Corte di Giustizia dell’Unione europea
(Quarta Sezione)
5 giugno 2014, C-360/13
«Diritti d’autore – Società
dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e
5 – Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di
copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante
la navigazione in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto
transitorio o accessorio – Parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico – Utilizzo legittimo – Rilievo economico proprio»
Nella causa C‑360/13,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito),
con decisione del 24 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013,
nel procedimento
Public Relations Consultants Association Ltd
contro
Newspaper Licensing Agency Ltd e altri,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da
L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský
(relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale:
M. Szpunar
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la fase
scritta del procedimento,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
la Public Relations Consultants Association Ltd, da M. Hart, solicitor;
– per
la Newspaper Licensing Agency Ltd e altri, da S. Clark, solicitor;
– per
il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente;
– per
il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
M. Santoro, avvocato dello Stato;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per
la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167,
pag. 10).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Public
Relations Consultants Association Ltd (in prosieguo: la «PRCA») e la Newspaper
Licensing Agency Ltd e a. (in prosieguo: la «NLA») in merito all’obbligo
di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la
consultazione di siti Internet che comporta la realizzazione di copie di tali
siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» Internet del disco
fisso di tale computer.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I
considerando 5, 9, 31 e 33 della direttiva 2001/29 così recitano:
«(5) Lo
sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione,
della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi
concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe
adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti
connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove
forme di sfruttamento.
(...)
(9) Ogni
armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le
mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono
essenziali per la creazione intellettuale. (...)
(...)
(31) Deve
essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie
categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti
dei materiali protetti. (...)
(...)
(33) Si
dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la
trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per
quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi
gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione,
purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con
l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare
legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla
legge».
4 L’articolo
2, lettera a), di tale direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai
soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte:
a) agli
autori, per quanto riguarda le loro opere (...)».
5 L’articolo
5, paragrafi 1 e 5, della direttiva in esame così dispone:
«1.
Sono esentati dal diritto di riproduzione
di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico
scopo di consentire:
a) la
trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b) un
utilizzo legittimo
di un’opera o
di altri materiali.
(...)
5. Le
eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
Diritto del Regno Unito
6 L’articolo
5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto nazionale
dall’articolo 28A della legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli
e brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988).
Procedimento principale e
questione pregiudiziale
7 La
PRCA è un’organizzazione che raggruppa professionisti in relazioni pubbliche.
Questi ultimi hanno usufruito del servizio di monitoraggio dei media proposto
dal gruppo di società Meltwater (in prosieguo: la «Meltwater») che mette a loro
disposizione online relazioni di monitoraggio di articoli di stampa pubblicati
su Internet, realizzate in base a parole chiave fornite dai clienti.
8 La
NLA è un organismo creato dagli editori di quotidiani del Regno Unito al fine
di fornire licenze collettive riguardanti il contenuto dei quotidiani.
9 La
NLA ha ritenuto che la Meltwater e i suoi clienti dovessero ottenere
un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per, rispettivamente,
fornire e ricevere il servizio di monitoraggio dei media.
10 La
Meltwater ha acconsentito a sottoscrivere una licenza di base di dati Internet.
Tuttavia la PRCA ha continuato a sostenere che la ricezione online delle
relazioni di monitoraggio da parte dei clienti della Meltwater non richiedeva
alcuna licenza.
11 Adite
della controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, e la Court of Appeal (England & Wales) hanno stabilito che i
membri della PRCA dovevano ottenere una licenza o un consenso della NLA per
ricevere il servizio della Meltwater.
12 La
PRCA ha impugnato tale decisione dinanzi alla Supreme Court of the United
Kingdom, sostenendo in particolare che i suoi membri non avevano bisogno di
alcuna autorizzazione dei titolari di diritti qualora si limitassero a
consultare le relazioni di monitoraggio sul sito Internet della Meltwater.
