In questi giorni ho raccolto diverse conferme riguardo alla questione della non obbligatorietà del borderò SIAE. Sono molti i giuristi e gli operatori del settore che concordano con la teoria dell'abrogazione implicita dell'art. 51 r.d. 1369/42. La SIAE fa finta di non sentire, persistendo nel silenzio; e si attendono riscontri dagli editori delle principali banche dati legislative.
Leggo con piacere anche il recente sviluppo messo in luce ancora una volta dal musicista Andrea Caovini e dal sito Patamu.com: il rinvenimento di una lettera diramata dalla Direzione Generale Siae alle sue sedi periferiche relativa alla possibilità di sostituire il programma musicale con una autocertificazione.
Dalla sua lettura emerge che
La prima perplessità mi è stata segnalata da alcuni organizzatori di eventi di musica Creative Commons o comunque autoprodotta e implica una interpretazione a dir poco rigida di questa "lettera" da parte degli incaricati SIAE. Essi infatti sono disposti a prendere in considerazione solo due ipotesi: A) musica con diritto d'autore gestito da SIAE, oppure B) musica di pubblico dominio o comunque non tutelata. Non è contemplata un'ipotesi C come ad esempio la musica rilasciata con licenze Creative Commons, o in generale con un regime di diritto d'autore -per così dire- "autogestito" dall'autore (cosa sempre concessa dalla legge). Basta conoscere la base del diritto d'autore per sapere che, se una musica non è di pubblico dominio, non è necessariamente un'opera con diritti gestiti da una collecting society.
Ne consegue quindi che, in mancanza di un'interpretazione che consideri l'ipotesi C, questa lettera non risolve del tutto il problema.
La seconda invece è ancora strettamente legata alle riflessioni compiute sull'abrogazione implicita dell'art. 51.
Se si appurasse al 100% che questo tanto discusso articolo fosse abrogato, una domanda mi sorge spontanea: quale sarebbe la norma che obbliga l'organizzatore di un evento musicale a rendere una comunicazione a SIAE (quand'anche in forma di autocertificazione)? A ben vedere, la lettera del sito ANCI dà per scontato che comunque vi sia un obbligo di comunicazione a SIAE nel caso di eventi pubblici con musica. Ma quest'obbligo ha come unica base giuridica una norma che puzza di abrogazione da ben 16 anni.
Quali le conseguenze? Semplice: in mancanza di un intervento legislativo che vada a colmare il buco lasciato dall'art. 51, non esisterebbe alcuna norma dello Stato che obblighi ad effettuare comunicazioni a SIAE per gli eventi pubblici con musica; dunque, sarebbe onere degli incaricati SIAE preoccuparsi di fare controlli dove e quando li ritenessero necessari (ma senza sapere dove e quando farli!).
Infatti, le uniche altre norme che si occupano della redazione del programma musicale (borderò) sono contenute nello statuto e nel regolamento generale SIAE e dunque non rappresentano norme dello Stato bensì norme interne (rivolte agli associati).
Si torna sempre al solito punto. Dunque, cosa servirebbe adesso?
Innanzitutto SIAE dovrebbe al più presto aggiornare il file PDF con il testo del r.d. 1369/42 togliendo l'art. 51 o quantomeno aggiungendovi una nota che segnali l'abrogazione in via implicita.
Gli editori di banche dati giuridiche dovrebbero a loro volta segnalarlo nei loro prodotti online e anche nelle edizioni cartacee dei codici.
Inoltre SIAE dovrebbe pubblicare chiare linee guida sul tema, rivolte sia agli utenti sia ai vari incaricati SIAE, in modo da evitare interpretazioni discordanti.
E poi se anche il legislatore volesse finalmente occuparsi della questione... Ma non vorrei chiedere troppo.
Leggo con piacere anche il recente sviluppo messo in luce ancora una volta dal musicista Andrea Caovini e dal sito Patamu.com: il rinvenimento di una lettera diramata dalla Direzione Generale Siae alle sue sedi periferiche relativa alla possibilità di sostituire il programma musicale con una autocertificazione.
Dalla sua lettura emerge che
In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli artt. 175 e 176 della L. 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere. La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.Segnalo però un paio di perplessità a riguardo, perchè ho l'impressione che stiamo perdendo un po' la bussola del dibattito.
L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato.
