Nei giorni scorsi sul sito TechEconomy.it (con cui collaboro da tempo) è uscito un mio articolo intitolato "Open data: serve una norma più chiara. L’open by default non funziona" nel quale da un lato illustro quelli che per me sono i segni evidenti del fallimento del principio "open by default" introdotto nel 2012 (art. 52 Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005), dall'altro propongo un intervento di modifica di un'altra norma (l'art. 5 della Legge sul diritto d'autore - L. 633/1941) che potrebbe a mio avviso essere risolutivo. Leggete a questo link tutto l'articolo per comprendere nel dettaglio le mie argomentazioni.
Di seguito riporto sia il testo dell'art. 5 come fu approvato dal legislatore nel lontano 1941 (e com'è tutt'ora), sia il testo della mia proposta di modifica.
Ovviamente, nel caso venga adottata una soluzione simile, sarà necessario adeguare di nuovo il CAD per evitare ridondanze e ulteriori sovrapposizioni.
Di seguito riporto sia il testo dell'art. 5 come fu approvato dal legislatore nel lontano 1941 (e com'è tutt'ora), sia il testo della mia proposta di modifica.
Art. 5 Legge 633/1941 – TESTO ATTUALE
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Art. 5 Legge 633/1941 – MIA PROPOSTA
Le disposizioni di questa legge non si applicano: a) ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere; b) alle banche dati e ai documenti realizzati e pubblicati dallo stato e dalle pubbliche amministrazioni nell’esecuzione della propria missione istituzionale o comunque in ossequio a un obbligo di legge. Questa previsione si estende alle opere dell’ingegno, come immagini, disegni, tabelle, mappe e opere simili, che sono parte integrante dei documenti realizzati e pubblicati.
Ovviamente, nel caso venga adottata una soluzione simile, sarà necessario adeguare di nuovo il CAD per evitare ridondanze e ulteriori sovrapposizioni.
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