13 La
NLA ha sostenuto che per tale attività è necessaria dell’autorizzazione dei
titolari di diritti d’autore, in quanto la consultazione del sito Internet
comporta la realizzazione di copie sullo schermo del computer dell’utente (in
prosieguo: le «copie sullo schermo») e di copie nella «cache» Internet del
disco fisso di tale computer (in prosieguo: le «copie nella cache»). Orbene,
tali copie costituirebbero «riproduzioni» ai sensi dell’articolo 2 della
direttiva 2001/29 che non rientrerebbero nell’esenzione prevista all’articolo
5, paragrafo 1, di tale direttiva.
14 Il
giudice del rinvio rileva che il procedimento instaurato dinanzi ad esso verte
sulla questione se gli utenti, che consultano siti Internet sui loro computer,
senza scaricare o stampare i siti medesimi, violino il diritto d’autore
mediante la realizzazione di copie sullo schermo e di copie nella cache, a meno
che dispongano dell’autorizzazione dei titolari di diritti a realizzare tali
copie.
15 A
tale riguardo, il giudice del rinvio indica anzitutto che, qualora un utente
consulti, senza scaricarlo, un sito Internet sul proprio computer, i
procedimenti tecnologici in esame presuppongono necessariamente la
realizzazione di dette copie. Tale realizzazione è la conseguenza automatica
della navigazione in Internet e non richiede altro intervento umano oltre alla
decisione di accedere al sito Internet in questione. Le copie sullo schermo e
le copie nella cache sono conservate non oltre la durata dei normali processi
relativi all’utilizzo di Internet. Inoltre la cancellazione di tali copie non
richiede alcun intervento umano. Vero è che le copie create nella cache possono
essere deliberatamente cancellate dall’utente in questione. Tuttavia, se ciò
non avviene, tali copie sono di norma sovrascritte da altro materiale dopo un
certo intervallo, che dipende dalla capacità della cache, nonché dal volume e
dalla frequenza dell’utilizzo di Internet da parte dell’utente medesimo.
16 Il
giudice del rinvio precisa inoltre che la copia sullo schermo è una parte
essenziale della tecnologia applicata, senza la quale il sito Internet non può
essere visualizzato, e rimarrà sullo schermo fino a quando l’utente non esce
dal medesimo. La cache Internet è una caratteristica universale dell’attuale
tecnologia di navigazione in rete, senza la quale Internet non sarebbe in grado
di far fronte agli attuali volumi di trasmissione di dati online e non
funzionerebbe a dovere. La realizzazione di copie sullo schermo e di copie
nella cache è quindi indispensabile per il funzionamento corretto ed efficiente
dei procedimenti tecnologici che la navigazione in rete comporta.
17 Infine
tale giudice sottolinea che, di norma, durante la navigazione, l’utente di
Internet non ha l’intenzione di realizzare una copia dell’immagine, a meno che
non scelga di scaricarla o di stamparla. Il suo obiettivo è quello di
visualizzare il contenuto del sito Internet scelto. Le copie sullo schermo e le
copie nella cache sono pertanto solo la conseguenza accessoria dell’utilizzo
del suo computer per consultare un sito Internet.
18 Alla
luce dei suesposti rilievi, il giudice del rinvio ha concluso che le copie
sullo schermo e le copie nella cache soddisfano i requisiti previsti
all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tuttavia, un rinvio
pregiudiziale alla Corte sarebbe opportuno al fine di garantire l’applicazione
uniforme del diritto dell’Unione in tutto il territorio dell’Unione europea.
