E’ di pochi giorni fa la notizia della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle nuove regole tecniche tecnico in materia di processo
telematico.
Il Provvedimento
16 aprile 2014 -- Specifiche che tecniche previste dall’articolo 34, comma
1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n.
44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione,
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24 (vedi testo integrale) va a sostituire il precedente testo normativo del 18 luglio 2011.
Cerchiamo di capire quali siano le principali novità introdotte:
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È stato inserito l’art. 9 bis relativo all’alimentazione del registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni.
Il riferimento, però, non è al c.d. IPA cioè all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ma al Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 che è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati attraverso il proprio punto di accesso oppure attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp?redirectflag=1.
-
È stato modificato l’art. 12, comma 2, con l’inserimento,
accanto al CADES-BES, del formato PADES-BES per la firma dell’atto
telematico.
Benché l’innovazione sia apprezzabile e di notevole importanza (sulle pagine del mio blog mi sono già dilungato sulla maggiore versatilità del formato PADES rispetto agli altri formati di firma digitale) a mio avviso, però, potrebbe non rappresentare un vero e proprio punto di svolta nella scelta del formato di sottoscrizione da utilizzare nel PCT.
Il PADES infatti, come anche facilmente intuibile dall’estensione dell’acronimo (PDF Advanced Electronic Signature), è utilizzabile esclusivamente per la sottoscrizione di file in formato PDF mentre il CADES ha decisamente meno restrizioni in ordine ai formati di file su cui può essere apposta la firma digitale.
Se nessun problema si pone per l’atto principale – che anche in base al nuovo provvedimento 16 aprile 2014 deve essere in formato pdf testuale – lo stesso non può dirsi per il file datiatto.xml.
Sottolineo, infatti, che sia il precedente provvedimento del 18 luglio 2011 che l’attuale provvedimento del 16 aprile 2014 (art. 12 comma 1, lett. e), richiedono che l’atto da depositarsi telematicamente sia affiancato da un file in formato .xml da sottoscriversi con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Il file datiatto.xml, quindi, non potrà comunque essere sottoscritto in PADES-BES e l’Avvocato telematico dovrà, qualora decida di utilizzare detto formato, inutilmente complicarsi la vita scegliendo detto formato di firma per l’atto principale ed uno diverso (il CADES-BES) per il file datiatto.xml.
Oltre a questo molti redattori di buste telematiche danno la possibilità di firmare tutti i documenti allegati in un'unica soluzione, facilitando di gran lunga il lavoro del Professionista.
Ebbene il classico “firma tutto” non potrà far uso dello standard PADES-BES.
Per tali ragioni non credo che i software di redazione opteranno per la scelta di questo formato come standard predefinito ma, allo stesso tempo, ritengo l’innovazione importante per aver introdotto finalmente una sostanziale equiparazione fra i due formati.
Oggi quindi, a maggior ragione, sarà consigliabile l’utilizzo del formato PADES-BES (decisamente più semplice da gestire e da leggere) nelle comunicazioni fra titolari di indirizzi PEC.
-
Altra importante innovazione introdotta dal Provvedimento
16 aprile 2014 è quella dell’art. 13, comma 1, che – come da tempo
richiesto da Dottrina e Professionisti – inserisce fra i formati di file
di cui è consentito il deposito tramite il PCT gli .eml e gli .msg,
ossia, i classici formati in cui vengono salvati i file di e-mail.
Il normatore, in questo caso, perde però l’opportunità per equiparare realmente Processo Civile e Processo Civile Telematico, poiché il nuovo art. 13 del Provvedimento in commento consente il deposito di file:a) .pdf;
Ciò comporterà, di conseguenza, l’impossibilità di depositare le classiche mail – non certificate – che non contengano allegati.
b) .rtf;
c) .txt;
d) .jpg;
e) .gif;
f) .tiff;
g) .xml.
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.”
Gli scambi di messaggi e le conversazioni che potremmo aver interesse a depositare in Giudizio, quindi, non potranno in realtà trovare posto nel nostro fascicolo digitale o, comunque, se depositate, potrebbero essere oggetto di eccezione da parte del Collega “avversario”.
E’ certamente vero che le classiche mail non certificate, ma anche le PEC, che non contengano in allegato la missiva sottoscritta digitalmente, recheranno informazioni che – secondo prassi e Dottrina – vengono considerate sottoscritte con firma elettronica c.d. semplice e come tali non idonee a fare piena prova in Giudizio ma, unicamente, liberamente valutabili dal Magistrato (si veda il Codice dell’Amministrazione Digitale), ma è – allo stesso tempo – vero che non può essere il normatore (oltretutto di rango regolamentare) ad impedirmi di depositare un documento che il Giudice in un procedimento “non telematico” potrebbe comunque– seppur liberamente – valutare.
A questo aggiungo che, quasi sotto silenzio, scompare dall’elenco dei formati di file utilizzabili per gli allegati l’odf (formato di documento aperto).
Eliminazione forse indolore per la maggior parte dei Colleghi ma francamente incomprensibile per chi, come il sottoscritto, da anni promuovere il software libero ed i formati aperti.
- Tornando alle novità introdotte dal Provvedimento 16
aprile 2014, deve infine essere citato l’art. 19 bis che specifica e
chiarisce le regole da osservare in tema di notificazioni digitale
effettuate in proprio dall’Avvocato, andando così ad integrare la
normativa già prevista dall’art. 3 bis e ss. della L. 53 del 1994.
L’articolo in commento si occupa finalmente di definire le modalità di deposito telematico delle ricevute degli atti notificati via PEC e lo fa riferendosi anche agli atti introduttivi del Giudizio, quali la citazione. Notevole passo avanti, quest’ultimo, verso la digitalizzazione completa del Giudizio Civile.
In virtù del breve commento sopra riportato, il dato che emerge con
chiarezza è che il normatore sta certamente cercando di ovviare – prima
dell’entrata in vigore “ufficiale del PCT” – ad una serie di
problematiche già evidenziatesi nel corso degli anni di sperimentazione
ma, purtroppo, in alcuni casi lo fa creando ulteriori e nuove
problematiche da risolvere.
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Articolo di Luca Sileni, pubblicato originariamente qui il 2 maggio 2014 (licenza Creative Commons by-sa).
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