La controversa questione del borderò SIAE

Articolo uscito il 4 settembre 2013 su LaLeggePerTutti - Business e rilasciato sotto licenza CC BY-SA.
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È sempre obbligatorio compilare e consegnare il programma musicale (comunemente detto borderò) in occasione di eventi e spettacoli? Anche quando si suona musica di pubblico dominio o comunque fuori dalla gestione di SIAE? Secondo la teoria più diffusa sembrerebbe di sì... eppure emergono alcuni legittimi dubbi. Cerchiamo di ricostruire attentamente il tutto.
In questi giorni di fine estate in rete è tornato in auge un tema abbastanza ricorrente in materia di diritto d'autore e SIAE: quello dell'obbligo (o presunto tale) di redigere il programma musicale (il cosiddetto “borderò”) per ogni occasione in cui venga suonata o semplicemente riprodotta della musica in pubblico.
Il dibattito si è fatto più acceso in questi giorni a causa di alcuni articoli pubblicati dal sito di Patamù.com che si occupa proprio di offrire alcuni servizi in materia di tutela e gestione dei diritti d'autore: un articolo narra la rocambolesca esperienza di un comune organizzatore di eventi musicali a livello locale e l'altro approfondisce il tutto dal punto di vista giuridico (grazie all'intervento di una collega avvocato). La questione è davvero interessante e contorta e credo che sia opportuno cercare di chiarirla una volta per tutte. Anche perché tocca davvero moltissime persone (musicisti, organizzatori di eventi, gestori di locali, enti pubblici, associazioni culturali) che non sempre hanno gli strumenti per interpretare correttamente il quadro normativo e più facilmente rimangono vittime della burocrazia.
A onor del vero, già l'anno scorso un articolo di LaLeggePerTutti (a firma di Angelo Greco) si era preoccupato di dipanare la questione; tuttavia sembra che gli aspetti oscuri e incerti non si siano del tutto dissipati. 

Il famoso borderò
Innanzitutto cerchiamo di capire bene che cos'è il borderò e a cosa serve. Si tratta di un documento (rigorosamente cartaceo e su modello prestampato fornito direttamente da SIAE) in cui l'organizzatore o comunque il responsabile di un evento musicale (detto tecnicamente “direttore dell'esecuzione”) deve annotare con precisione tutti i brani musicali eseguiti o riprodotti durante la serata, indicando titolo e autore. Esso si ritira prima dell'evento, nel momento in cui ci si reca alla SIAE per chiedere le autorizzazioni per l'evento musicale; va compilato durante o subito dopo l'evento e va riconsegnato alla SIAE non oltre il giorno dopo. La SIAE sulla base di quanto indicato può ripartire i proventi raccolti in relazione a quell'evento ai rispettivi autori secondo particolari (e per certi versi oscuri) criteri.
Si noti però che tali proventi vengono raccolti dalla SIAE in anticipo, all'atto della richiesta dell'autorizzazione (cioè quando si ritira copia “vergine” del borderò), spesso sulla base di somme forfait prestabilite a seconda di varie variabili (capienza dei locali, tipo di esecuzione musicale, etc.).

Che fare nel caso di opere non gestite da SIAE?
Capita la funzione del borderò, giustamente molti si chiedono: ma se si suonano musiche di pubblico dominio in cui il diritto d'autore non c'è? Oppure se si suonano musiche rilasciate sotto licenze libere (tipo Creative Commons)? O anche più semplicemente se si suonano musiche scritte e prodotte dallo stesso organizzatore dell'evento? In altre parole: che senso ha compilare un programma musicale con scopi di ripartizione dei proventi quando si è sicuri che le opere suonate escono dalla competenza di SIAE?
Se qualcuno di voi lettori ha avuto occasione di occuparsi delle pratiche per un evento musicale si sarà certamente sentito rispondere dagli addetti SIAE che in quei casi è necessario comunque versare una somma a titolo di forfait e compilare comunque il borderò, proprio per dimostrare che i brani indicati non sono di competenza SIAE. La SIAE quindi dovrebbe effettuare le dovute verifiche e, se tutti i conti tornano, restituire le somme versate in anticipo dall'organizzatore a titolo di forfait. Un meccanismo iper-burocratico fondato su una sorta di presunzione secondo cui è più probabile che siano suonati brani gestiti dalla SIAE rispetto a brani non di sua competenza. In effetti il repertorio SIAE è davvero vastissimo, se consideriamo che essa fa da tramite verso le collecting societies estere e quindi di riflesso gestisce anche i diritti degli artisti stranieri. Ciò tuttavia non sembra essere sufficiente a giustificare questo meccanismo presuntivo, specie al giorno d'oggi in cui la musica sotto licenze libere si sta moltiplicando giorno per giorno.