19 A
tale riguardo, esso precisa di nutrire un dubbio relativo alla questione se
dette copie siano temporanee, transitorie o accessorie e se costituiscano una
parte integrante del procedimento tecnologico. Per contro, esso ritiene che
siffatte copie soddisfino necessariamente gli altri requisiti previsti
all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
20 Ciò
considerato, la Supreme Court of the United Kingdom ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nell’ipotesi in cui:
– un
utente finale visualizzi una pagina Internet senza scaricarla, stamparla o
prefiggersi di farne altrimenti una copia;
– copie
di tale pagina Internet siano automaticamente create sullo schermo e nella
cache sul disco fisso [del computer] dell’utente finale;
– la
creazione di tali copie sia indispensabile per i procedimenti tecnologici che
consentono una corretta ed efficiente navigazione in rete;
– la
copia sullo schermo rimanga sul medesimo fino a quando l’utente finale esce dalla
pagina Internet di cui trattasi, momento in cui la copia è automaticamente
cancellata dal normale funzionamento del computer;
– la
copia nella cache vi rimanga fino a quando è sovrascritta da altro materiale,
quando l’utente finale visualizza altre pagine Internet, momento in cui viene
automaticamente cancellata dal normale funzionamento del computer; nonché
– le
copie siano conservate solo per il tempo necessario ai regolari processi
connessi all’utilizzo di Internet di cui ai precedenti [trattini quarto e
quinto],
se siffatte
copie siano temporanee, transitorie o accessorie e costituiscano parte
integrante ed essenziale del procedimento tecnologico, ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5
della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che le copie sullo
schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale durante la consultazione
di un sito Internet, soddisfino i requisiti in base ai quali tali copie devono
essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante
ed essenziale di un procedimento tecnologico, e quindi se tali copie possano
essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.
Osservazioni preliminari
22 Ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, un atto di
riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione previsto all’articolo 2 di
tale direttiva a condizione:
– che
sia temporaneo;
– che
sia transitorio o accessorio;
– che
costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
– che
sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi
con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di
altri materiali, e
– che
sia privo di rilievo economico proprio.
23 Dalla
giurisprudenza della Corte emerge che i requisiti indicati supra devono essere
oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 2001/29 costituisce una deroga alla regola generale sancita
dalla medesima, che impone che sia il titolare dei diritti d’autore ad
autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (sentenze Infopaq
International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 56 e 57, nonché Football
Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08,
EU:C:2011:631, punto 162).
24 Ciò
premesso, dalla stessa giurisprudenza risulta che l’esenzione prevista dalla
suddetta disposizione deve consentire e assicurare lo sviluppo ed il
funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i
diritti e gli interessi dei titolari di diritti e degli utilizzatori delle
opere protette che intendano beneficiare di tali tecnologie (v. sentenza
Football Association Premier League e a., EU:C:2011:631,
punto 164).
Sul rispetto delle condizioni
previste all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29
25 Il
giudice del rinvio ha indicato che le copie sullo schermo e le copie nella
cache soddisfano il quarto e il quinto requisito di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di modo che solo il rispetto dei primi
tre requisiti costituisce l’oggetto del rinvio medesimo.
26 Per
quanto riguarda il primo requisito, in base al quale l’atto di riproduzione
dev’essere temporaneo, dal fascicolo risulta, da un lato, che le copie sullo
schermo sono cancellate quando l’utente esce dal sito Internet consultato.
Dall’altro, le copie nella cache sono di norma sovrascritte da altro materiale
dopo un certo intervallo, che dipende dalla capacità della cache, nonché dal
volume e dalla frequenza dell’utilizzo di Internet da parte dell’utente
medesimo. Ne risulta che tali copie hanno un carattere temporaneo.
27 Alla
luce di ciò, si deve constatare che dette copie rispettano il primo requisito
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
28 Ai
sensi del terzo requisito, che occorre esaminare in secondo luogo, gli atti di
riproduzione in oggetto devono costituire una parte integrante ed essenziale di
un procedimento tecnologico. Tale condizione richiede che siano soddisfatti
cumulativamente due elementi, vale a dire che, da un lato, gli atti di
riproduzione siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un
procedimento tecnologico e, dall’altro, che la realizzazione di tali atti di
riproduzione sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico non
potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza i medesimi (v.
sentenza Infopaq International, EU:C:2009:465, punto 61, e ordinanza Infopaq
International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punto 30).
29 Per
quanto riguarda, anzitutto, il primo di questi due elementi, occorre rilevare
che, nel procedimento principale, le copie sullo schermo e le copie nella cache
sono create ed eliminate dal procedimento tecnologico utilizzato per la
consultazione dei siti Internet, di modo che esse sono realizzate interamente
nell’ambito del procedimento medesimo.
30 A
tale riguardo non rileva il fatto che il procedimento in questione sia avviato
dall’utente di Internet e che sia concluso da un atto di riproduzione
temporaneo quale la copia sullo schermo.
