[PREMESSA: questo non è un parere legale, ma solo un articolo di informazione pubblicato a scopo di approfondimento e dibattito pubblico. Si invita quindi il lettore che voglia agire sulla base di quanto qui scritto ad effettuare le opportune verifiche e a chiedere formale consulto ad un avvocato abilitato. Questo articolo ha subito un ultimo fondamentale aggiornamento in data 4 settembre 2013]
Molti musicisti nonchè organizzatori di eventi musicali mi scrivono costantemente facendomi notare l'assurdità del sistema che regola il versamento dei diritti d'autore per eventi di musica dal vivo o comunque eventi e spettacoli che prevedano la riproduzione di musica (quindi anche con DJ, ad esempio). Ci si chiede infatti... perchè si dovrebbe pagare la SIAE per uno spettacolo musicale in cui viene suonata musica non gestita dalla SIAE nè da altra collecting society? Che senso avrebbe? E poi, a chi andrebbero quei diritti?
Rispondo riprendendo un'ottima comunicazione informativa rilasciata dal servizio SeLiLi (sotto licenza CC by) in merito al caso di spettacoli con solo musica Creative Commons. Ma lo stesso ragionamento vale anche per gli eventi e spettacoli con musica interamente in pubblico dominio (vedi la musica classica).
Possiamo dunque dire che il soggetto che intenda organizzare un evento con musica i cui diritti non sono dati in gestione alla collecting society si trova a poter scegliere tra due possibili soluzioni.
Possiamo dunque dire che il soggetto che intenda organizzare un evento con musica i cui diritti non sono dati in gestione alla collecting society si trova a poter scegliere tra due possibili soluzioni.
1) Egli può decidere di segnalare l’evento alle SIAE, richiedendo all’agente SIAE locale un regolare permesso Spettacoli e Intrattenimenti per la pubblica esecuzione delle opere musicali. In tal caso dovrà lasciare un deposito cauzionale e sarà tenuto a compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma musicale della serata (c.d. Borderò) in cui viene riportata la distinta dei brani eseguiti dal vivo o con strumento meccanico nel corso dell’evento. Egli potrà quindi utilizzare il borderò per dimostrare che nessuna opera amministrata dalla SIAE è stata eseguita nel corso della serata e fare richiesta di restituzione del deposito precedentemente esborsato.
2) In alternativa a questa opzione, l’organizzatore può decidere di non richiedere il permesso e, conseguentemente, di non compilare il borderò: entrambi non sono adempimenti necessari in quanto le opere musicali eseguite nel corso della serata non appartengono al repertorio amministrato dalla SIAE. È possibile che nel corso dell’evento abbia luogo un controllo, in tal caso però graverà sull’incaricato SIAE l’onere di raccogliere prove (registrando la serata, richiedendo informazioni, ecc.) rispetto all’esecuzione di brani amministrati dalla collecting society.
C'è però da segnalare che anche nell'ambito delle informative rilasciate da SeLiLi non c'è uniformità interpretativa su questo tema, che effettivamente si dimostra ostico e oscuro.
La questione di fondo sta tutta nell'art. 51 del regolamento attuativo della legge sul diritto d'autore (R.D. n. 1369 del 1942), che appunto implica l'obbligo di compilare comunque il famoso "borderò SIAE" anche in quei casi in cui non vi siano musiche gestite da SIAE. Tale norma infatti secondo il sito della SIAE risulta tutt'ora in vigore, mentre secondo altre fonti (comunque autorevoli) risulta abrogata.
Io sento di esprimermi per la sua avvenuta abrogazione (per i motivi esposti in quest'altro articolo), dunque l'interpretazione a due opzioni suggerita in origine da SeLiLi rimarrebbe a mio avviso quella più valida.
Ad ogni modo, al di là di queste considerazioni di ermeneutica giuridica, nella maggior parte dei casi a prevalere è un atteggiamento di iper-prudenza.