La prima perplessità mi è stata segnalata da alcuni organizzatori di eventi di musica Creative Commons o comunque autoprodotta e implica una interpretazione a dir poco rigida di questa "lettera" da parte degli incaricati SIAE. Essi infatti sono disposti a prendere in considerazione solo due ipotesi: A) musica con diritto d'autore gestito da SIAE, oppure B) musica di pubblico dominio o comunque non tutelata. Non è contemplata un'ipotesi C come ad esempio la musica rilasciata con licenze Creative Commons, o in generale con un regime di diritto d'autore -per così dire- "autogestito" dall'autore (cosa sempre concessa dalla legge). Basta conoscere la base del diritto d'autore per sapere che, se una musica non è di pubblico dominio, non è necessariamente un'opera con diritti gestiti da una collecting society.
Ne consegue quindi che, in mancanza di un'interpretazione che consideri l'ipotesi C, questa lettera non risolve del tutto il problema.
La seconda invece è ancora strettamente legata alle riflessioni compiute sull'abrogazione implicita dell'art. 51.
Se si appurasse al 100% che questo tanto discusso articolo fosse abrogato, una domanda mi sorge spontanea: quale sarebbe la norma che obbliga l'organizzatore di un evento musicale a rendere una comunicazione a SIAE (quand'anche in forma di autocertificazione)? A ben vedere, la lettera del sito ANCI dà per scontato che comunque vi sia un obbligo di comunicazione a SIAE nel caso di eventi pubblici con musica. Ma quest'obbligo ha come unica base giuridica una norma che puzza di abrogazione da ben 16 anni.
Quali le conseguenze? Semplice: in mancanza di un intervento legislativo che vada a colmare il buco lasciato dall'art. 51, non esisterebbe alcuna norma dello Stato che obblighi ad effettuare comunicazioni a SIAE per gli eventi pubblici con musica; dunque, sarebbe onere degli incaricati SIAE preoccuparsi di fare controlli dove e quando li ritenessero necessari (ma senza sapere dove e quando farli!).
Infatti, le uniche altre norme che si occupano della redazione del programma musicale (borderò) sono contenute nello statuto e nel regolamento generale SIAE e dunque non rappresentano norme dello Stato bensì norme interne (rivolte agli associati).
Si torna sempre al solito punto. Dunque, cosa servirebbe adesso?
Innanzitutto SIAE dovrebbe al più presto aggiornare il file PDF con il testo del r.d. 1369/42 togliendo l'art. 51 o quantomeno aggiungendovi una nota che segnali l'abrogazione in via implicita.
Gli editori di banche dati giuridiche dovrebbero a loro volta segnalarlo nei loro prodotti online e anche nelle edizioni cartacee dei codici.
Inoltre SIAE dovrebbe pubblicare chiare linee guida sul tema, rivolte sia agli utenti sia ai vari incaricati SIAE, in modo da evitare interpretazioni discordanti.
E poi se anche il legislatore volesse finalmente occuparsi della questione... Ma non vorrei chiedere troppo.
Commenti
Scusate lo sfogo, Andrea Caovini
Sul quesito che poni, credo modestamente di averti dato indicazioni già tempo fa quando indicavo di spostare l'attenzione dal diritto d'autore a quello amministrativo e nello specifico, nella procedura che porta il gestore ad ottenere l'autorizzazione o altro relativo, quando decide di aprire un'attività legata alla musica, alla pubblica esecuzione. Uno dei presupposti e requisiti perché l'impresa si possa realizzare è il rispetto dei diritti d'autore che si traduce con il presupposto DIA SIAE e quindi col requisito "permesso". E ciò vale anche quando si ha intenzione di utilizzare solo CC o liberi da diritti. In questo caso come si può leggere dalla nota anci, il permesso e il programma musicale "alternativo" non producono proventi da versare alla SIAE ma servono solo appunto per soddisfare quel requisito di licenza.
I riferimenti art. 68 / 69 TULPS art. 19 legge 241/90
Se cioè parliamo di "obbligatorietà" della compilazione del programma musicale" ci stiamo riferendo ad un'azione che cade nella responsabilità del gestore, ovvero di colui che organizza l'evento, il quale può pure non saperne nulla di diritto d'autore e ne di sistemi di ripartizione che sono, invece rivolti all'autore.
