere chiesta l’autorizzazione per la riproduzione e l’uso, con incasso dei corrispettivi relativi - e pertanto il Tribunale di Firenze è il foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c.


4. Parimenti il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero della Cultura, sulla quale parimenti rinvia alla motivazione del dott. Donnarumma delle medesime ordinanze sopra richiamate, nelle quali il Giudice ha dato appropriatamente conto del quadro normativo in relazione al quale il Ministero ha correttamente agito, con la difesa dell’Avvocatura di Stato.


5. Con il reclamo il Ministero contesta la valutazione di assenza del requisito del periculum in mora, effettuata in seno all’ordinanza del Dott. Donnarumma, il quale ha ritenuto che, con riferimento al dedotto utilizzo abusivo dell’immagine del David a fini pubblicitari sul sito studidarte.it, l’azione cautelare risulterebbe essere stata proposta quattro anni dopo la condotta assunta come abusiva ed illecita, di tal chè non sarebbe ravvisabile un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile a fronte di una situazione che perdura stabilmente da svariati anni.

Va premesso che il Giudice di prime cure ha accuratamente ricostruito le impostazioni giurisprudenziali che ravvisano il periculum in re ipsa, sull’assunto che la contraffazione crei sempre un pericolo attuale tendenzialmente irreversibile e perché i danni sono difficilmente quantificabili e risarcibili all’esito del procedimento ordinario. Pur condividendosi in linea astratta l’impostazione del giudice sul rilievo che possa assumere (a ben vedere soprattutto in tema di tutela del diritto d’autore) il lungo protrarsi della situazione della cui lesività si controverta, per denegare il riconoscimento del periculum e di una protratta tolleranza nel tempo ad opera della parte lesa, tuttavia il Tribunale ritiene di dissentire al riguardo in punto di fatto.

In primo luogo non può che convenirsi con il reclamante circa l’assenza in atti di elementi per ritenere che il Ministero monitorasse i siti di Studi d’Arte Cave Michelangelo srl, e di come risulti pressocchè impossibile un costante monitoraggio del web, considerato che la ricerca della stringa “David Michelangelo” nei principali motori di ricerca produce complessivamente 38.990.000 di risultati (circostanza non contestata e ragionevolmente intuibile).

In tale quadro, risulta piuttosto come nel 2018 venne all’attenzione del Ministero la campagna pubblicitaria BeSpoke intrapresa da Brioni spa – apparsa sui principali media italiani – realizzata con l’utilizzo di un clone del David. Attraverso la ricerca nel web indirizzata ad accertare il proprietario della statua in marmo ed altri possibili utilizzi della statua ad uso pubblicitari, e dunque commerciali, il proprietario era stato individuato in Studi d’Arte Cave Michelangelo srl, e rinvenuto sul sito www. Facebook.com della società un video che mostrava il montaggio della statua in Piazza San Babila (come da report del 29.10.2018 e del 9.11.2018, All. 2 e 5 al ricorso ex art. 700. cpc ).

Il Ministero aveva quindi proposto prontamente un ricorso cautelare proposto ex art. 700 cpc in data 10.11.2018, chiedendo, tra l’altro, di accertare e dichiarare l’utilizzo non autorizzato a fini commerciali dell’immagine del David di Michelangelo da parte della Società Studi d’Arte Cave Michelangelo srl e della Societa Brioni spa e di inibire alla societa Brioni spa ed alla società Studi d’Arte Cave Michelangelo srl in Italia e su tutto il territorio europeo, l’utilizzo a fini commerciali della immagine del David di Michelangelo o di parti di esso, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di loro competenza. Opportunamente il Ministero ha documentato come, nel costituirsi in quel giudizio Studi d’Arte aveva invocato la propria estraneità alle contestate violazioni e perfetta buona fede esponendo e dichiarando:

“In data 29.11.2018 la Società resistente, vista la lettura data ai fatti per cui è causa dal Ministero ricorrente e pur ritenendone la assoluta infondatezza, già ha provveduto fin dal 29.11.2018 a far eliminare dalla propria pagina Facebook, unica piattaforma informatica su cui essa abbia un proprio sito, il video già visibile sulla piattaforma Facebook all’url “www.facebook.com/Studi d’Arte Cave Michelangelo - 230502197079279, realizzato da Sky Cinema d’Arte ritraente la copia del David a Milano Piazza San Babila del quale il ricorrente al punto e) delle sue Conclusioni ha chiesto la rimozione: la circostanza è comprovata dalla Attestazione/report in data 29.11.2018 della Società “Informatica in Azienda” corrente in Bologna (se ne veda in particolare la pg.6 di 8), la cui certificazione ha validità legale ai sensi del regolamento Europeo UE 910/2014 in esso richiamato, che si allega unitamente al relativo supporto informatico con annessa firma digitale.