Il quadro normativo
Questo meccanismo, che ai più può sembrare vessatorio e assurdo, ha un suo fondamento giuridico. Gli articoli 175 e 176 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), infatti, fino alla loro abrogazione avvenuta nel 1996, prevedevano un diritto demaniale da corrispondere allo Stato per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale anche quando essa sia di pubblico dominio.
Per rendere efficace il principio fissato da questi due articoli, il decreto di attuazione della legge (R.D. n. 1369 del 1942) ha previsto un apposito articolo 51 che al comma 1 stabilisce:
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo.
Beh, alla lettura di questa norma la partita sembrerebbe chiusa. La compilazione del borderò è obbligatoria, sempre e comunque. Però c'è un però... 

Norma in vigore o norma abrogata?
Tutto il problema, nonché la discussione sollevata dagli articoli di Patamù, sta nel fatto che non si sa con certezza se questa norma sia tuttora in vigore o se sia stata abrogata assieme agli articoli 175 e 176 della legge.
Un lettore non avvezzo al “fantastico” mondo del diritto potrebbe chiedersi: “ma com'è possibile che in uno stato civile e moderno non si sappia se una norma è in vigore o no?!”. Ahimè è possibile. Il sistema normativo italiano è uno dei più nevrotici e farraginosi ed è spesso difficile aver chiaro il quadro completo delle norme che regolano una determinata materia. Non a caso in qualche governo recente è comparsa la figura del “Ministro per la semplificazione normativa” e proprio per ovviare a dubbi di questo tipo è stato aperto il sito Normattiva.it, portale della legge vigente (come si autodefinisce) curato direttamente dalle istituzioni italiane.
Purtroppo però Normattiva non aiuta nel nostro caso; infatti si occupa delle norme approvate dal 1945 in poi, quindi vi si trova la legge che ha apportato modifiche agli articoli 175 e 176 (ovvero il decreto legge n. 669 del 1996, art. 6, co. 4, convertito in legge n. 30 del 1997) ma non un testo consolidato e coordinato della legge sul diritto d'autore (che è del 1941) e del relativo regolamento di attuazione (che è del 1942).
Bisogna quindi affidarsi ad altre fonti. Ad esempio (come appunto rilevato da Patamù) sul sito della SIAE compare un PDF con il testo del regolamento in cui l'art. 51 risulta tutt'ora vigente; mentre sul codice del diritto d'autore diffuso online dal professor Luigi Carlo Ubertazzi (uno dei massimi esperti italiani in materia di diritto d'autore) la stessa norma risulta abrogata. Di chi fidarsi? A istinto verrebbe da pensare che, essendo la SIAE la principale autorità pubblica in materia di diritto d'autore, sia sua la fonte più affidabile. Ma conoscendo da un lato il modus operandi della SIAE e i vari problemi che essa ha incontrato in questi anni (commissariamento, bilanci chiusi in rosso, vari cambi di dirigenza...) e dall'altro la competenza e la precisione del Prof. Ubertazzi, non chiuderei la questione così facilmente.
Rispolverando le mie nozioni di teoria generale del diritto e di tecnica legislativa ed essendomi confrontato con alcuni colleghi giuristi (che ringrazio), mi si accende una lampadina chiamata “abrogazione implicita”. L'art. 51 del regolamento è infatti una norma strettamente dedicata all'attuazione dell'art. 175 legge 633/41 e fa parte del Capo V interamente dedicato al diritto demaniale, non più contemplato dalla legge. Ciò mi fa pensare che Ubertazzi abbia proprio ragionato in quel modo; che senso ha infatti considerare in vigore una norma che attua una norma espressamente abrogata? Cadendo la norma principale, dovrebbe a rigor di logica cadere anche la norma di attuazione. Il diritto è anche logica e buon senso. (Almeno, idealmente)

