Sono un paroliere e solitamente scrivo testi su commissione per cantanti, band e progetti musicali vari. A volte capita che i testi che ho scritto vengono utilizzati per brani musicali che fanno completamente flop e quindi vengono sostanzialmente sprecati, anche se secondo me sono di valore. In quali limiti posso riutilizzarli?
RISPOSTA: La materia è disciplinata dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge 633/41.
Come principio generale, l'art. 34 stabilisce che “l'esercizio dei diritti spetta all'autore della parte musicale (salvi i diritti derivanti dalla comunione)” e che “il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.” Successivamente però lo stesso articolo aggiunge che “ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera”, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
L'art. 35 ad esempio precisa che l'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori di tre casi specifici (per i quali si rimanda alla lettura della norma). Solo in uno di questi tre casi, avviene che l'autore della parte letteraria ne riacquisti la libera e piena disponibilità. In generale possiamo dire che dalla lettura delle norme citate emerge un quadro in cui il compositore della parte musicale ha comunque una posizione privilegiata.
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RISPOSTA: La materia è disciplinata dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge 633/41.
Come principio generale, l'art. 34 stabilisce che “l'esercizio dei diritti spetta all'autore della parte musicale (salvi i diritti derivanti dalla comunione)” e che “il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.” Successivamente però lo stesso articolo aggiunge che “ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera”, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
L'art. 35 ad esempio precisa che l'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori di tre casi specifici (per i quali si rimanda alla lettura della norma). Solo in uno di questi tre casi, avviene che l'autore della parte letteraria ne riacquisti la libera e piena disponibilità. In generale possiamo dire che dalla lettura delle norme citate emerge un quadro in cui il compositore della parte musicale ha comunque una posizione privilegiata.
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puntata n. 46 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria. Vedi tutte le altre puntate.
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