Non pagare la SIAE? A volte si può. Ecco quando

Il dubbio (legittimo) che attanaglia musicisti, produttori e organizzatori di eventi quando hanno a che fare con la burocrazia SIAE è sempre lo stesso: ma certi adempimenti sono sempre obbligatori? Cerchiamo di fornire alcune indicazioni per illuminare questo impervio sentiero.

(articolo uscito su LaLeggePerTutti il 21 gennaio 2014; vedi originale)



Ne abbiamo parlato fino alla sfinimento sulle pagine di questo blog, sulla rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit e in generale nei forum e social network dedicati al diritto d'autore e al diritto dello spettacolo.
Il 2013 è stato l'anno in cui il dibattito sul ruolo della SIAE si è fatto più acceso, fino ad arrivare a vere e proprie raccolte di firme e campagne di sensibilizzazione sul tema.

Ma è sempre obbligatorio...?

Il dubbio principale che sembra ossessionare gli operatori del settore (musicisti, interpreti, organizzatori di eventi, produttori, gestori di locali...) si riassume nella domanda: "è sempre obbligatorio fare X?"... dove X sta per uno degli svariati adempimenti (iperburocratizzati e spesso fuori dal tempo) che passano per la longa manus di SIAE: permessi, licenze, borderò, bollini...
Mi sono trovato attorno a un tavolo (fisicamente e virtualmente) con le persone più preparate in Italia sul tema, eppure nessuno si è mai sentito di fornire risposte univoche, per il semplice fatto che le norme non sono chiare. Una malattia generalizzata del sistema normativo italiano, ma che in questo caso si fa ancora più acuta.
Abbiamo pure scomodato politici di livello nazionale per cercare di risolvere la questione con una riforma chiarificatrice... ma ad oggi non si è arrivati ad una soluzione (nonostante qualcosa effettivamente stia iniziando a muoversi a livello parlamentare).
Allora?! Cosa possiamo fare?
Da un lato attendere che il tempo faccia il suo corso (e confidare nella riforma che presto verrà imposta dall'Unione Europea sul tema). Dall'altro... possiamo svegliarci e guardarci attorno, vedendo che in realtà, già nella situazione in cui siamo ora, ci sono casi chiari in cui l'ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta.
Riprendendo l'utile articolo riassuntivo "Siae, guida pratica all’esenzione" di V. Cesari, ricordiamo innanzitutto che la SIAE non può pretendere nulla su opere di autori che non le hanno affidato la gestione dei propri diritti. Quindi se utilizziamo musiche o opere i cui diritti sono scaduti oppure i cui diritti sono gestiti con strumenti alternativi (ad esempio le licenze Creative Commons) è opportuno tenere gli occhi bene aperti prima. Ecco i casi principali.

Caso 1: opere in pubblico dominio

Per fortuna il diritto d'autore non è eterno; arriva un momento nella vita di un'opera creativa in cui scade il termine di tutela previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero diventa patrimonio dell'umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo sfruttamento.
E' il caso comune della musica classica o della musica popolare. E su questo punto di rimanda al testo della lettera che nel 2006 la Direzione Generale SIAE ha diramato alle sue sedi periferiche, relativamente all'abolizione del cosiddetto "diritto demaniale" (vedi testo del comunicato).
Si segnala anche il testo dell'accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE.
E sempre nello stesso articolo si trovano due utilissimi modelli di lettera-autocertificazione ad uso degli organizzatori di eventi.

Caso 2: opere con licenze libere

Prima che i diritti d'autore giungano alla loro scadenza naturale, gli autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative Commons (per chi non conoscesse ancora questo mondo, consiglio la visione di questo ottimo filmato divulgativo).
In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l'autore ha comunque deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente); ha preferito "autogestire" i suoi diritti, applicando all'opera una di quelle licenze.
Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.
Attualmente non sono ancora disponibili solidi modelli di lettera-autocertificazione per questa fattispecie, ma nelle prossime settimane verrà pubblicato un apposito vademecum rilasciato da Creative Commons Italia.

Il database delle opere SIAE

Ma con tutta la musica che viene prodotta massivamente, come faccio a sapere se una determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno?
Dal 15 settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio sito web, l'archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e gestite; ecco il link: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it. Se avete dubbi sullo status dei diritti di un'opera musicale, potete quindi fare una verifica voi stessi.

Altri spunti per approfondire

- La controversa questione del borderò SIAE 
- Il mito dell’alternativa SIAE/Creative Commons
- L’alternativa alla SIAE (articolo del musicista Andrea Caovini)
- E' ufficiale: il borderò non va compilato per opere non SIAE. La "bufala" che tanto bufala non era (articolo di Adriano Bonforti)

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http://www.copyright-italia.it/cons-servizi


Commenti

Sostanze Records ha detto…
Articolo molto interessante, che apre un fioco barlume di speranza. Purtroppo però la situazione attuale, vuoi anche per l'ignoranza dei famigerati ispettori SIAE riguardo il copyleft o le licenze creative commons in genere, non permette alcuna scappatoia.

