La prima sentenza italiana sulle licenze Creative Commons

Riporto il testo di una sentenza che ho ottenuto non come legale ma come parte, in quanto autore del libro “Apriti standard!” che ha avuto una brutta esperienza con la casa editrice Franco Angeli.
La sentenza, pur nel suo piccolo e pur non trattando strettamente questioni di proprietà intellettuale (è infatti di fronte al Tribunale ordinario e non alla sezione specializzata), rappresenta un primo storico caso giurisprudenziale in cui un giudice italiano si occupa dell'applicazione delle licenze Creative Comomons. Lascio eventuali commenti (ne avrei molti) ad una seconda fase e ad autonomi post; ma intanto mi premeva condividere qui il testo.
[NB: Il testo non è qui in versione integrale; ho tolto le parti che non si occupano del contratto d'edizione e delle licenze Creative Commons e sono unicamente dedicate all'aspetto della rappresentanza e del risarcimento del danno economico].

[Addendum] Vedi anche:
- [la notizia in inglese] The first Italian judgment about Creative Commons licenses
Franco Angeli: l'editore che non capisce le Creative Commons (e non mantiene le promesse) 

[Addendum] Ne hanno parlato anche:
- Corriere.it: Il tribunale di Milano alle prese con le Creative Commons
- IusInAction.com: Licenze Creative Commons: i giudici le capiscono, gli editori un po’ meno
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO – SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66797/2010 promossa da:
SIMONE ALIPRANDI – attore
contro
FRANCO ANGELI SRL (C.F. 04949880159) – convenuta
(decisa in Milano il 19 dicembre 2014)