La questione di fondo sta tutta nell'art. 51 del regolamento attuativo della legge sul diritto d'autore (R.D. n. 1369 del 1942), che appunto implica l'obbligo di compilare comunque il famoso "borderò SIAE" anche in quei casi in cui non vi siano musiche gestite da SIAE. Tale norma infatti secondo il sito della SIAE risulta tutt'ora in vigore, mentre secondo altre fonti (comunque autorevoli) risulta abrogata.
Io sento di esprimermi per la sua avvenuta abrogazione (per i motivi esposti in quest'altro articolo), dunque l'interpretazione a due opzioni suggerita in origine da SeLiLi rimarrebbe a mio avviso quella più valida.
Ad ogni modo, al di là di queste considerazioni di ermeneutica giuridica, nella maggior parte dei casi a prevalere è un atteggiamento di iper-prudenza.
Infatti, tendenzialmente, i gestori dei locali e gli organizzatori di eventi musicali, non avendo ben chiare queste due possibilità, preferiscono comunque adeguarsi alle prassi standard proposte da SIAE, in modo da sentirsi più tranquilli nel caso di controlli o nel caso in cui - ad esempio - la band improvvisi un cambio di scaletta e si metta a suonare una cover di un artista famoso (ed in quel momento arrivi l'agente SIAE ad effettuare il controllo).
Urge un comunicato ufficiale di SIAE con il quale venga chiarita la questione dell'abrogazione dell'art. 51 del regolamento e nel contempo siano fornite direttive operative uniformi per tutti i funzionari e i mandatari SIAE, in modo da evitare l'ulteriore diffondersi di interpretazioni diverse e contrastanti tra loro.
RIFERIMENTI UTILI PER APPROFONDIRE
A titolo di completezza, si vedano anche:
- Articolo: Non pagare la SIAE? A volte si può. Ecco quando
- le altre informative presenti sul sito ufficiale di SeLiLi;
- questo mio contributo per il sito Rockit.it;
- un paio di articoli usciti sul sito Patamu.it (uno narra la rocambolesca esperienza di un organizzatore di eventi musicali, l’altro approfondisce il tutto dal punto di vista giuridico);
- il video del seminario "Anacronismi del sistema SIAE", in cui approfondisco i meccanismi "burocratici" della SIAE (bollini, borderò, licenze...)
____________________________________________________________
Commenti
In sostanza ritengo che l'organizzatore che intende utilizzare repertorio non tutelato dalla SIAE debba rivolgersi agli sportelli dell'Ente e precisare detta circostanza, ma richiedere il programma musicale in quanto obbligatorio per legge. In quel momento la SIAE non rilascerà alcun permesso e farà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità all'organizzatore il quale dovrà garantirsi che i musicisti eseguano repertorio non tutelato.
Le spese che sostengo per il solo fatto di mantenere delle casse e due monitor tv nel locale sono:
1. diritti siae annuali circa 400 € per la solo presenza tv e cassa
2. Canone Rai per locali commerciali circa 350 €
3. Per ogni serata se faccio musica da vivo circa 80 € se faccio musica con dj circa 100 €
Non conteggio l'eventuale premium i sky per le partite che sono pure abbonamenti abbastanza costosi per i locali commerciali.
Adesso mi pongo il problema
Se pago una tassa annuale per la diffusione della musica perché pagare ancora per la serata quando praticamente si fa ascoltare la stessa musica ?
Perche fare pagare diritti siae per delle esecuzioni dal vivo con una band di quattro amatori che suonano preticamente gratis , quando la musica dal vivo in questo caso dovrebbe essere considerata come una forma di arte libera ?
Questa cappa di diritti siae che opprime i locali come Pub e Bar limita il proliferarsi dell'esecuzioni di musica dal vivo , che invece dovrebbe essere incentivato per la nascita di nuovi talenti.
Per esempio in Inghilterra non ci sono tutte queste limitazioni di diritti musicali, nei locali, l esecuzione è libera e infatti propio da li sono venuti i migliori talenti musicali, sia di cantanti che di band, che hanno poi portato una montagna di soldi per diritti d autore nel proprio paese.
Cosa vuoi, in Italia si parla solo di calcio. La musica è cosa poco seria.
Però stranamente quando c'è da lucrare diventa serissima. Ridicoli.