In conclusione
Precisando a chiare lettere che questo non è un parere legale bensì solo la riflessione di un giurista appassionato di diritto d'autore (a scopo di approfondimento intellettuale e dibattito), la questione resta comunque controversa, anche dando per buona la teoria dell'abrogazione implicita. Ho verificato anche nella sezione “legislazione” di due autorevoli quanto costose banche dati giuridiche e comunque questo benedetto art. 51 risulta ancora vigente. Probabilmente si tratta di un risvolto talmente sottile (tra l'altro in una materia di nicchia come il diritto d'autore) che è sfuggito anche a giuristi ed editori solitamente molto attenti. Oppure esiste qualche altro aspetto o addirittura qualche altra norma che reintroduce gli obblighi dell'art. 51 in altra forma. Non mi risulta, ma con il sistema normativo italiano tutto può essere.
Spero che questo mio articolo faccia finalmente luce e apra la strada ad un chiarimento definitivo. Forse, a questo punto, una nota ufficiale da parte di SIAE sarebbe più che opportuna per chiarire una volta per tutte come stanno le cose; e anche per sgombrare il campo da atteggiamenti poco trasparenti di alcuni mandatari e incaricati SIAE. Soprattutto perché sulla vigenza dell'art. 51 si fonda tutta una fetta di introiti SIAE che invece risulterebbero non dovuti.
Non voglio credere che vi sia una sotterranea malafede mirata a continuare ad incassare denaro; preferisco pensare che sia semplicemente sfuggita l'abrogazione implicita di una norma. Ma per fortuna un PDF pubblicato online si può aggiornare facilmente... ovviamente sempre che il mio ragionamento sia valido e che il PDF sia davvero da aggiornare. In caso contrario, prego SIAE o qualcun altro di dirmi qual è il pezzo mancante, così da restituirmi il sonno.

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http://www.copyright-italia.it/cons-servizi



Commenti

steg ha detto…
Argomento interessante, per chi si occupa di diritto d’autore, anche io me ne occupo, da avvocato.
Credo che occorra tener presente anche altri aspetti:
1) Che succede nel resto degli Stati membri UE? Perché l’Italia non vive nell’isolamento. Ovvero: come si “colletta” quanto maturato nelle esecuzioni in pubblico per dire in Francia o nel Regno Unito?
2) Esiste qualche norma di gerarchia comunitaria (quindi sovranazionale) cui fare riferimento?
3) Se nulla si dice in ambito comunitario, ci sono riferimenti in trattati internazionali?
4) Si è considerato se sia – effettivamente – utile considerare abrogata la norma regolamentare?
Ciò posto, nemmeno quello che “dice” SIAE potrebbe essere la parola definitiva.

Grazie per l’attenzione per questo che, evidentemente, NON è un parere, ma un possibile altro approccio se dovessi occuparmi della questione…

