Privacy e sentenze: un quadro che non quadra (neanche per la Cassazione)

Appena prima dell'estate abbiamo salutato con gaudio la notizia che la Corte di Cassazione aveva finalmente deciso di aprire parzialmente il suo database di sentenze, mettendo online un apposita sezione del sito ufficiale. Forse abbiamo festeggiato un po' troppo presto. A riaprire la questione è una lettera pubblica datata 6 ottobre con cui il Garante per la protezione dei dati personali invita la Cassazione a riflettere bene su questa scelta per questioni di tutela dei dati personali contenuti nelle sentenze. Ne hanno parlato anche i media generalisti, tra cui uno specifico servizio del TG1.



È SEMPRE UNA QUESTIONE DI BILANCIAMENTO
Se anche la Cassazione, massima espressione della giurisprudenza e quindi massimo riferimento per l'interpretazione delle norme, può ricevere un simile invito, è evidente che i principi che regolamentano la diffusione di dati personali contenuti in atti pubblici come le sentenze non sono affatto limpidi e anch'essi sono soggetti a valutazioni molto delicate sul bilanciamento degli interessi da tutelare. Si trovano qui in conflitto il sacrosanto interesse pubblico alla trasparenza e conoscenza delle decisioni della Suprema Corte e l'altrettanto sacrosanto interesse dei soggetti privati coinvolti nelle decisioni alla tutela della loro sfera privata (che alcuni declinano anche come diritto all'oblio).
La questione è quindi estremamente complessa, e si fa particolarmente centrale ora che la tecnologia permette un facilissimo reperimento e costante monitoraggio delle informazioni da parte di chiunque. Una volta era diverso: le sentenze erano pubblicate solo in raccolte cartacee, successivamente sono arrivate le banche dati su cd-rom. Ora tutto passa attraverso Internet ed è facile che qualcosa sfugga di mano.
E, attenzione, non si parla solo dei dati personali delle parti dei processi, ma anche dei dati dei loro famigliari che per esempio hanno fornito testimonianze o semplicemente sono stati citati per descrivere i fatti. O ancor peggio, nelle sentenze penali, si trovano i dati personali delle vittime dei reati, e spesso anche la ricostruzione di come siano avvenuti i reati: cose che una parte lesa che ha dovuto subire già anni di processo vorrebbe al più presto scrollarsi di dosso, e che grazie a internet diventano invece facilmente reperibili da tutti.
Vi propongo un esperimento. Entrate nel database della Cassazione e inserite per esempio il vostro indirizzo di casa; può essere che venga fuori qualche sentenza che rivela una causa di divisione di eredità tra il signor Rossi che vive nella scala di fronte alla vostra e i suoi due fratelli, con tanto di citazione di una signora Bianchi con il quale il Rossi aveva una relazione extraconiugale e alla quale era stato intestato un immobile oggetto di successione.
Quale l'interesse prioritario da tutelare in questo caso? La conoscenza del caso giurisprudenziale e del relativo principio giuridico stabilito dalla Corte, o la privatezza delle faccende familiari e sentimentali del signor Rossi e della signora Bianchi?

