Vuoi raccogliere informazioni? Prima chiedi una licenza al Prefetto

Secondo una norma del TULPS chiunque faccia ricerche o raccolga informazioni per conto di privati deve prima chiedere una licenza alla Prefettura.

Solo di recente ho focalizzato l’attenzione su una norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) che suona alquanto bizzarra nell’attuale “società dell’informazione”.
Art. 134 TULPS, comma 1 
Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Premesso che si tratta di una palese reminiscenza del Ventennio (il testo originario del TULPS è appunto del 1931), la norma risulta formalmente ancora vigente e il procedimento per ottenere la licenza è ancora normalmente attivo presso le Prefetture.
Tuttavia, si pone legittimamente il dubbio se una disposizione del genere abbia ancora ragion d’essere. Infatti, pur rivolgendosi “formalmente” alle agenzie di investigazioni e agli istituti di vigilanza privati, la norma – per come è scritta – sembra colpire tout court qualsiasi ente che fa ricerche e raccoglie dati/informazioni; attività sempre più frequente e diffusa in un’economia basata proprio sulla gestione dell’informazione. Pensiamo ad esempio anche ad aziende che si occupano di rating aziendali, di risk modelling, di analisi statistiche.

Articolo originariamente pubblicato su LaLeggePerTutti. Vedi fonte originaria

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