La Gazzetta Ufficiale dev'essere in pubblico dominio! (anzi, lo è già!)

Solo ora noto una di quelle cose che mi fanno venire i brividi e l'orticaria. Quindi in questo post mi vedrete infervorato.
Sul sito della Gazzetta Ufficiale si trova il seguente disclaimer:
Si evidenzia che ogni iniziativa volta alla diffusione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in formato digitale, potrà essere effettuata unicamente previa espressa autorizzazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Gli operatori interessati potranno prendere contatto con l'Istituto al seguente indirizzo di posta elettronica: informazioni@gazzettaufficiale.it
Ma dico... stiamo scherzando?! La Gazzetta Ufficiale deve assolutamente ricadere nel campo di applicazione dell'art. 5 della legge 633/41*. Certo, lo so che l'articolo parla di "TESTI degli atti ufficiali" e non degli atti ufficiali intesi in senso più ampio (comprensivi cioè di impaginazione, grafica e ammennicoli vari). Però dovremmo seriamente smetterla di spingere per una interpretazione restrittiva di questa norma fondamentale.
Un disclaimer come quello è a mio avviso inopportuno: non ci devono essere avvertenze che possano indurre nel timore i cittadini; anzi, al contrario dovrebbe esserci un chiaro disclaimer di "pubblico dominio", qualcosa in stile CC0 o ancor più semplicemente che dica espressamente che la Gazzetta Ufficiale (sia essa stampata su carta, diffusa in formato digitale, registrata su vinile, messa in scena a teatro...) è di libera diffusione poiché rientra sotto il cappello dell'art. 5. E stop! Senza altri fronzoli e giri di parole strani.
L'innovazione e la digitalizzazione del paese (leggi Agenda digitale e belle iniziative simili) parte anche dalla trasparenza sulle "regole del gioco" (leggi, regolamenti, bandi... appunto pubblicati in Gazzetta Ufficiale). Altrimenti possiamo anche smetterla di parlare di open data e open government.
E sinceramente non mi interessa se il signor "Istituto poligrafico e Zecca dello stato" vuole fare business vendendo la raccolta della Gazzetta Ufficiale su pen-drive (sic!); non credo proprio che fare business in quel modo sia la sua funzione istituzionale e nemmeno la sua principale fonte di sostentamento.
Se siete d'accordo fate un +1.
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* riporto di seguito il laconico testo del famigerato art. 5 della legge 633/41 (ovvero la legge italiana sul diritto d'autore): "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere."

Commenti

Alessandro Ugo ha detto…
Che dire... +1
--
Alessandro Ugo
Centro di competenza sul software libero e opensource
del Politecnico di Torino - http://open.polito.it
Unknown ha detto…
E che prezzi, questa pen-drive:
"L’edizione 2011 è distribuita al pubblico al prezzo di € 305,00 (i.v.a. inclusa), mentre per gli abbonati alla Gazzetta Uficiale cartacea è previsto il prezzo promozionale di € 205,00 (i.v.a. inclusa)."
(fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/promo_gu.jsp)

Bontà loro.

Cristian
Simone Aliprandi ha detto…
mi dicono dalla regia che dal 1° gennaio 2013 la situazione dovrebbe evolversi in positivo: http://www.laleggepertutti.it/17131_gazzetta-ufficiale-final
Resto comunque il fatto che questo è uno dei tanti esempi di interpretazione fantasiosa e strumentale dell'art. 5 LDA.
Se la smettessimo di interpretare quella norma in maniera assurdamente restrittiva (dato che il suo spirito è chiarissimo), non dovrebbero nemmeno porsi questi dubbi.