Parlo per esperienza diretta. Con la netlabel Sostanze Records, che da 5 anni rilascia materiale completamente gratuito grazie alle licenze creative commons, in un modo o nell'altro non è stato possibile sfuggire alla SIAE.

Per 3 stagioni abbiamo organizzato un festival qui a Roma proprio per promuovere gli artisti dell'etichetta che rilasciano in Creative Commons, ma puntualmente ad ogni serata si presentava l'ispettore SIAE che pretendeva il borderò. Più volte è stato detto e chiarito che tutta la musica eseguita durante le varie serate non era protetta da diritto d'autore, nè tantomeno erano state depositate in SIAE...ma questo non è servito. La scusa era sempre la stessa "Pubbica esecuzione di brani musicali" in cui veniva pagato un biglietto, pertanto la SIAE a quanto pare era un dazio obligatorio.

Altro esempio invece è la produzione del vinile interamente finanziato con campagna di crowdfunding che contiene tracce tutelate da licenza creative commons 3.0 BY-NC-ND, anche questo non è servito. Qualsiasi supporto fonografico è protetto dalla legge di diritto d'autore n. 633/1941 (è fantastico come nel '41 prevedevano già che qualcuno nel futuro faceva di tutto per sottrarsi agli artigli dell'istituzione) fatto sta che abbiamo comunque dovuto acquistare i bollini e registrare l'opera in SIAE...prezzo irrisorio, per carità ma quando ci siamo impuntati perchè non volevamo assolutamente farli, perchè contro anche la nostra filosofia, abbiamo deciso di REGALARE i vinili...ma questo non è bastato perchè comunque sarebbe stato necessario il contrassegno per "copia in omaggio"....

Assurdo
glauco salvo ha detto…
salve, vorrei porre alla vostra attenzione il mio caso, spero che abbiate una soluzione per il mio problema: sono un musicista associato siae, dichiaro le opere che compongo insieme ad altre persone che desiderano tutelare i propri lavori tramite la siae, ma non voglio dichiarare le opere che compongo da solo, in quanto desidero che possano essere fruite gratuitamente. nel rilascio dei permessi per un evento in cui mi esibivo l'ufficio siae ha prima dichiarato che era necessario pagare solo 4 euro di spese di segreteria, ad una settimana di distanza la cifra è salita a oltre 100 euro, l'impiegato ha motivato la cosa dicendo che anche se le opere non sono tutelate bisogna pagare solo per il fatto che io sono associato siae, e ha anche aggiunto che in quanto associato siae ho l'obbligo di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica esecuzione. a me sembra assurdo ma effettivamente consultando il regolamento siae all'art.10 della sezione "rapporto associativo" risulta questo obbligo.

questo significa quindi che anche se l'opera non è tutelata dalla siae è sufficiente che il musicista sia iscritto per autorizzare la siae a chiedere più di 100 euro per i diritti di riproduzione che l'autore comunque non riceverà? (oltretutto a questo punto violando gli accordi con la siae riguardanti i suoi obblighi nei confronti della stessa?)

io continuo a non voler dichiarare le mie opere, e a non volere che si paghino cifre del genere per la loro riproduzione o esecuzione dal vivo, ho alternative alla definitiva cessazione del mio rapporto associativo con la siae?

aggiungo che non si tratta solamente di una questione di principio: lavoro in un ambito in cui cento euro fanno la differenza e il fatto che non si debbano pagare (tra l'altro a mio avviso immotivatamente) permettono a me di ricevere un compenso per i miei concerti e alle persone che ospitano me e la mia musica di non buttare 100 euro al vento.

grazie mille per l'attenzione, spero di ricevere una risposta ai miei quesiti,
glauco

Massimo ha detto…
Sì Sostanze REcords, nella pubbliche esecuzioni dove per poter essere organizzate, è necessaria l'autorizzazione amministrativa, sei costretto al passaggio in SIAE per assolvere ad uno dei requisiti della licenza stessa, cioè il rispetto del diritto d'autore. Ciò non vuol dire che devi pagare SIAE, se le opere come le tue non sono nel repertorio SIAE non le devi nulla ma quel passaggio lo devi fare ugualmente.
marifior ha detto…
Dovevamo farlo anche per gli spettacoli scolastici creati con gli alunni delle medie!!!!316
gerry ha detto…
Salve,
sono un gestore di un centro scommesse SNAI.
Qualche giorno fà si è presentato nel mio negozio l'Agente Siae della zona
che mi ha intimato di pagare la siae solo per il fatto del possesso delle tv
a prescindere dalla programmazione trasmessa, che consiste in SKY calcio e corse ippiche. Ho fatto presente che nel locale non si diffonde musica, spettacoli etc.. coperti da diritti d'autore, ma non vuole sentire ragione.....
Secondo voi devo pagare la SIAE?
Grazie
Gerry