IL QUADRO GIURIDICO
Molti si chiederanno a questo punto: ma non ci sono delle norme che regolamentano la questione? Sì, le norme ci sono ma risultano di difficile interpretazione. La complessità del quadro normativo rispecchia la complessità della questione, come l'abbiamo descritta sopra. Tant'è che anche massimi esperti di diritto, quali sono i giudici della Cassazione e i giuristi del Garante Privacy, non riescono a fornire certezze interpretative. Come già argomentato, la questione è squisitamente inerente all'ambito della privacy, perché dal punto di vista del copyright siamo abbastanza liberi da preoccupazioni: i testi delle sentenze infatti sono forse uno dei pochi casi di “pubblico dominio by default” del nostro ordinamento, in forza dell'art. 5 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore.
Cercando di ricostruire invece il quadro sul lato privacy, non possiamo fare altro che segnalare come norma primaria di riferimento l'art. 52 del Codice sulla tutela dei dati personali, il quale innanzitutto fissa il principio generale secondo cui è l'interessato a dover chiedere al giudice, prima della redazione della sentenza, che sulla stessa venga apposta una specifica annotazione in cui si chiede l'oscuramento dei suoi dati identificativi nel caso di divulgazione del documento. Il principio sembra chiaro e la conseguenza pare essere che, in assenza di questa richiesta preventiva, vi sia un consenso implicito alla diffusione dei dati da parte dei soggetti menzionati nella sentenza. Troppo facile; perché nello stesso articolo (comma 2) si precisa che “la medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati”.
Ma la vera complicazione a livello interpretativo arriva leggendo il comma 5: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.”
Tralasciando la questione penalistica (per la quale rimando alla semplice lettura dell'articolo 734 bis c.p., sufficientemente chiaro), questo comma pone una serie di fattispecie-eccezione non sempre facili da individuare.

UN'INTERPRETAZIONE NON FACILE
Ecco che quindi si apre la tortuosa strada dell'interpretazione. Nel gennaio 2006 l'allora Primo Presidente della Cassazione Nicola Marvulli diffuse una lettera circolare con l'intento di chiarire come gli uffici della Cassazione dovessero comportarsi nei confronti di giornalisti che richiedevano i testi integrali delle sentenze. Poi in quegli anni Internet divenne davvero un fenomeno di massa e il problema si pose con una portata sempre maggiore e non più limitata alla tipica attività di cronaca mediata dalla categoria dei giornalisti. Iniziarono a proliferare i siti web di informazione giuridica e le varie banche dati giuridiche online.
Arrivò quindi il Garante Privacy a fornire il suo punto di vista, pubblicando nel dicembre 2010 le sue “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”. Al punto 3.3 di questo documento si legge: “Spetta all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.”
Affermazione che lascia in sostanza intendere che, se il giudice che ha redatto il provvedimento non si è preoccupato di indicare la famosa annotazione di oscuramento, la sentenza risulta pubblicabile interamente, pur nel rispetto delle eccezioni che abbiamo citato.
Si arriva ai giorni nostri e alla decisione della Corte di Cassazione di rendere liberamente accessibili al pubblico attraverso il suo sito i pdf testuali (e quindi passibili di ricerca per parole chiave) di tutte le pronunce dal 2009 a oggi: cioè, al momento, più di 150mila documenti, completi di nomi, cognomi, indirizzi, codici fiscali, date di nascita, rapporti di parentela dei soggetti menzionati nelle sentenze.
Questa mossa non deve aver certo fatto piacere ai vari soggetti commerciali impegnati da anni nella pubblicazione dei provvedimenti nei loro database a pagamento, dal momento che questi soggetti, per non incorrere nel rischio di violazione di un art. 52 così poco chiaro, impiegano cospicue risorse per anonimizzare i provvedimenti. Non solo loro hanno storto il naso: fin dai primi giorni della pubblicazione del nuovo sito della Cassazione molti giuristi esperti di privacy hanno sollevato la questione.
Tutto ciò deve aver portato il Garante Privacy a tornare a riflettere su questo tema così articolato e a redigere la lettera pubblica uscita nei giorni scorsi, che ad alcuni è sembrata una marcia indietro rispetto alle linee guida del 2010. Tra l'altro, nella lettera il Garante chiama in causa pure il diritto dell'Unione Europea (con la sentenza della CGUE per il caso Google/Spain), aggiungendo un ulteriore livello e aumentando ancora la complessità del quadro giuridico.
Cosa succederà adesso? La lettera si chiude con un invito alla Cassazione a discutere insieme della questione per trovare una soluzione che possa contemperare le esigenze di tutti e possa trovare un bilanciamento ottimale tra i vari diritti in gioco.


Articolo originariamente uscito su MySolutionPost il 16 ottobre 2014. Leggilo qui.

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