Stefano Galli, http://codex-iqi-iqi.blogspot.com/
Andrea Caovini ha detto…
Dott. Aliprandi intanto la ringrazio per aver esaminato anche lei il caso che mi riguarda. Due mesi fa, quando da appassionato guardavo con attenzione i suoi video youtube sul copyleft ed affrontavo da solo le mie personali questioni SIAE sopportando la spocchiosità ed a volte le offese di chi mi rispondeva (al telefono o di persona o per mail) trattandomi al minimo da evasore fiscale se non da truffatore, volevo interpellarla, trovando in rete sulla materia sempre in primo piano le sue considerazioni. Questo mi rende entusiasta: sapere che una lotta contro i mulini a vento, iniziata da solo, affrontata poi con patamu ed arrivata grazie a loro a migliaia di persone, oggi grazie a lei e a rockit che cita il suo articolo sta arrivando ancora ad altri, risvegliando coscienze ed aprendo gli occhi dei più. Ben inteso che io non necessito di dimostrare la mia ragione al di fuori della legge e se dovesse uscire fuori da chissà quale codice un articolo che mi obbliga alla compilazione del programma musicale ed al versamento di una cauzione pari al costo del permesso (ciò che ora mi si richiede senza fornirmi alcun fondamento giuridico e che mi pare a dir poco vessatorio) anche nella mia condizione di non iscritto che esegue solo brani di sua composizione lo farò senza batter ciglio.

Purtroppo ritengo invece che queste pratiche non del tutto chiare siano usate dalla SIAE per semplificare il loro lavoro, per evitare i normali controlli ed accertamenti e trovarsi nella condizione di dover solo leggere un programma musicale per stabilire la veridicità delle mie dichiarazioni (quando in Italia la buona fede è sempre presunta), per poter fare cassa sulla regola del "si fa così", per poter comunque interferire con chi non li ha delegati a nessuna azione per suo conto. Cosa che rende il tutto più grave, nei costi che richiedono ci sono delle spese (minime, sia chiaro) per la gestione della pratica che restano all'ufficio che l'ha trattata, allora, in caso di restituzione della cauzione dopo l'accertamento va da se che questo piccolo compenso resti di loro competenza avendo a che fare con la pratica svolta e non col diritto d'autore... Perché per suonare la mia musica di cui sono detentore dei diritti io devo comunque lasciare 5 euro o quel che sia alla SIAE? Quante migliaia di eventi in Italia vengono organizzati con gli stessi criteri dei miei e con le stesse inusuali richieste? Io e tantissime altre persone nel mio stesso stato abbiamo bisogno di chiarezza e trasparenza, non vogliamo fregare nessuno ma nemmeno essere fregati...

Scusi la prolissità e lo sfogo e grazie ancora per il suo intervento ed il suo parere e la visibilità che ha dato al caso! Cordiali saluti.
Massimo Siddi ha detto…
Voglio anch'io ringraziare Simone Aliprandi per questo suo post che insieme agli altri che si stanno moltiplicando in rete, porterà la SIAE ad un chiarimento.
Cerco di dare il mio contributo ma da un altro punto di vista, quello del (ex) gestore di locali di spettacolo e da gran compilatore di Programmi musicali avendo fatto il DJ per più. di 25 anni.

Non sono in grado di valutare tecnicamente i tanti risvolti che la legge propone, faccio perciò una serie di considerazioni che potranno essere valutate con la giusta ottica dagli esperti.
Anzitutto il Programma Musicale che per comodità chiamiamo "Borderò" ma che in verità è solo uno dei documenti che sono consegnati al gestore (anche questa è una dizione di comodo, intestatario del permesso o organizzatore è troppo lungo) che derivano dalle clausole contenute nel permesso SIAE, necessario per un motivo abbastanza scontato, è obbligato dalla legge per mantenere uno dei requisiti principali dell'autorizzazione amministrativa che gli consente di fare il proprio mestiere nella legalità: il rispetto dei diritti d'autore e connessi di cui la SIAE per effetto della legge 633/41 e di quel suo anacronistico monopolio è il "guardiano".

Già da queste prime righe si nota un bell'intreccio. Il Gestore, sia esso un vero e proprio imprenditore dello spettacolo o solo un esercente di somministrazione che fa dello spettacolo un'attività accessoria, ha bisogno di essere "autorizzato" (il TULPS è la normativa di riferimento), l'istanza che porta a questo chiede, appunto una serie infinita di requisiti e presupposti tra i quali, una DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) della SIAE per il rispetto dei diritti d'autore. Anni fa prima della riforma di semplificazione amministrativa addirittura, serviva un Nulla Osta sempre della SIAE. La legge 633/41 protegge TUTTI i diritti anche quelli CC da cui, si può spiegare questa presenza ingombrante e spesso confusionaria, dell'ente che solo dal 2008 è Ente Pubblico Economico, restando incaricata di una serie di funzioni di tipo istituzionale, che vanno oltre i privati interessi degli iscritti.

