Le specializzazioni per gli avvocati: il nuovo testo del decreto

Nei giorni appena precedenti a Natale è stato diffuso il testo del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministro della giustizia recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Riporto di seguito un estratto con la parte più interessante (cioè con la nuova compagine delle specializzazioni) e il PDF originale con l'intero provvedimento.



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IL PRECEDENTE MODELLO

Il testo della disposizione, successivamente annullata dal TAR del Lazio con quattro sentenze (nn. 4424, 4436, 4427 e 4428 del 2017), confermate dal Consiglio di Stato, conteneva il seguente elenco di settori:
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell'ambiente;
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell'esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
p) diritto dell'Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell'informatica.

IL MODELLO ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE

Con la riforma predisposta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e con l’intervento, successivo al parere interlocutorio, si procede ad una suddivisione dei tre settori in indirizzi alla luce delle valutazioni emerse sia dal parere del CNF sia dalla consultazione. Si è dunque meglio chiarito il rapporto tra settori e indirizzi di specializzazione afferenti ai tre settori più ampi (diritto civile, penale e amministrativo), prevedendo all’articolo 1, lettera b), l’inserimento nell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 144 del 2015, della disposizione secondo la quale “Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a séguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento”. Con il nuovo testo i menzionati tre settori sono stati ulteriormente suddivisi in indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini dell’acquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche gli ulteriori settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1. Il legislatore non ha tuttavia ritenuto utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di specializzazione, connotati da una più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi.

a) diritto civile, a cui afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione:
1. diritto successorio;
2. diritti reali, condominio e locazioni;
3. diritto dei contratti;
4. diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
5. diritto agrario;
6. diritto commerciale e societario;
7. diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
8. diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
9. diritto dell’esecuzione forzata;
10. diritto bancario e dei mercati finanziari;
11. diritto dei consumatori.
b) diritto penale, a cui afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione:
12. diritto penale della persona;
13. diritto penale della pubblica amministrazione;
14. diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
15. diritto penale dell’economia e dell’impresa;
16. diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
17. diritto dell’esecuzione penale;
18. diritto penale dell’informazione, dell’internet e delle nuove tecnologie.
c) diritto amministrativo, a cui afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione:
19. diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
20. diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
21. diritto dell’ambiente e dell’energia;
22. diritto sanitario;
23. diritto dell’istruzione;
24. diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
25. diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
26. contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico. 
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale

e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale

f) diritto internazionale

g) diritto dell'Unione Europea

h) diritto dei trasporti e della navigazione

i) diritto della concorrenza

l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali

m) diritto della persona, delle relazioni famigliari e dei minorenni

n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale


LA NORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE (art. 9 L. 31 dicembre 2012, n. 247)

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

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IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO



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