Le modifiche al diritto d'autore in materia di durata dei diritti connessi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 22 che attua la Direttiva 2011/77/UE che a sua volta modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi in ambito discografico.
Ad uscire modificati sono alcuni importanti articoli della legge 633/41 (legge sul diritto d'autore): gli articoli 75 e 85. Vengono inoltre aggiunti al corpus della legge due nuovi articoli: gli articoli 84 bis e 84 ter.
Ecco il testo del decreto (fonte: sito Gazzetta Ufficiale).
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  sostituito dal seguente:

«Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e'  di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo  il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se  nel  periodo  di  tempo  indicato  nel  primo  comma  non  sono effettuate pubblicazioni lecite e se  il  fonogramma  e'  lecitamente comunicato al pubblico  durante  detto  periodo,  i  diritti  scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».


Art. 2 - Inserimento degli articoli 84-bis e 84-ter alla legge 22 aprile 1941, n. 633
 

1. Alla legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo  l'articolo  84,  sono inseriti i seguenti:
«Art. 84-bis. - Qualora un contratto di  trasferimento  o  cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a  esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o  esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione  annua  supplementare  da parte  del  produttore  di  fonogrammi   per   ogni   anno   completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno  dalla  pubblicazione lecita del fonogramma  o,  in  mancanza  di  tale  pubblicazione,  al cinquantesimo anno dalla sua lecita  comunicazione  al  pubblico.  La rinuncia al  diritto  di  ottenere  tale  remunerazione  non  produce effetti.
L'importo  complessivo,  che  il  produttore  di  fonogrammi   deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde  al  20  per  cento  del  ricavo  che  il produttore di  fonogrammi  ha  percepito,  nel  corso  dell'anno  che precede  quello  in  cui  e'  versata  detta   remunerazione,   dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma  in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita  del fonogramma  o,  in  mancanza   di   tale   pubblicazione,   dopo   il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione  al  pubblico.  Per ricavo si intende il ricavo che deriva al  produttore  di  fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le societa' di gestione collettiva, in possesso  dei  requisiti  di cui al decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  3,  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la  remunerazione  annua  supplementare   spettante   agli   artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle societa' di  gestione  collettiva  di cui al terzo comma cui gli artisti,  interpreti  o  esecutori,  hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a  garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al  primo comma.
Qualora  un  artista,  interprete  o  esecutore,  abbia  diritto  a pagamenti  ricorrenti,  dai  pagamenti  ad  esso  effettuati  non  e' detratto alcun pagamento anticipato  ne'  alcuna  deduzione  prevista contrattualmente  dopo  il  cinquantesimo  anno  dalla  pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione,  dopo  il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.
Art. 84-ter. - Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale  pubblicazione,  decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al  pubblico,  il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero  sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione  del  pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da  esso  scelti,  l'artista, interprete o esecutore, puo' recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di  fissazione  dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto  di  recesso  non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma  puo'  essere  esercitato,  se  il  produttore  di fonogrammi,  entro  un   anno   dalla   comunicazione   dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto  di trasferimento o cessione ai  sensi  del  primo  comma,  non  realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione  delle  esecuzioni  di una pluralita' di  artisti,  interpreti  o  esecutori,  essi  possono recedere dai loro  contratti  di  trasferimento  o  cessione  con  il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu' degli  artisti,  interpreti  o  esecutori,  l'Autorita' giudiziaria accerta il diritto di recesso da  tutti  i  contratti  di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso  dal  contratto  di  trasferimento  o  cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.».


Art. 3 - Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  sostituito
dal seguente:

«Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a)  se  una  fissazione   dell'esecuzione,   rappresentazione   o recitazione, con un mezzo  diverso  dal  fonogramma,  e'  lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima  pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b)  se  una  fissazione  dell'esecuzione  in  un  fonogramma   e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al  pubblico  durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della  prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.».
 


Art. 4 - Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 75  e  85  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal  presente  decreto,  nonche' gli articoli 84-bis e 84-ter della  predetta  legge,  introdotti  dal presente decreto, si applicano alle fissazioni  di  esecuzioni  e  ai fonogrammi per i  quali  l'artista,  interprete  o  esecutore,  e  il produttore di fonogrammi  erano  ancora  protetti,  in  virtu' delle disposizioni in vigore prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

 

Art. 5 - Misure transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma

1. Salvo che il contratto disponga diversamente,  un  contratto  di trasferimento  o  cessione  dei  diritti  sul  fonogramma,   concluso anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in  base alla normativa vigente alla data  del  31  ottobre  2013,  l'artista, interprete o esecutore non sarebbe piu' protetto.
2. I contratti di  trasferimento  o  cessione  che  autorizzano  un artista, interprete o esecutore, a ricevere  pagamenti  ricorrenti  e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente  decreto,  possono  essere  rinegoziati  dalle  Parti  a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione,  dopo  il  cinquantesimo   anno   dalla   sua   lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine,  puo'  promuoversi  la  procedura  di  conciliazione   di   cui all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.


Art. 6 - Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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