SUL FUMUS BONI IURIS

Pur consapevoli del principio “ignorantia legis non excusat” preme sottolineare che la Società esponente in merito alla riproduzione ed utilizzo del David ha sempre agito in buona fede senza alcun fine di lucro e certamente senza dolo alcuno, spinta unicamente da motivazioni volte alla promozione culturale dell’arte scultorea e dell’opera stessa.

La società esponente si impegna espressamente a conservare la riproduzione del David all’interno del proprio Atelier quale strumento didattico per la formazione degli scultori ed a non consentirne l’utilizzo che le sia richiesto per qualsivoglia ulteriore evento, se non previa richiesta ed autorizzazione da parte della Galleria della Accademia.

La già avvenuta rimozione dalla propria pagina Facebook del video ritraente il David a Milano Piazza San Babila impone di ritenere attendibile il rispetto di tale impegno...”.

L’odierna reclamata, dunque, in detta sede aveva riconosciuto espressamente i fatti, la configurabilità giuridica della violazione (contestando l’elemento soggettivo in specie sotto il profilo di assenza di intenti commerciali) e non solo aveva documentato di aver proceduto alla rimozione delle immagini del David dall’unico sito che dichiarava di possedere, ma aveva altresì assunto l’impegno “a conservare la riproduzione del David all’interno del proprio Atelier quale strumento didattico per la formazione degli scultori” – uso certamente lecito e non lesivo del valore culturale del bene - e soprattutto “a non consentirne l’utilizzo che le sia richiesto per qualsivoglia ulteriore evento, se non previa richiesta ed autorizzazione da parte della Galleria della Accademia”, così riconoscendo i diritti della Galleria.

Proprio in virtù di tale condotta posta in essere attivamente e dell’impegno ad omettere ogni ulteriore reiterazione il Tribunale con ordinanza del 2.1.2019, preso atto dell’immediatezza con cui erano state rimosse dalla pagina social le immagini del David ad opera dell’odierna reclamata, ritenendo tale impegno “senz’altro credibile, in relazione alla buona fede della convenuta desumibile dal fatto che essa non risulta aver mai utilizzato la copia del monumento a fini di proprio lucro”, riteneva venuto meno il requisito del periculum in mora.

Sennonchè, contrariamente a quanto (artatamente) dichiarato – in assenza di motivo di approfondimenti ad opera del Ministero a fronte del sopra riportato tenore delle difese, è del tutto plausibile ritenere che solo in occasione dell’esercizio dell’azione di merito nei confronti di Brioni spa, sia stato scoperto che in realtà Studi d’Arte Cave Michelangelo utilizzava abusivamente l’immagine del David di Michelangelo per pubblicizzare la propria attività commerciale sul sito studidarte.it (le successive ricerche portarono all’individuazione del sito ormai dismesso di studidarte.com). E’ ovvio che ove il Ministero ne avesse avuto precedente contezza e la Studi d’Arte non avesse omesso ogni riferimento ad ulteriori utilizzi, tale conoscenza sarebbe stata spesa nel richiamato giudizio cautelare per ottenere quella tutela che apparve allora superflua a fronte di un’acquiescenza pronta e spontanea alle richieste ministeriali, senza disconoscimento del fondamento giuridico delle stesse.

Tale quadro fattuale smentisce l’assunto – astrattamente corretto – del giudice di prime cure circa l’assenza del periculum in mora fondato sulla considerazione di una cosciente tolleranza protratta nel tempo della situazione che si prospetta come pregiudizievole, che sarebbe incompatibile con l’urgenza.

Vero piuttosto – in punto di fatto, per quanto di rilievo nel presente procedimento - che il Ministero una volta avuta contezza della condotta, si è attivato in sede giudiziale – per il fatto diverso, prima non dedotto e non noto dell’utilizzo dell’immagine del David sui propri siti internet da parte dell’odierna reclamata - proprio per evitare la stabilizzazione delle possibili conseguenze lesive della condotta.

Ritiene il Tribunale che l’utilizzo dell’immagine del David nel sito di una impresa commerciale, quale è la Studi D’Arte Cave Michelangelo s.r.l. che è una società a responsabilità limitata (visura CCIA doc. 17 da cui emerge che la società esercita la lavorazione artistica del marmo, pietre ed affini, lavori in mosaico e creazione di sculture), la quale in virtù della sua natura societaria persegue indubbiamente scopi di lucro, sia idoneo a svilire l’immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato. Si evidenzia che essendovi un indubbio uso dell’immagine del bene culturale, risulta irrilevante che si tratti - per la maggioranza delle immagini, per quanto dedotto, si noti e non per tutte - delle immagini della copia dell’originale realizzata dalla reclamata, tanto più che ciò non è percepibile dal pubblico attenendo unicamente all’essere volto lo sguardo della statua a destra invece che a sinistra con diverso orientamento della fionda.