Con atto di citazione, SIMONE ALIPRANDI ha citato in giudizio la FRANCO ANGELI S.R.L., chiedendo, nel merito, che venisse accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità di quest’ultima per culpa in contrahendo emersa nella gestione e interruzione delle trattative contrattuali per la pubblicazione del libro intitolato “Apriti standard. Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica”, autore l’attore. Parte attrice ha altresì chiesto, in via inibitoria, che venisse ordinato alla FRANCO ANGELI S.R.L. di attivarsi per una pronta rettifica dei database pubblici rimuovendo qualsivoglia riferimento alla persona e alle opere di SIMONE ALIPRANDI, onde evitare il protrarsi di dannose situazioni di confusione. Infine, l’attore ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificabili in Euro 10.000,00, o nella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
A sostegno delle proprie domande, SIMONE ALIPRANDI ha esposto:
- di aver incontrato il 18.03.2009, alla presenza del dott. G.O., direttore di "AICA – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico”, i sig.ri F.G. e P.L., rispettivamente Editor Management e redattore della casa editrice FRANCO ANGELI S.R.L. (doc. n. 1 attore);
- che in tale occasione, si definivano verbalmente gli estremi dell’accordo oggetto del presente giudizio, ovverosia che la casa editrice FRANCO ANGELI SRL avrebbe provveduto a pubblicare, una volta ultimato, il libro “Apriti standard. Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica” di SIMONE ALIPRANDI, grazie alla sponsorizzazione di AICA;
- che, successivamente seguivano trattative volte al perfezionamento del contratto di edizione, direttamente tra l'attore e i collaboratori presenti all’incontro del marzo 2009, come da questi ultimi espressamente richiesto in tale occasione;
- che, sin da subito, SIMONE ALIPRANDI comunicava alla propria controparte che la suddetta pubblicazione sarebbe dovuta avvenire con uno speciale modello di gestione dei diritti d’autore, realizzato attraverso l’applicazione di una licenza d’uso chiamata “Creative Commons” e volto ad innovare la gestione della proprietà intellettuale (peraltro, l'opera realizzata dall'attore conteneva estratti di altre opere preesistenti);
che nessun problema veniva sollevato a tal proposito dai collaboratori della FRANCO ANGELI SRL;
- che, in particolare, con mail del 7.4.2009, la Franco ANGELI inviava il file di testo del modello di contratto standard utilizzato dala casa editrice, precisando di aver aggiunto una correzione finale al punto 14 del contratto (e cioè concedendo all'autore la possibilità di distribuire la versione digitale del volume, nei termini della licenza di Creative Commons), ma ALIPRANDI suggeriva, via mail, una modifica più consistente e, con mail dell'8.4.2009, la casa editrice dichiarava di concordare con detta modifica;
- che, da quel momento, ALIPRANDI faceva affidamento sul raggiunto accordo, rappresentando tuttavia l'esigenza di formalizzarlo in un contratto scritto di edizione e ciò fino al giugno 2009;
- che la casa editrice rimaneva silente fino a dopo l'estate, così rallentando i lavori di stesura del libro;
- che seguiva intenso scambio di mail tra le parti;
- che la versione definitiva del libro veniva inviata in data 11.05.2010 alla convenuta, la quale, nonostante non fosse ancora intervenuta la sottoscrizione del relativo contratto di edizione, rispondeva con mail in cui allegava un bozzetto della copertina del libro in cui era presente il codice di inserimento in catalogo, così ben apprezzandosi che per la Casa Editrice la detta opera era programmata in uscita per il mese di settembre 2010, (avendole assegnato uno specifico codice di inserimento in catalogo e un codice ISBN);
- che solo in data 08.06.2010 il sig. P.L. avrebbe comunicato all’attore l’abbandono della pubblicazione da parte della casa editrice, in ragione dell’asserita incompatibilità della licenza Creative Commons con la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, la FRANCO ANGELI S.R.L. ha eccepito l’assoluta insussistenza di qualsivoglia violazione del principio di buona fede e correttezza nella gestione della trattativa contrattuale oggetto del presente giudizio, posto che il fallimento di tale contrattazione sarebbe imputabile solo ed unicamente alla mancata verificazione delle essenziali ed irrinunciabili condizioni, al ricorrere delle quali quest’ultima si sarebbe resa disponibile a procedere con la predetta pubblicazione. In particolare, la convenuta ha ribadito la necessità che l'ente AICA ne approvasse il contenuto confermando la relativa sponsorizzazione, nonché che fosse raggiunto tra le parti un compiuto accordo sui termini del contratto di edizione. A tal proposito, parte convenuta ha esposto che tali condizioni sarebbero state sin da subito comunicate a SIMONE ALIPRANDI e che l'operato dei propri collaboratori, i sig.ri F.G. e P.L., non può in alcun modo impegnare la FRANCO ANGELI S.R.L., non avendo costoro alcun potere di rappresentanza della società.
La convenuta ha dunque chiesto il rigetto integrale delle avversarie domande.
Così radicatosi il contraddittorio, depositate le memorie istruttorie ed istruita la causa mediante l’interpello dell’attore e l’escussione dei testimoni, il Giudice ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.

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A] E' pacifico che il contratto di edizione non sia stato sottoscritto tra le parti, tant'è che l'attore invoca la responsabilità per culpa in contrahendo della convenuta.
[omissis]
Nel caso di specie, posto che risulta del tutto pacifica la sussistenza tra le parti di trattative volte alla sottoscrizione di un contratto di edizione, occorre valutare ai fini del presente giudizio: 1) l’idoneità delle medesime a determinare nell’attore un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; 2) la sussistenza di un giustificato motivo in ordine all’interruzione delle stesse; 3) la presenza di fatti in ragione dei quali sia possibile escludere il ragionevole affidamento sul loro perfezionamento.
Il relativo onere della prova è posto a carico di parte attrice, posto che “qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati [...] dal recesso ingiustificato di una parte [...], grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua” (Cass. Civ., Sez. III, n. 15040 del 05.08.2004, in materia di responsabilità precontrattuale).
Tutto ciò premesso, costituiscono elementi oggettivi a sostegno della serietà delle trattative, risultando pertanto ragionevole e giustificato l'affidamento dell'attore in ordine alla conclusione del contratto di edizione: il prolungato susseguirsi di comunicazioni tra le parti senza che problema alcuno, riguardante l'applicazione della licenza Creative Commons alla predetta pubblicazione, venisse sollevato dai dipendenti della convenuta sino al giugno 2010; la predisposizione di una copertina da parte della FRANCO ANGELI SRL (doc. n. 24 e 25); l'assegnazione di uno specifico codice d'inserimento in catalogo e di un codice ISBN (doc. n. 33); dunque l'inserimento dell'opera tra quelle della casa editrice in uscita al settembre 2010.
[omissis]