Il gestore sa che il suo dovere in tal senso, è che venga rispettato il diritto dell'autore. Questo è ciò che gli chiede la legge affinché possa svolgere la sua attività nella legalità e visto che la sua attività nasce da una autorizzazione amministrativa, la stessa conterrà quel concetto.
Ora se noi guardiamo appunto, al procedimento che porta al compimento dell'istanza e quindi "al concerto", vediamo che esistono alcuni elementi, tra cui la possibilità ove ne siano le condizioni, di semplificazioni come l'autocertificazione o SCIA (art. 19 241/90).
Se debbo "certificare" per il requisito di licenza, il rispetto del diritto dell'autore ecco che il modulo sostitutivo del programma musicale può rispondere perfettamente all'esigenza del gestore di sapere di avere tutte le carte in regola per svolgere la propria attività.
La SCIA tecnicamente è un'autocertificazione che va rivolta alla SIAE non solo perché essa è investita dal suo ruolo istituzionale (art. 180 e seg) per la tutela ma è anche richiamata dallo stesso procedimento amministrativo della licenza del gestore che deve possedere (cito da alcuni comuni d'italia) il NULLA OSTA SIAE.
Utilizzando brani non SIAE, può interviene (e secondo me se la mia idea è corretta, non può ma DEVE) l'autocertificazione la quale non fa altro che comunicare all'ente deputato alla verifica del rispetto del diritto d'autore e che nulla deve essere fatto e dato in quanto, appunto, già assolto. La verifica è data dalla lista dei brani da eseguire che la SIAE può agevolmente controllare volendo, ritengo anche venendo a registrarsi la serata (cosa che comunque credo non farà).
E' cioè quindi, "l'amministrativo" il riferimento di legge che ci può dare le giuste risposte
Vorrei confermarti che lo sguardo va rivolto all'aministrativo perché la SIAE, essendo l'ente preposto al rilascio dei permessi, certificati e nulla osta per chi organizza spettacoli e intrattenimenti interviene quando un gestore è di fronte a:
a)attività soggetta a imposta trattenimenti (esempio esecuzione con musica registrata)
b) Obbligo di titoli da TULPS (art. 68/69)
c) incassi rientranti nella base imponibile della imposta intrattenimenti
In questi casi il gestore ha l'obbligo di produrre una DIA alla SIAE che riporta le caratteristiche dello spettacolo.
La SIAE di contro potrà rilasciare i suoi permessi. E' naturale che di fronte alla DIA di un gestore in Creative Commons, per esempio, andrà a concordare col gestore i termini del "permesso". Il modulo sostitutivo è quanto di più veloce e corretto perché il gestore SENZA ESBORSI non dovuti possa adempiere ai suoi obblighi.
Senza entra in discorsi tropo complicati, il gestore in quanto tale è obbligato, perciò dal TULPS
PS: cancella pure i miei commenti precedente a questo
Se andate a vedere le leggi che regolano il diritto
d'autore si può evincere chiaramente che il diritto d'autore nasce AUTOMATICAMENTE con la creazione dell'opera ed in particolare il diritto morale, che è un diritto riconoscuto in quasi tutte le legislazioni del mondo (citando wikipedia "È il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore)"), verrà tutelato per sempre!
Quindi con la parola "tutelate" la SIAE intende "tutelate da SIAE o da altre società di collecting che hanno stipulato accordi con SIAE".
Infatti per le opere non tutelate da SIAE la legge sul diritto d'autore prevede semplicemente che si abbia l'autorizzazione scritta e firmata da tutti gli autori delle opere eseguite.
Il fatto che nella lettera ci sia scritto che basta mandare un'autocertificazione alla SIAE comprendente il nome e gli autori delle opere eseguite è una notizia eccezionale! Essendo che per legge si è obbligati per via del diritto morale a rendere pubblici e noti gli autori delle varie composizioni (cosa che per me è giustissima e dovrebbe essere resa ancora più esplicita visto che praticamente non viene quasi mai fatto a parte nel caso dell'uso del borderò che comunque riguarda solo la SIAE e non è accessibile a tutti), la SIAE in questo modo farebbe un servizio veramente utile per gli autori di ogni tipo.
Ora bisogna vedere se dal punto di vista operativo questo venga veramente previsto dal personale SIAE.
Se così non fosse bisognerebbe fare pressioni ai legislatori in modo tale da rendere chiare le procedure con cui questo diritto viene rispettato.