Ben diversa cosa sarebbe stata e sarebbe il rispetto dell’impegno che opportunamente l’impresa aveva assunto nel precedente giudizio cautelare di conservare la riproduzione del David all’interno del proprio Atelier quale strumento didattico per la formazione degli scultori ed a non consentirne l’utilizzo che le sia richiesto per qualsivoglia ulteriore evento, se non previa richiesta ed autorizzazione da parte della Galleria della Accademia.

In definitiva il Tribunale ritiene ravvisabili i presupposti per la chiesta tutela in via d’urgenza evidenziando che per quanto i profili economici possano sempre essere regolati monetariamente, e quindi senza urgenza, tuttavia la volgarizzazione dell’opera d’arte e culturale e la riproduzione senza il preliminare vaglio ad opera delle autorità preposte con riferimento alla compatibilità tra l’uso e il valore culturale dell’opera, crea il pericolo di un danno irreversibile per tutti quegli usi che l’autorità preposta dovesse giudicare incompatibile, inibendola. Infatti poiché il danno all’immagine dell’opera pubblica è un danno anche immateriale al bene culturale per il suo valore collettivo, già sopra richiamato e che di seguito si viene ad approfondire, tale valore subirebbe un irreversibile pregiudizio nelle more della definizione della causa di merito.

Deve peraltro evidenziarsi che è irrilevante con riferimento all’oggetto e scopo dell’odierno reclamo che la società abbia esposto la propria riproduzione del David in eventi o manifestazioni culturali di alto livello a titolo gratuito (Florens 2010 Settimana dei Beni culturali; Carrara Marble weeks 2011; Mostra Arte torna Arte del Maggio 2012 e Mostra 1564-2014 Michelangelo), organizzate da istituzioni pubbliche. Deve infatti evidenziarsi come nelle predette circostanze (che non sono qui in alcun modo in contestazione) si è trattato di utilizzi in ambito non commerciale rispettosi del valore simbolico del bene, che non richiedono la speciale autorizzazione oggi in discussione, nelle quali è secondario il sicuro risvolto positivo in termini di immagine da parte dell’impresa.

Considerato inoltre come nel procedimento pregresso l’impresa aveva assicurato di aver rimosso ogni immagine del David impegnandosi ad astenersi dal ripetere la condotta, è del tutto evidente come risulti inidoneo ad impedire l’adozione del provvedimento la dichiarazione contenuta a pagina 11 della comparsa secondo la quale l’impresa si starebbe attivando per rimuovere dal sito l’unica fotografia che, a proprio dire, potrebbe forse essere riconducibile all’originale del David.


5. Superata la questione attinente al periculum, deve procedersi all’esame del requisito del fumus boni iuris (assorbito nella pronuncia di prime cure dalla pronuncia sul periculum), ossia della sussistenza del diritto all’immagine del bene culturale ai sensi degli artt. 107 e 108 del d.lgs 42/2004, riprendendo ed approfondendo taluni degli argomenti già sopra prospettati

Sotto il profilo della interpretazione letterale, si ritiene che il concetto di “riproduzione” è riconducibile al significato più comune della nozione di immagine stessa: per “immagine” si intende non solo la forma esteriore degli oggetti corporei in quanto percepita attraverso il senso della vista, ma anche proprio la forma esteriore di un oggetto corporeo che rimane impressa su di un supporto, in una lastra o pellicola o carta fotografica, su di una memoria artificiale; la nozione di riproduzione, così, più propriamente evoca il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione.

