Spettacoli scolastici: quando non si deve pagare la SIAE

La SIAE tendenzialmente chiede che anche per gli spettacoli organizzati dalle scuole vi sia il pagamento di una somma (benché minima) a titolo di diritti d'autore. In questo file pubblicato sul sito ufficiale SIAE e aggiornato al 2019 sono indicate le tariffe. Ne riporto di seguito uno screenshot.



Ad ogni modo, sullo stesso documento sono definiti tutti i requisiti che permettono a uno spettacolo scolastico di essere del tutto esente dalla corresponsione dei diritti d'autore. Ecco che cosa dice il documento.

Le utilizzazioni che soddisfano tutti i criteri di seguito riportati sono escluse dal presente trattamento
tariffario, in quanto in questi casi non è dovuto alcun compenso per diritto d’autore. A tal fine le
manifestazioni devono essere:

  • organizzate direttamente e sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica;
  • in tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi istituzionali;
  • con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro familiari, al corpo insegnante e alle autorità;
  • con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Sono escluse le attività svolte da associazioni studentesche o ricreativo-culturali;
  • con totale assenza di lucro. Non si considerano come iniziative lucrative le sole sponsorizzazioni che si concretano in richiami pubblicitari;
  • con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che l’accesso è riservato esclusivamente ai soggetti suindicati.
All'apposita pagina del sito SIAE.IT sono riportate anche le tariffe relative alle Scuole di Alta Formazione Musicale. VEDI PAGINA

Commenti