B] Ciò detto, occorre verificare se il recesso dalle trattative da parte della FRANCO ANGELI SRL risulti arbitrario ed ingiustificato, dunque contrario a buona fede, oppure - come dedotto dalla convenuta- se sia stato determinato (o meno) dalla modifica della proposta negoziale.
Si osserva subito che, qualunque natura si voglia attribuire alla responsabilità ex art.1337 cc (di natura contrattuale, extracontrattuale o tertium genus) essa sarebbe in ogni caso subordinata alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, nel senso che la responsabilità precontrattuale potrebbe derivare solo da violazioni dolose o colpose del dovere di buona fede nelle trattative. Secondo la giurisprudenza (Cass. 2006/2525, Cass.04/8723), tale forma di responsabilità non presupporrebbe necessariamente la malafede cioè una intenzione di un contraente di arrecare pregiudizio all'altro, ma occorrerebbe comunque un comportamento anche solo colposo, costituito dalla interruzione senza giustificato motivo delle trattative, con elusione delle aspettative della controparte, che confidava nella conclusione del contratto (e che perciò era già stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad altre favorevoli occasioni).
Non resta dunque che verificare se siano intervenute, nel corso delle trattative, modifiche della proposta negoziale da parte di SIMONE ALIPRANDI che possano giustificare il recesso di parte convenuta.
Ebbene, è dato pacifico nonché documentato che l'attore abbia sin da subito manifestato alla propria controparte la necessità che la pubblicazione avvenisse mediante applicazione del cd. Creative Commons e di come tale esigenza fosse derivata da uno specifico vincolo di natura giuridica, posto che l'opera avrebbe contenuto estratti di altre pubblicazioni preesistenti, a loro volta rilasciate con simili licenze ed il cui utilizzo in opere derivate era condizionato proprio dall'applicazione della predetta licenza.
Parimenti, risulta documentalmente provato in giudizio che nessuna obiezione veniva mossa, sino al giugno del 2010, dai dipendenti della FRANCO ANGELI SRL, in ordine all'applicazione della licenza Creative Commons: in primis, la sig.ra F.G. provvedeva alla specifica negoziazione con l'attore delle modifiche da apportare al contratto di edizione generalmente proposto dalla casa editrice ai propri autori, sì da garantire la predetta applicazione; in secundis, il sig. P.L., pur non confermando quanto precedentemente concordato, rassicurava a più riprese SIMONE ALIPRANDI sul fatto di essere “convinto che potremo trovare un accordo che preveda il riconoscimento delle giuste royalties e al contempo l'applicazione della licenza Creative Commons” (doc. n. 20 attore).
Al contempo, non si ritiene che la raccomandata inviata alla convenuta dall'attore (doc. n. 35) possa in alcun modo giustificare il suddetto recesso dalle trattative, posto che la medesima, lungi dal rappresentare una modifica delle richieste effettuate da SIMONE ALIPRANDI nei confronti della casa editrice, era finalizzata esclusivamente a ribadire quanto già da tempo rilevato dall'attore in ordine all'applicazione della licenza Creative Commons ed altresì a determinare un celere pronunciamento in proposito da parte convenuta.
Per quanto concerne l'asserita "incompatibilità" dell'applicazione della predetta licenza con la natura commerciale della pubblicazione, si osserva che la convenuta era pienamente consapevole di tale circostanza sin dall'inizio delle trattative, ed essa non può dunque giustificare il successivo recesso.
Inoltre, è proprio parte convenuta a contraddire tale assunto nelle proprie difese, rilevando come l'opera oggetto del presente procedimento sia stata poi commercializzata da altra casa editrice proprio mediante applicazione della licenza Creative Commons (pag. n. 24 e ss. comparsa di costituzione e risposta).
Rispetto alla mancata sponsorizzazione del progetto editoriale da parte di AICA – ulteriore condizione posta da parte convenuta ai fini della sottoscrizione del contratto di edizione – non risulta adeguatamente provato in giudizio che tale circostanza abbia costituito una essenziale ragione di abbandono delle trattative, ma anzi ciò è da escludersi posto che la sponsorizzazione era perseguibile nei fatti ed anzi è poi stata effettivamente ottenuta (dalle difese della stessa convenuta risulta che la pubblicazione dell'opera da parte di altra casa editrice sia intervenuta anche grazie alla concessione della predetta sponsorizzazione -doc. n. 34 convenuta).
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc in capo alla convenuta [Franco Angeli Srl], per la sussistenza di tutti i presupposti costituitivi.
[omissis]

