Nuova direttiva copyright: approvato il testo delle legge delega; si attende ora il decreto legislativo

Ieri martedì 20 aprile il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 1721-B (Legge di delegazione europea 2019-2020), nel quale sono contenute le norme quadro con il quale il Parlamento dà formale delega al Governo per il recepimento di molteplici direttive EU in attesa di attuazione. Tra queste si trova la nuova direttiva copyright (più propriamente Direttiva 2019/790 - vedi testo) che viene trattata nell'articolo 9 della nuova Legge di delegazione, riportato integralmente in calce a questo post assieme al precedente articolo 8 sulla Direttiva 2019/789.

Si tratta tuttavia solo di un primo step; si deve infatti attendere il decreto legislativo che il Consiglio dei Ministri dovrà licenziare (probabilmente a breve, dato che il termine imposto dalla direttiva è giugno 2021); lì ci saranno le norme specifiche e dettagliate che andranno a modificare la Legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941) per conformarle ai principi della direttiva e alle indicazioni della Legge di delegazione.

Fonte del testo normativo qui riportato: Senato.it.


Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna »;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all’arti- colo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 – (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul di- ritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui al- l’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale », nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e dati di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/ 790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/ 790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l’opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei pro- venti percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso in cui l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/ 790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.





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