Il nome di una band può essere considerato un marchio e tutelato come tale?
RISPOSTA: È difficile fornire un inquadramento giuridico univoco del nome di una band o di un progetto musicale, dato che la legge italiana non ha una norma che se ne occupi specificamente. Ad ogni modo, la giurisprudenza, a seconda delle circostanze, lo ha avvicinato ad altre fattispecie previste dall'ordinamento, applicandovi i relativi principi giuridici. Il più delle volte è possibile considerare il nome di una band alla stregua della “ditta”, che è un segno distintivo disciplinato dagli articoli 2563 e seguenti del codice civile e che sostanzialmente rappresenta il nome al di sotto del quale un'impresa svolge la sua attività. In alcuni casi specifici, il nome della band può anche assurgere allo status di vero e proprio marchio registrato (se appunto vi è una formale registrazione all'ufficio marchi) oppure come semplice marchio di fatto. Inoltre, dal punto di vista del diritto d'autore, l'ordinamento italiano prevede un riconoscimento e una forma di tutela per lo pseudonimo o il nome d'arte degli autori (a tal proposito si veda l'art. 8, comma 2, della legge 633/41) e per il nome proprio degli artisti interpreti ed esecutori (art. 83 della stessa legge).
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puntata n. 43 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria
RISPOSTA: È difficile fornire un inquadramento giuridico univoco del nome di una band o di un progetto musicale, dato che la legge italiana non ha una norma che se ne occupi specificamente. Ad ogni modo, la giurisprudenza, a seconda delle circostanze, lo ha avvicinato ad altre fattispecie previste dall'ordinamento, applicandovi i relativi principi giuridici. Il più delle volte è possibile considerare il nome di una band alla stregua della “ditta”, che è un segno distintivo disciplinato dagli articoli 2563 e seguenti del codice civile e che sostanzialmente rappresenta il nome al di sotto del quale un'impresa svolge la sua attività. In alcuni casi specifici, il nome della band può anche assurgere allo status di vero e proprio marchio registrato (se appunto vi è una formale registrazione all'ufficio marchi) oppure come semplice marchio di fatto. Inoltre, dal punto di vista del diritto d'autore, l'ordinamento italiano prevede un riconoscimento e una forma di tutela per lo pseudonimo o il nome d'arte degli autori (a tal proposito si veda l'art. 8, comma 2, della legge 633/41) e per il nome proprio degli artisti interpreti ed esecutori (art. 83 della stessa legge).
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