Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva copyright

Dopo la. notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 novembre e della successiva firma da aprte del Capo dello Stato, pochi minuti fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177 Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Lo riporto di seguito pedissequamente; riporto anche il PDF tratto dalla Gazzetta Ufficiale. [vedi Gazzetta Ufficiale]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 9; 
  Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela  giuridica  delle  banche  di
dati; 
  Vista  la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni  aspetti
del  diritto  d'autore  e  dei  diritti   connessi   nella   societa'
dell'informazione; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE; 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633,  recante  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
  Vista la legge 22  novembre  1973,  n.  866,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla  protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi  e
degli organismi di radiodiffusione, firmata  a  Roma  il  26  ottobre
1961; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,  completata  a
Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a  Berlino  il  13  novembre  1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta  a  Roma  il  2  giugno
1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967  e
a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso  al
diritto  d'autore,  di  cui  alla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
pubblicato nella Gazzetta della Repubblica  italiana  n.  102  del  5
maggio 2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della cultura, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 

Art. 1 - Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-bis, comma 5, ultimo periodo, le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; b) dopo l'articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: «Art. 32-quater. - 1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non e' soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: «Art. 43-bis. - 1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16. 2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che puo' includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilita' editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico. 3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro. 4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico. 5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta. 6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ne' in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico. 7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessita' di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrita'. 8. Per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della societa' dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attivita' e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonche' dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilita' e ricavi pubblicitari. 9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, e' condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle societa' dell'informazione non limitano la visibilita' dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative puo' essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile. 10. Fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non e' raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si e' presentata, l'Autorita' indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate e' conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso. 11. Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte puo' adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. 12. I prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota puo' essere determinata mediante accordi collettivi. 14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine e' calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019. 16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonche' l'articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.»; d) all'articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono sostituite dalle seguenti: «, il direttore artistico e il traduttore»; e) all'articolo 46, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche' gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso e' irrinunciabile e le relative forme ed entita' sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.». f) all'articolo 46-bis: 1) al comma 1, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 2) al comma 3, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 3) al comma 4, le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»; g) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalita' di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.»; h) all'articolo 69-quater, il comma 12 e' abrogato; i) dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti: «Art. 70-bis. - 1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalita' illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonche' sotto la responsabilita' di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati. 2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera. 3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessita' e specificita' degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili. 4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro. 5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo. Art. 70-ter. - 1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonche' la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. 2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantita' di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. 3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purche' aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonche' gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici. 4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le universita', comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entita' il cui obiettivo primario e' quello di condurre attivita' di ricerca scientifica o di svolgere attivita' didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attivita' di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalita' di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea. 5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali e' esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attivita' di ricerca scientifica. 6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformita' al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca. 7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrita' delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. 8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca. 9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo. Art. 70-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati e' consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non e' stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonche' dai titolari delle banche dati. 2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 70-ter. Art. 70-quinquies. - 1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtu' di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota puo' essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'articolo 69. Art. 70-sexies. - 1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalita' previste dai suddetti articoli, purche' tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»; l) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «le altre persone» sono inserite le seguenti: «, inclusi i doppiatori»; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente»; 2.2) alla lettera f), ultimo periodo, le parole «l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; m) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo le parole «opera cinematografica e assimilata», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»; 2) al comma 3, dopo le parole «opere cinematografiche e assimilate», sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le opere teatrali trasmesse» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»; 3) al comma 4, le parole «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; n) dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: «Titolo II-quater - Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online Art. 102-sexies. - 1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della societa' dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore; b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente. 2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonche' le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra piu' utenti. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attivita' non genera ricavi significativi. 5. Non si applica la limitazione di responsabilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo. Art. 102-septies. - 1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore; b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. 2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalita', se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e' esente da responsabilita', sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonche' la disponibilita' di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non e' esente da responsabilita' il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi. 4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza. Art. 102-octies. - 1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformita' alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell'articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali. 2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilita' di cui al comma 1 devono dimostrare altresi' di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie. Art. 102-nonies. - 1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilita' delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione. 2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilita' di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi. 4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta l'identificazione dei singoli utenti ne' il trattamento dei dati personali, ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 102-decies. - 1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore da' immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione. 2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida. 3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati. 4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 puo' essere contestata con ricorso presentato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalita' da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. E' fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria.»; o) dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: «Titolo II-quinquies - Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio Art. 102-undecies. - 1. Un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si puo' presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale. 2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilita' effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilita' nei canali commerciali abituali. 3. Quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilita' commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilita' dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilita' in tali paesi. 4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in piu' lingue, la valutazione della effettiva disponibilita' nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione e' stata effettuata. 5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da: a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo; b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non e' ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b). 6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l'organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 102-duodecies, e' sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo. Art. 102-duodecies. - 1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilita' sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente. 2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralita' di autori, i quali hanno conferito il mandato a piu' organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri. 3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, e' sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parita' di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralita' di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. 4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facolta' di riprodurre e comunicare al pubblico, nonche' estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilita', e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali. 5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro. Art. 102-terdecies. - 1. L'organismo di gestione collettiva cui e' stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilita' nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne da' comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera o degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facolta' attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-quaterdecies, nonche', quando disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi. 3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2. Art. 102-quaterdecies. - 1. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 102-duodecies, dandone comunicazione all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne da' comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo. 2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facolta' di esclusione di cui al comma 1. 3. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito web utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito web fino alla ricezione della sua comunicazione. 4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtu' dell'operativita' dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico. Art. 102-quinquiesdecies. - 1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell'Unione europea, puo' consentire l'utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti. Art. 102-sexiesdecies. - 1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-undecies a 102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo. 2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera e' stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti puo' chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'articolo 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione. Art. 102-septiesdecies. - 1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.»; p) all'articolo 107, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonche' commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarita' del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. E' ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.». q) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 110-ter. - 1. In caso di difficolta' nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell'accordo, puo' chiedere l'assistenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. Art. 110-quater. - 1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In particolare: a) l'identita' di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori; b) le modalita' di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati. 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e' richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Resta fermo l'obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza. 3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull'identita' dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni puo' essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista interprete o esecutore. 4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. 5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati. 6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022. Art. 110-quinquies. - 1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Art. 110-sexies. - 1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformita' a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria. 2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 puo' essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o piu' autori o artisti interpreti o esecutori. Art. 110-septies. - 1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento puo' agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale. 2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento e' dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore puo' ragionevolmente porre rimedio. 3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione. 4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilita' dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore puo' revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva si applica il comma 3. 5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 e' nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.»; r) dopo l'articolo 114 e' inserito il seguente: «Art. 114-bis. - 1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e' inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). 3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.»; s) dopo l'articolo 180-bis e' inserito il seguente: «Art. 180-ter. - 1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parita' di trattamento. 2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1. 3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalita' ivi previste. 4. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicita' volte ad informare della possibilita' di concedere le licenze, nonche' la procedura con cui puo' essere esercitata la facolta' prevista al comma 2. 5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti.».
