Il Disegno di legge sull'intelligenza artificiale: i due articoli sul diritto d'autore

Riporto di seguito il testo degli articoli 23 e 24 del Disegno di legge "Norme di principio in materia di intelligenza artificiale" nella bozza circolata lo scorso 8 aprile, cioè i due articoli che trattano l'aspetto del diritto d'autore. La bozza pare arrivata alla fine del suo iter, ma come tutte le bozze va presa per quello che è, cioè un documento non definitivo e non ufficiale.

Il documento integrale è disponibile qui: https://zenodo.org/records/10971638.



CAPO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

ART. 23 [art. 8 proposta DTD] – Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale

l. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: «tecniche» sono inserite le parole: «, anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale,»;

b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale).

Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, sempre previa acquisizione dei consenso dei titolari dei diritti, sia stato generato, modificato o alterato, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in grado di presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana purché facilmente visibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché, ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. È sufficiente che la predetta identificazione sia presente ali' inizio e alla fine della trasm issi on e quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità istituisce con proprio regolamento le modalità di attuazione del presente articolo da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché le modalità di attuazione del successivo articolo 42, lettera e-bis) da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video.";

e) all'articolo 42:

1) al comma 1 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«e-bis) il grande pubblico da contenuti anche audiovisivi generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale al fine di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.»;

2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «e-bis) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;»;

d) all'articolo 67:

l) al comma I, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

«r-bis) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-bis»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «e p» sono sostituite dalle seguenti: «, p e r-bis».


ART. 24 [art. 2 e 1 proposta DIE] – Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

1. Alla legge 22 aprile I 941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, numero 10, è aggiunto, infine, il seguente:

«10-bis) le opere di cui ai numeri precedenti create con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale, nel caso in cui il contributo umano nell'ideazione e realizzazione dell'opera tramite l'uso dell'algoritmo sia creativo, rilevante e dimostrabile, senza pregiudizio dei diritti del creatore del programma per elaboratore attraverso il quale è implementato l'algoritmo.».

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e dei sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater. I modelli e i sistemi di intelligenza artificiale che riproducono ed estraggono opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater ricorrono alle misure non eccedenti quanto necessario allo scopo per assicurare l'identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. I modelli e i sistemi di intelligenza artificiale che riproducono ed estraggono opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater ricorrono alle misure idonee non eccedenti quanto necessario allo scopo per consentire l'indicazione, salvo caso di impossibilità, della fonte da cui sono tratti, incluso il nome dell'autore di ciascuna opera o altro materiale, se riportato. Sono nulle le pattuizioni contrarie.»;

e) all'articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale, che non siano espressamente riservati dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati;

a-quater) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi degli articoli 70-ter e 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza at1ificiale, in violazione della legge italiana;»

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