La sentenza del GdP di Frosinone sui decreti COVID: qualche commento tecnico-giuridico

Mi permetto di fare qualche commento sulla sentenza del Giudice di Pace di Frosinone di cui tanto si discute in questi giorni; e lo faccio con il mio solito intento divulgativo, soffermandomi sugli aspetti tecnico-giuridici e non sul significato "indirettamente politico" che una decisione del genere può assumere.

Indubbiamente la decisione del giudice ha assunto una visibilità molto elevata a causa della "delicatezza" dei temi trattati, ma nello stesso tempo bisogna tenere presente che la sua bontà nel merito potrà essere verificata solo al termine dell'iter di impugnazione a cui sono sottoposte le sentenze dei Giudici di Pace (di fronte al Tribunale Civile ordinario in secondo grado ed eventualmente in Cassazione poi). Per ora la decisione va presa per quello che è e con tutte le accortezze necessarie; soprattutto perché secondo molti il giudice non avrebbe dovuto nemmeno esaminare la causa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso, in quanto non è stato impugnato il provvedimento del Prefetto ma solo il verbale della Polizia Stradale (a tal proposito si rimanda alla massima tratta da Cass. 19.2.04 n. 3332 che riporto in nota qui sotto). In tal caso, la sentenza verrebbe stroncata dal Tribunale in sede di appello.

Seguono alcuni commenti su questioni emerse in questi giorni sui social media, senza alcuna pretesa di 
esaustività rispetto alle numerose e variegate questioni che tale sentenza solleva.




Il contesto

Il Giudice di Pace di Frosinone è stato investito della decisione su un ricorso in opposizione a una sanzione amministrativa erogata con Sommario Processo Verbale (SPV) della Polizia Stradale Frosinone n. 700016396274 del 11.4.2020. Il ricorrente si è opposto all’atto di cui all’oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi di uno dei DPCM emanati all'epoca (ma non specificato nella sentenza). La controparte (cioè il Prefetto) non si è costituita ed è quindi rimasta contumace.

La decisione del Giudice

Riporto per sintesi solo il dispositivo della sentenza, rimandando però alla lettura dell'intero provvedimento sul sito JurisWiki.
Il Giudice di pace, visto l’art. 23 della L. 689/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto opposto con compensazione delle spese.

Questione 1

Perché una questione così delicata, che può avere ripercussioni su provvedimenti normativi che passeranno alla storia, come appunto quelli sull'emergenza COVID19, è nelle mani di un umile Giudice di Pace?

Risposta e commento
Perché lo stabilisce il diritto processuale italiano. Sanzioni amministrative di quel tipo e di  quell'importo sono competenza del Giudice di Pace. Quindi, che piaccia o meno, il primo giudice a doversene occupare è proprio il Giudice di Pace. Non ha senso quindi disquisire sull'opportunità che un Giudice di Pace si occupi di questi casi.

Questione 2

Come può un umile Giudice di Pace stabilire se un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) sia incostituzionale?

Risposta e commento
Può farlo... ma ovviamente non nei termini in cui lo fa la Corte Costituzionale. Può solo scegliere di disapplicare un atto normativo secondario se lo considera in contrasto con un atto normativo primario. È quindi più che altro una questione di gerarchia delle fonti normative. I Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM) come anche i Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) e i Decreti Ministeriali (DM) sono atti normativi secondari e quindi occupano un gradino inferiore della piramide delle fonti del diritto. Sopra di loro stanno gli atti normativi primari, cioè le Leggi ordinarie e i decreti aventi forza di legge (cioè i Decreti Legislativi e i Decreti Legge) nonché le Direttive Europee e i Regolamenti Europei; e nel gradino ancora superiore ci sono le norme di rango costituzionale (Costituzione e Leggi Costituzionali). Come detto, ogni giudice ha la potestà di disapplicare direttamente (nel senso di decidere il caso come se quella norma non esistesse) una norma di carattere secondario se la ritiene in contrasto con una norma di carattere primario; ovviamente fornendone adeguata motivazione e sapendo che questa sua valutazione potrà essere oggetto di impugnazione in secondo grado. Si tratta quindi di un procedimento diverso rispetto al sollevare una questione di illegittimità costituzionale, che invece prevede il "congelamento" del processo e la presentazione del "dubbio" alla Corte Costituzionale.

Sul piano normativo, il potere di disapplicazione viene ricavato dalla lettura “a contrario”dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), il quale testualmente prevede che «... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge»; nonché dalla più recente norma di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 (testo unico sul pubblico impiego), che conferisce al giudice competente il potere esplicito di disapplicare gli atti amministrativi dal rapporto dedotto in giudizio.

Questione 3

Come mai il giudice ha compensato le spese?

Risposta e commento
Questo è abbastanza anomalo. Normalmente un giudice che accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, stabilisce che le spese ricadano sulla parte soccombente. Su questo c'è giurisprudenza di Cassazione solida e recente. Tuttavia il Giudice di Pace di Frosinone ha scritto in sentenza che "la novità della controversia e la mancata costituzione dell’Ente opposto giustificano la compensazione delle spese.

Questione 4

Normalmente i Giudici di Pace, i cui uffici sono ingolfati da migliaia di cause, decidono sui casi iscritti a ruolo con un ritardo di un anno e mezzo o anche due anni. Come mai questo giudice a fine luglio ha già deciso su una sanzione risalente ad aprile, quindi in circa tre mesi?

Risposta e commento
In effetti su questo aspetto molti avvocati hanno fatto commenti sarcastici sostenendo che ci sia stata una volontà specifica da parte del giudice di occuparsi di questo tema a scapito di altre questioni più "ordinarie", forse per ottenere visibilità.

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NOTA -- Massima da Cass. 19.2.04 n. 3332: "È contro il provvedimento prefettizio, dal quale la sanzione della sospensione sia stata comminata, che deve essere, invece, rivolta l'eventuale opposizione dell'interessato, ai sensi della L. n. 689 del 1981. art. 22 e segg. non già avverso il verbale d'accertamento; questo, come si è sopra evidenziato, non potrebbe per tale via essere privato della sua rilevanza ai fini certificativi e, quanto al distinto procedimento amministrativo di sospensione della patente, esso costituisce un mero atto interno, sotto il qual profilo, in particolare, giova ricordare come il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ravvisi la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore."

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