Una proposta di emendamento al Decreto Crescita 2.0

Scadono in questi giorni i tempi per proporre emendamenti al Decreto Crescita 2.0 che dovrà essere convertito in legge entro la metà di dicembre.
C'è un tema che mi sta a cuore particolarmente ed è quello dei diritti di privativa su dati e contenuti prodotti dalle pubbliche amministrazioni.
Il decreto fa già un fondamentale e notevole passo avanti con la nuova formulazione dell'art. 52 del Codice Amministrazione Digitale (CAD), tuttavia a mio avviso si potrebbe aggiungere qualche parola in più per rendere ancora più effettiva la norma.

Ecco il testo dell'art. 52, comma 2, come appare ora nel decreto Crescita 2.0:
2) I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
Ed ecco invece il paragrafo che propongo di aggiungere:
Le amministrazioni titolari non utilizzano, nella pubblicazione dei dati e dei documenti, avvertenze o indicazioni in contrasto con il presente articolo e che possono ingenerare confusione sui termini d'uso degli stessi.
A mio avviso questo emendamento è fondamentale per evitare che le PA, invocando l'art. 11 legge 633/41 e la poco chiara interpretazione dell'art. 5 legge 633/41, seguitino a indurre in confusione gli utenti sulla presenza di diritti di privativa sui dati e contenuti e, di riflesso, a vanificare gli effetti di questa nuova e innovativa formulazione dell'art. 52 CAD.
Alcuni mi hanno fatto notare che potrebbe essere ridontante e non necessario... e invece NON E' COSI' ! Essendoci norme con interpretazione poco chiare e tra loro potenzialmente contrastanti è importantissimo chiarire una concetto dle genere con quel paragrafo aggiuntivo.
Mettiamoci infatti nella testa dell'uomo della strada che non ha dimestichezza con l'esegesi dei testi giuridici (e nemmeno vuole averla). Va sul sito di una PA e trova un bel disclaimer che lo mette in guardia dal fare "cose" con i contenuti ivi pubblicati (come quello che tempo fa compariva sul sito della Gazzetta Ufficiale - vedi mio precedente post). Secondo voi questo uomo della strada cosa farà? Andrà a leggersi nello specifico le norme del CAD e magari qualche commento di un giurista, arrivando alla conclusione che quel disclaimer è illegittimo; oppure rimarrà disorientato e un po' spaventato da quel disclaimer, abbandonando per sicurezza ogni proposito di riutilizzo dei contenuti?? Io credo sia più probabile la seconda delle due ipotesi.
Ecco spiegato perchè le PA devono evitare ogni disclaimer che crei confusione nell'utente in merito alla titolarità e all'enforcing di diritti di proprietà intellettuale sui contenuti pubblicati online.
L'ideale sarebbe addirittura che siano obbligate ad indicare chiaramente e constantemente che i contenuti sono liberi... ma questo so che è chiedere troppo (almeno per ora).

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