31 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta infatti che, dal momento che l’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento
tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può
escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda
(ordinanza Infopaq International, EU:C:2012:16, punto
31).
32 Risulta
inoltre dalla giurisprudenza che tale disposizione non osta a che il
procedimento tecnologico implichi un intervento umano e, in particolare, che
sia avviato o concluso manualmente (v., in tal senso, ordinanza Infopaq
International, EU:C:2012:16, punto 32).
33 Ne
risulta che le copie sullo schermo e le copie nella cache devono essere
considerate parte integrante del procedimento tecnologico di cui trattasi nel
procedimento principale.
34 Per
quanto concerne poi il secondo degli elementi di cui al punto 28 della presente
sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che, anche se il procedimento di
cui trattasi nel procedimento principale può essere avviato senza l’intervento
degli atti di riproduzione di cui trattasi, tuttavia, in tal caso, detto
procedimento non può funzionare correttamente ed efficacemente.
35 Infatti,
secondo la decisione di rinvio, le copie nella cache agevolano notevolmente la
navigazione in Internet, dal momento che quest’ultimo, senza tali copie, non
sarebbe in grado di far fronte agli attuali volumi di trasmissione di dati
online. Senza la realizzazione di siffatte copie, il procedimento utilizzato
per la consultazione di siti Internet sarebbe decisamente meno efficace e non
sarebbe in grado di funzionare correttamente.
36 Riguardo
alle copie sullo schermo, non è stato contestato che, allo stato attuale, la tecnologia
della visualizzazione di siti Internet sui computer presuppone la realizzazione
di siffatte copie per poter funzionare in maniera corretta ed efficace.
37 Di
conseguenza, le copie sullo schermo e le copie nella cache devono essere
considerate una parte essenziale del procedimento tecnologico di cui trattasi
nel procedimento principale.
38 Ne
risulta che le due categorie di copie soddisfano il terzo requisito previsto
all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
39 Il
secondo requisito, che occorre esaminare in terzo luogo, è un requisito
alternativo. L’atto di riproduzione deve infatti essere o transitorio o
accessorio.
40 Per
quanto riguarda il primo dei due elementi, si deve ricordare che un atto può
essere qualificato come «transitorio» esclusivamente qualora la sua durata sia
limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento
tecnologico utilizzato, restando inteso che tale procedimento deve essere
automatizzato in modo tale da cancellare detto atto in maniera automatica,
senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a
consentire la realizzazione di un siffatto procedimento (v., in tal senso,
sentenza Infopaq International, EU:C:2009:465, punto 64).
41 Ciò
premesso, il requisito di una cancellazione automatica non osta a che una
siffatta cancellazione sia preceduta da un intervento umano diretto a porre
fine all’utilizzo del procedimento tecnologico. Infatti, come rilevato al punto
32 della presente sentenza, è consentito che il procedimento tecnologico di cui
trattasi nel procedimento principale sia avviato e concluso manualmente.
42 Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla NLA, un atto di riproduzione non perde
il suo carattere transitorio per il solo fatto che la cancellazione da parte
del sistema della copia generata è preceduta dall’intervento dell’utente finale
teso a porre fine al procedimento tecnologico di cui trattasi.
43 Per
quanto concerne l’altro elemento di cui al punto 39 della presente sentenza, un
atto di riproduzione potrà essere qualificato come «accessorio» se non ha né
un’esistenza né una finalità autonome rispetto al procedimento tecnologico di
cui fa parte.
44 Nel
procedimento principale, per quanto riguarda anzitutto le copie sullo schermo,
occorre ricordare che esse sono cancellate automaticamente dal computer nel
momento in cui l’utente esce dal sito Internet in questione e, quindi, nel
momento in cui pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la
consultazione di tale sito.
45 A
tale riguardo è indifferente, contrariamente a quanto sostenuto dalla NLA, che
la copia sullo schermo continui ad esistere fintantoché l’utente lasci acceso
il computer e rimanga sul sito Internet in questione, dato che, durante tale
periodo, il procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione di tale
sito rimane attivo.
46 Si
deve pertanto constatare che la durata delle copie sullo schermo è limitata a
quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico
utilizzato per la consultazione del sito Internet in questione. Di conseguenza,
tali copie devono essere qualificate come «transitorie».
