Una norma per l'open data

Nei giorni scorsi sul sito TechEconomy.it (con cui collaboro da tempo) è uscito un mio articolo intitolato "Open data: serve una norma più chiara. L’open by default non funziona" nel quale da un lato illustro quelli che per me sono i segni evidenti del fallimento del principio "open by default" introdotto nel 2012 (art. 52 Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005), dall'altro propongo un intervento di modifica di un'altra norma (l'art. 5 della Legge sul diritto d'autore - L. 633/1941) che potrebbe a mio avviso essere risolutivo. Leggete a questo link tutto l'articolo per comprendere nel dettaglio le mie argomentazioni.
Di seguito riporto sia il testo dell'art. 5 come fu approvato dal legislatore nel lontano 1941 (e com'è tutt'ora), sia il testo della mia proposta di modifica.

Art. 5 Legge 633/1941 – TESTO ATTUALE 
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. 

Art. 5 Legge 633/1941 – MIA PROPOSTA 
Le disposizioni di questa legge non si applicano:   a) ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere;   b) alle banche dati e ai documenti realizzati e pubblicati dallo stato e dalle pubbliche amministrazioni nell’esecuzione della propria missione istituzionale o comunque in ossequio a un obbligo di legge. Questa previsione si estende alle opere dell’ingegno, come immagini, disegni, tabelle, mappe e opere simili, che sono parte integrante dei documenti realizzati e pubblicati.

Ovviamente, nel caso venga adottata una soluzione simile, sarà necessario adeguare di nuovo il CAD per evitare ridondanze e ulteriori sovrapposizioni.
Certo, è solo l’umile proposta di un giurista indipendente e sicuramente può essere oggetto di ulteriori migliorie. Ma credo che sia un buon punto di partenza per un dibattito sull’eventualità di una riforma delle norme sull’open data.



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