Commenti

Unknown ha detto…
SIMONE TI FACCIO I MIEI PIU' SINCERI COMPLIMENTI PER AVER DIMOSTRATO IMPEGNO E CORAGGIO INTELLETTUALE, A NON RENDERTI MERCE DI POTERI ECONOMICI SPECULATIVI ANTI-MORALI.
BUON ANNO E CONTINUA COSI'. ING. RICCARDO CORIONI
wow graze per l'estratto, ma molto lungo! La sintesi mi pare essere questa:

- La licenza Creative Commons non impedisce il profitto commerciale, per chi la sa usare!
- Non tutte le case editrici ne conoscono le proprietà: i dipendendti della Franco Angeli avrebbero dovuto farsi un corso di aggiornamento.
Almansi ha detto…
Complimenti!

L'argomentazione della Franco Angeli citata nella sentenza ricorda la barzelletta di Nasreddin: "Signor cadì, non ho mai preso in prestito la brocca del mio vicino, poi era già incrinata quando lui me l'ha prestata, poi gliel'ho ridata intatta."
Federico ha detto…
Ma quindi in concreto che cosa ti ha riconosciuto la sentenza?

La parentesi «peraltro, l'opera realizzata dall'attore conteneva estratti di altre opere preesistenti» significa per caso che il giudice ha capito la viralità della cc-by-sa? Se sí, possiamo dire che la viralità è effettivamente in giurisprudenza, o è solo un passaggio incidentale?
Massimo Maggiore ha detto…
Non voglio sminuire l'importanza della sentenza ma direi che non tratta di cc ma di un caso di responsabilità precontrattuale. Il giudice non entra nel merito della natura della licenza e soprattutto non tratta del tema (secondo me) centrale dell'enforceability verso i terzi. Comunque complimenti per il risultato
Simone Aliprandi ha detto…
Certo, sono stato io per primo a precisare che si tratta di un caso non strettamente di proprietà intellettuale. Ma secondo me è comunque un bel precedente nel quale il giudice dimostra di aver compreso correttamente i meccanismi delle Creative Commons.
iuri ivan igor piria ha detto…
Gentile autore, ciò che colgo da questo fatto è la sempre più consapevole presa di coscienza di un cambiamento strutturale e metodologico di un sistema editoriale vincolato alla cessione fisica del media a favore di un altro modo più strettamente connesso ai contenuti; e di quanto questo passaggio sia gravoso e traumatico sia per chi al vecchio sistema sia da sempre legato, e sul quale ha costruito la propria vita professionale, sia per chi cerca di produrre un'alternativa, figlia del progresso e dell'evoluzione tecnologica attuale. Non gioisco per la perdita dell'editore, né tantomeno ne approvo il comportamento che da quel che mi è parso di capire è stato più meschinamente ignorante che furbescamente truffaldino, piuttosto mi rattrista, seppur la comprenda, la sua incapacità di riuscire a cogliere le potenzialità e le opportunità di un mercato differente da quello che conosce. Darwin asseriva che non è il più forte a sopravvivere, né il più intelligente, ma bensì quello che meglio e più rapidamente si adatta.
Insomma, è solo questione di tempo.