47 Per
quanto riguarda poi le copie nella cache, si deve certamente rilevare che, a
differenza delle copie sullo schermo, esse non sono cancellate nel momento in
cui l’utente pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la
consultazione del sito Internet in questione, dal momento che esse sono
conservate nella cache ai fini di un’eventuale ulteriore consultazione di tale
sito.
48 Tuttavia
non è necessario che siffatte copie siano qualificate come «transitorie», una
volta stabilito che esse possiedono un carattere accessorio per quanto riguarda
il procedimento tecnologico utilizzato.
49 A
tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che il procedimento tecnologico in
questione determina interamente la finalità per cui tali copie sono realizzate
e utilizzate, mentre tale procedimento, come risulta dal punto 34, può
funzionare, sebbene in modo meno efficace, senza che siano realizzate siffatte
copie. Dall’altro, dal fascicolo risulta che gli utenti che utilizzano il
procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale non
possono realizzare le copie nella cache al di fuori di tale procedimento.
50 Ne
risulta che le copie nella cache non hanno né un’esistenza né una finalità
autonoma rispetto al procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento
principale e devono pertanto essere qualificate come «accessorie».
51 In
tale contesto, si deve constatare che le copie sullo schermo e le copie nella
cache soddisfano il secondo requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 2001/29.
52 Alla
luce dei suesposti rilievi, occorre constatare che le copie di cui trattasi nel
procedimento principale soddisfano i primi tre requisiti previsti da tale
disposizione.
53 Ciò
premesso, per poter sollevare l’eccezione prevista dalla menzionata
disposizione, come interpretata al punto precedente della presente sentenza,
occorre inoltre che tali copie soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 5,
paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza Football
Association Premier League e a., EU:C:2011:631,
punto 181).
Sul rispetto delle condizioni previste
all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29
54 Conformemente
all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, la realizzazione di un
atto di riproduzione transitorio è esentata dal diritto di riproduzione solo in
determinati casi specifici, che non pregiudicano il normale sfruttamento
dell’opera e non violano indebitamente gli interessi legittimi del titolare dei
diritti.
55 A
tale riguardo occorre ricordare anzitutto che le copie sullo schermo e le copie
nella cache, dal momento che sono realizzate con l’unico scopo di consultare
siti Internet, costituiscono a tale titolo un caso specifico.
56 Inoltre
tali copie non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei
titolari dei diritti d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di
principio, l’accesso, senza l’autorizzazione di detti titolari, alle opere
presentate su siti Internet.
57 A
tale riguardo occorre rilevare che le opere sono messe a disposizione degli
utenti dagli editori dei siti Internet i quali sì sono tenuti, conformemente
all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ad ottenere
un’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore interessati, poiché tale
messa a disposizione costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del
suddetto articolo.
58 Gli
interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore interessati sono pertanto
garantiti in modo corretto.
59 In
tale contesto, non è giustificato esigere dagli utenti di Internet che
ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro di usufruire di questa
stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in
questione.
60 Occorre
infine constatare che la realizzazione delle copie sullo schermo e delle copie
nella cache non pregiudica il regolare sfruttamento delle opere.
61 A
tale riguardo occorre rilevare che la consultazione dei siti Internet mediante
il procedimento tecnologico in esame rappresenta un regolare sfruttamento delle
opere che consente agli utenti di Internet di usufruire della comunicazione al
pubblico effettuata dall’editore del sito Internet in questione. Dato che la
realizzazione delle copie in questione fa parte di detta consultazione, essa
non può arrecare pregiudizio ad un siffatto sfruttamento delle opere.
62 Da
quanto precede risulta che le copie sullo schermo e le copie nella cache
soddisfano i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva
2001/29.
63 In
tale contesto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che
l’articolo 5 della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che le
copie sullo schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale
durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai
quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e
costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico,
nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e
possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di
diritti d’autore.
Sulle spese
64 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta
Sezione) dichiara:
L’articolo 5 della direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo
del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale
computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito
Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere
temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti
all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere
realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.
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