Dal punto di vista della interpretazione teleologica, rileva la deroga all’obbligo di autorizzazione in ricorrenza dei presupposti tassativi di cui all’art. 108 co. 3-bis. La tassatività di tali ipotesi derogatorie va in primo luogo a confermare, a contrario, l’esistenza in via generale nell’ordinamento del diritto all’immagine dei beni culturali, garantito attraverso il divieto generale di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione. Ulteriormente, la ratio delle fattispecie derogatorie è da individuarsi nella ritenuta compatibilità da parte del legislatore, in astratto, di determinate modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali. Grazie all’elencazione dettagliata delle attività sottratte all’obbligo di preventiva autorizzazione, emerge dunque l’esistenza giuridica di un quid pluris, del tutto diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che anzi pone su un piano meramente accessorio l’aspetto patrimoniale, giungendo fino alla sua esclusione nei casi individuati dall’art. 108. Pertanto, è tale quid pluris il punto focale della tutela. Già sulla base del solo art. 108 co. 3-bis C.B.C., esso è individuabile nella destinazione funzionale dei beni culturali ad essere fruiti in modo culturalmente qualificato e gratuito da parte dell’intera collettività, secondo modalità che portino allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione. La ratio delle disposizioni esaminate, pertanto, saldamente delinea la tutela di un aspetto di carattere anche non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale. Tali aspetti essenziali altro non possono configurare che il diritto all’immagine del bene culturale. Già dall’interpretazione teleologica delle singole norme in esame emerge dunque quanto risulta confermato dalla loro interpretazione sistematica, ovverosia che il perseguimento delle finalità ultime individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine (ed, infatti, non ne prescinde). Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 C.B.C.: “1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.” e dell’art. 6 co. 1 C.B.C.: “1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [...]” (sottolineature nostre). Ai sensi dell’art. 1 co. 2 C.B.C., il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio” e “promuovere lo sviluppo della cultura”. Assoluta centralità assumono a tale scopo nel C.B.C. il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l’art. 106 C.B.C. subordina l’uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va dunque interpretata come un “processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva”, mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale. Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può pertanto avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti. Ciò è del resto confermato anche dalla collocazione degli artt. 107 e 108 C.B.C. nella Parte II del testo normativo, al Titolo II, rubricato proprio “Fruizione e valorizzazione”. Pertanto, non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché ex post) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell’utilizzo lecito dell’immagine è il consenso reso dall’Amministrazione, all’esito della valutazione discrezionale circa la compatibilità dell’uso richiesto (e la sua eventuale conformazione) con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene. La natura stessa del bene culturale intrinsecamente dunque esige la protezione della sua immagine, mediante la valutazione di compatibilità riservata all’Amministrazione, intesa come diritto alla sua riproduzione nonché come tutela della considerazione del bene da parte dei consociati oltre che della sua identità, intesa come memoria della comunità nazionale e del territorio, quale nozione identitaria collettiva: tale contenuto configura un diritto all’immagine del bene culturale in senso pieno. L’oggetto della tutela del patrimonio culturale è infatti ivi individuato anche nella sua funzione identitaria collettiva (“memoria della comunità nazionale”): il patrimonio culturale esprime e conserva il patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico della collettività, la cui protezione viene ad individualizzarsi e concretizzarsi in relazione ai singoli beni culturali.

Del resto, una definizione della compatibilità con la destinazione culturale ed il carattere storico e artistico del bene in termini esclusivamente negativi, di assenza di utilizzi in senso stretto denigratori ed offensivi, non risulta conciliabile con la ratio di tutela dinamica e valorizzazione del C.B.C., nonché con la destinazione collettiva del bene culturale individuata dalla Costituzione, che lo tutela come espressione dell’identità collettiva. Pertanto, deve concludersi che l’ordinamento ha configurato in relazione al bene culturale un pieno ed effettivo diritto all’immagine.

Del resto, la tutelabilità in giudizio del diritto all’immagine trova ormai sereno riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 12929/2008; Cass. Civ. n. 8397/2016; Cass. Civ. n. 23401/2015; Cass. Civ. n. 18218/2009). In un’ottica attenta all’evoluzione della prassi degli operatori economici, e della conseguente riallocazione concreta degli interessi nell’ordinamento, la Suprema Corte ha preso atto del corrente processo di emersione delle res materiali quali espressione di profili giuridici immateriali autonomamente rilevanti e suscettibili di tutela, pur in assenza di immediata e diretta riconducibilità alla persona. L’immagine di un bene è dunque cosa diversa rispetto all’immagine del suo titolare. Attesa dunque la già riconosciuta autonomia del diritto all’immagine in relazione a semplici beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, non risulterebbe affatto ragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale.

Ciò che peraltro era stato espressamente riconosciuto dalla odierna reclamata nel precedente procedimento cautelare laddove aveva esposto che “In merito alla riproduzione ed utilizzo del David ha sempre agito in buona fede senza alcun fine di lucro e certamente senza dolo alcuno, spinta unicamente da motivazioni volte alla promozione culturale dell’arte scultorea e dell’opera stessa. La società esponente si impegna espressamente a conservare la riproduzione del David all’interno del proprio Atelier quale strumento didattico per la formazione degli scultori ed a non consentirne l’utilizzo che le sia richiesto per qualsivoglia ulteriore evento, se non previa richiesta ed autorizzazione da parte della Galleria della Accademia.”