Ma se fino a qualche anno fa e dando per buona l'abrogazione implicita (sia pur con alcune osservazioni sul perché il 51 sia implicito mentre gli altri collegati espliciti... il solito casino all'italiana?) si poteva pensare ad un obbligo che andavo oltre al "diritto privato", oggi come oggi tutto lascia intendere che quello sia un obbligo di tipo contrattuale, da che assolto l'obbligo del rispetto, il Permesso SIAE e i suoi documenti relativi altro non sono che carte facenti parte di un contratto tra privati con sanzioni (fatte salve alcune) di natura contrattuale.

Da questi accordi sono ovviamente escluse non solo le opere di Pubblico Dominio che erano l'oggetto dei diritti demaniali incassati dalla SIAE ma spettanti allo Stato ed oggi abrogati ma certamente tutte quelle opere che non sono poste sotto la tutela della SIAE, come i CC ed anche i Copyleft.

L'obbligo quindi non esiste visto che il gestore che volesse organizzare una intera serata o caratterizzare l'intera sua impresa di spettacolo basandosi sull'uso di opere non iscritte alla SIAE, giacché non è obbligato a sottoscrivere nessun accordo di licenza specifico della SIAE e di conseguenza delle sue procedure per la quantificazione dei proventi e delle successive ripartizioni dei diritti degli autori.
Resta comunque, ed è forse qui che si crea il "problema", per il gestore l'obbligo del rispetto dei diritti d'autore che renderebbe, in caso contrario abusivo, perché privo di un requisito, il suo "fare". Insomma quella DIA lo costringe a passare dalla SIAE e successivamente a dichiarare alla stessa l'evento sia pur se non di artisti SIAE.
Massimo Siddi ha detto…
c'è comunque almeno un precedente che a mio parere può essere la soluzione del problema, ed è quello della gelateria romana che trasmette CC

Il comunicato è questo e appare anche il protocollo (immagino proprio in relazione alla DIA) un po' "buffo" il tono dove la SIAE "concede" a titolo gratuito roba non sua ;)

"Roma, 4 agosto 2006.
Il 29 luglio 2006 apre a Trastevere in via della Lungaretta 96, la gelateria e cioccolateria artigianale Fiordiluna.
All'interno del locale è presente uno spazio multimediale (monitor lcd e impianto stereofonico con diffusori Bose) gestito da un PC con sistema operativo Linux e software libero dove vengono diffuse opere audio, visive
e letterarie rilasciate con licenze copyleft (Creative Commons, Art Libre, Copyzero x, Clausola Copyleft) o di pubblico dominio.
Per la prima volta in Italia la SIAE concede a tempo indeterminato a partire dal 25 luglio 2006, con documento protocollato presso l'Ufficio Multimedialità al nr. 1/290/06/FDP, la possibilità della diffusione pubblica di musica d'ambiente in un locale senza chiedere alcun compenso, in virtù
dell'utilizzo delle licenze sopra menzionate.
Questo importantissimo risultato è stato reso possibile dall'operato
del dottor Ermanno Pandoli che ha rappresentato presso la SIAE la gelateria Fiordiluna.
Il riferimento per riconoscere l'ingresso del locale è il busto marmoreo di Giuditta Arquati posto sulla facciata dell'edificio storico dell'animata via del quartiere.
La produzione di gelato e cioccolato si basa sull'utilizzo di materie prime di altissima qualità, del Commercio Equo e Solidale, di latte fresco dell'agro romano e frutta fresca proveniente da coltivazioni selezionate.
Per gli artisti interessati a diffondere le proprie creazioni nel locale della gelateria si prega di contattarci via e-mail.
Fiordiluna S.n.c.
Avv. Aliprandi,

in quanto musicista regolarmente penalizzata dalla lievitazione dei costi del settore cui in massima parte contribuisce la burocrazia, vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento a Patamù e ad Andrea Caovini per aver riportato la questione all'attenzione della generalità ed a Lei per averla così articolatamente approfondita, a vantaggio di noi tutti.