Direbbero i latini, con maggiore sintesi “ex ore tuo te iudico”.


6. Il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che non sono ravvisabili i presupposti per una rimessione all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa la durata temporale illimitata dei Beni Culturali oltre i termini posti dalla normativa sul diritto d’autore, considerata la ben diversa dimensione della tutela del bene culturale – per i valori coinvolti come sopra esposto – rispetto alla tutela del mero diritto d’autore.


7. Né si condividono i rilievi circa una presunta violazione della disciplina della tutela dei beni culturali – consideratone l’altissimo rango costituizione conferito dall’art. 9 costituzione - per la peraltro del tutto genericamente dedotta eccessività dei canoni di concessione con gli artt. 41 e 53 della Costituzione.


8. Quanto al contenuto del provvedimento da adottare, va disposta la rimozione del sito web studidarte.it (con le specificazioni chieste dalla reclamante) della riproduzione delle immagini riproducenti il David di Michelangelo o parti di esso, pubblicate all’interno dei siti della società come richiesto, inibendo l’utilizzo non autorizzato delle immagini riproducenti il David di Michelangelo e della statua o statue in suo possesso del David.

Si ritiene altresì opportuna la determinazione di una penale di € 500 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare o di eventuali ripresa di uso abusivo dopo la sospensione dell’attività illecita.


9. Parimenti va disposta la pubblicazione come richiesta, nei termini di cui al dispositivo.


10. Non si ritiene per contro necessario in questa sede cautelare l’ordine di ritiro dal commercio e distruzione richiesti, che più opportunamente andranno disposti all’esito del giudizio di merito, previa puntuale individuazione e ricognizione, anche al fine di assumere un provvedimento concretamente eseguibile.


11. Spese al definitivo.


PQM


Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento del reclamo

avverso l’ordinanza n. RG. 2992/2021:

- inibisce a Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine del David in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza;

- ordina a Studi d’Arte - Cave Michelangelo s.r.l in persona del suo legale rappresentante p.t. la rimozione delle immagini riproducenti il David di Michelangelo o parti di esso, pubblicate all’interno dei siti della società, ed in particolare così dettagliate e ricomprendenti le seguenti sezioni del sito :

1. https://www.studidarte.it/
2. https://www.studidarte.it/azienda/staff/
3. https://www.studidarte.it/azienda/laboratorio/
4. https://www.studidarte.it/le-cave/
5. https://www.studidarte.it/materiali/
6. https://www.studidarte.it/materiali/marmi/
7. https://www.studidarte.it/materiali/graniti/
8. https://www.studidarte.it/materiali/travertini/
9. https://www.studidarte.it/materiali/onici/
10. https://www.studidarte.it/materiali/pietre/
11. https://www.studidarte.it/lavorazioni/scultura/
12. https://www.studidarte.it/lavorazioni/architettura/
13. https://www.studidarte.it/lavorazioni/restauro/
14. https://www.studidarte.it/realizzazioni/
15. https://www.studidarte.it/operativita/progettazione/
16. https://www.studidarte.it/operativita/lavorazione/
17. https://www.studidarte.it/operativita/installazioni/
18. https://www.studidarte.it/servizi/consulenza/
19. https://www.studidarte.it/servizi/modelli/
20. https://www.studidarte.it/servizi/formatura/
21. https://www.studidarte.it/servizi/calco/
22. https://www.studidarte.it/premio-michelangelo/
23. https://www.studidarte.it/category/eventi/
24. https://www.studidarte.it/contatti/
25. https://www.studidarte.it/2016/07/13/un-david-tatuato-per-la-settimanamichelangiolesca/
26. https://www.studidarte.it/2016/07/15/il-david-di-michelangelo-si-tinge-di-nero/

- condanna Studi d’Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento di una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento e per il caso di eventuale ripresa dell’utilizzo abusivo dopo la sospensione dell’attività illecita per ordine del giudice;

- ordina la pubblicazione del presente provvedimento a cura e spese dello Studi d’Arte Cave Michelangelo s.r.l., per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale- tra cui il Corriere della Sera - su due quotidiani a diffusione locale – tra cui La Nazione - e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on-line, nonchè sul sito internet, su youtube e sulla pagina instagram delle societa Studi d’Arte Cave Michelangelo s.r.l., con termine non superiore a giorni 7 dalla comunicazione per l’inserzione, scaduto il quale potrà procedervi il Ministero per la Cultura con diritto a ripetere le spese dall’obbligata, provvedendo altresì a darne idonea documentazione nel procedimento.


Si comunichi.


Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 11.4.2022.


La Presidente est.

Silvia Governatori

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