I miei più cordiali saluti.

Anonimo ha detto…
Salve dott. Aliprandi
le mando due informazioni, (probabilmente le conosce già):
in seguito a ripetute richieste, nel 2006 la Direzione generale SIAE ha inviato una circolare alle sedi periferiche in cui precisa che, per le opere di pubblico dominio, l'organizzatore può presentare il programma su carta libera (una autocertificazione), senza l'obbligo del borderò. La circolare la si può trovare nel sito dell ANCI qui http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=4888&IdDett=8331
oppure della associazione UNCALM ( associazione canto lirico) qui http://www.uncalm.it/uncalm/route.jsp?page=RapportiSIAE
e infine in questo vecchio blog compare sempre la circolare completa del funzionario SIAE che l'ha firmata, è qui http://www.alfonsotoscano.it/forum/Subject.asp?S_ID=149&H_ID=36&pageid=2&show=1


Spera che possa servire
saluti,
Valter
Unknown ha detto…
E' possibile chiedere ed ottenere alla sede competente una copia del borderò Siae compilato e consegnato in precedenza?
Anonimo ha detto…
dal momento che questo articolo, per quanto utile ed esaustivo, risale all'anno 2013, sarebbe possibile avere delle notizie più aggiornate in materia? ci sono stati dei cambiamenti, sono in atto riforme o provvedimenti?

grazie in anticipo

gabriele

gbertoni95@hotmail.it
Anonimo ha detto…
l' italia dove la legge e' uguale per tutti ....
ma non per tutto.
Oltre al criticabilissimo accordo fatto da associazioni di dj per copie di lavoro, nel quale si autorizzano file ( se pur originali ) in copia sul pc, aggiungo anche la possibilita' di "esprimersi" artisticamente in pubblico; fatte queste due premesse dico
1-io sono un pianista possiedo tonnellate di musica scritta per la stessa "legge" che obbliga i dj a pagare l' iscrizione di licenza per avere mp3 (copty right) sul pc io dovrei pagare iscrizione come pianista o portarmi appresso ogni volta che faccio una serata le mie tonnellate di libri per dimostrare che ho la "copia originale", perché faccio fotocopie di lavoro dei libri e li uso durante le serate. Detto questo do lo spunto alla siae di fare ulteriore "cassa" sugli artisti italiani e peraltro detto questo faccio notare quanto come da titolo ...la legge non e' uguale per tutti ...e per tutto ma solo per "convenienza" e per prendere soldi in nome di una legge( non attuabile in toto ) si mette un po' di colla qua e la per tenere unito il CAOS che rotea intorno a situazioni sfuggite di mano in partenza per mancanza di intelligenza.
2-per fare esibizione dal vivo occorre un' agibilita' enpals ( ok )...( guccini aiutaci tu per favore..in memoria delle serate passate a cantare con gli amici all'osteria intorno a un tavolo con una chitarra ) ....allora per la legge italiana il karaoke ( fatto da persone appartenenti al pubblico ) e' illegale
e questo va detto ... va fatto sapere al popolo italiano che la legge vieta di cantare perché non hai l' iscrizione enpals ...questo e' quanto.
LO DOVETE DIRE AL POPOLO ITALIANO!!! CHE LA LEGGE VIETA DI CANTARE IN PUBBLICO
e cosi' voglio vedere se ...almeno per una volta non si possa parlare di legge non attuabile
con sentito e profondo rammarico per la liberta' che mio nonno tornato a piedi dalla russia a creato ...per i suoi figli
un qualsiasi pianista italiano ( non mi firmo perché non mi sento libero )