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 22 aprile  2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento della  direttiva  (UE)  2019/790,  sul  diritto
          d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico  digitale
          e che modifica le direttive 96/9/CE  e  2001/29/CE).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) applicare la definizione di  "istituti  di  tutela
          del  patrimonio  culturale",  nell'accezione   piu'   ampia
          possibile, al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  beni  ivi
          custoditi; 
                b) disciplinare le eccezioni o  limitazioni  ai  fini
          dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della
          direttiva (UE) 2019/790,  garantendo  adeguati  livelli  di
          sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche'  definire
          l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti; 
                c)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo   5,
          paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
          escludere  o  limitare  l'applicazione   dell'eccezione   o
          limitazione di cui al paragrafo 1  del  medesimo  articolo,
          per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali; 
                d) stabilire le procedure che permettono ai  titolari
          dei diritti che non abbiano autorizzato  gli  organismi  di
          gestione collettiva a rappresentarli di escludere  le  loro
          opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle
          licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
          (UE)  2019/790   o   dall'applicazione   dell'eccezione   o
          limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; 
                e)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo   8,
          paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
          stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e
          altri materiali possano essere considerati fuori commercio; 
                f) individuare la disciplina applicabile nel caso  in
          cui l'opera, oltre  ad  essere  fuori  commercio  ai  sensi
          dell'articolo 8 della direttiva (UE)  2019/790,  sia  anche
          "orfana"  e  quindi  soggetta   alle   disposizioni   della
          direttiva  2012/28/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
                g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2,
          della  direttiva  (UE)  2019/790,   ulteriori   misure   di
          pubblicita' a favore dei titolari dei diritti oltre  quelle
          previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo; 
                h)  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo   15   della
          direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di  utilizzo  on-line
          delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei
          prestatori  di  servizi  della  societa'  dell'informazione
          trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in
          debita  considerazione  i  diritti  degli  autori  di  tali
          pubblicazioni; 
                i) definire il concetto di "estratti molto brevi"  in
          modo da  non  pregiudicare  la  libera  circolazione  delle
          informazioni; 
                l) definire la quota adeguata dei proventi  percepiti
          dagli  editori  per  l'utilizzo  delle   pubblicazioni   di
          carattere giornalistico di cui all'articolo  15,  paragrafo
          5, della direttiva (UE) 2019/790,  destinata  agli  autori,
          tenendo in particolare considerazione i diritti  di  questi
          ultimi; 
                m) definire la quota del compenso di cui all'articolo
          16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel
          caso  in  cui  l'opera  sia   utilizzata   in   virtu'   di
          un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i
          diritti degli autori; 
                n) definire le  attivita'  di  cui  all'articolo  17,
          paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare
          riferimento al livello di diligenza richiesto  al  fine  di
          ritenere integrato il criterio dei  "massimi  sforzi",  nel
          rispetto del principio di ragionevolezza; 
                o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai
          ricorsi  di  cui  all'articolo  17,  paragrafo   9,   della
          direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo  preposto
          alla gestione delle rispettive procedure; 
                p) stabilire le modalita' e i criteri del  meccanismo
          di adeguamento contrattuale  previsto  in  mancanza  di  un
          accordo di contrattazione collettiva  applicabile,  di  cui
          all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790; 
                q)  stabilire  le  modalita'  e  i   criteri,   anche
          variabili in base ai diversi settori e al genere di  opera,
          per l'esercizio del diritto di revoca di  cui  all'articolo
          22 della direttiva (UE) 2019/790.». 
              - La direttiva 96/9/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica
          delle banche di dati e' pubblicata nella G.U.C.E. 27  marzo
          1996, n. 77. 
              - La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  22  maggio  2001,  sull'armonizzazione  di
          taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi
          nella  societa'  dell'informazione  e'   pubblicata   nella
          G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. 
              - La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e  2001/29/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130. 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - La legge  22  novembre  1973,  n.  866  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione internazionale  relativa  alla
          protezione  degli  artisti  interpreti  o  esecutori,   dei
          produttori   di   fonogrammi   e   degli    organismi    di
          radiodiffusione, firmata a Roma  il  26  ottobre  1961)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3. 
              -  La  legge  20  giugno  1978,  n.  399  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche,  firmata   il   9
          settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a  Berna
          il 20 marzo 1914, riveduta a  Roma  il  2  giugno  1928,  a
          Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio  1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 18-bis della citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo  di  noleggiare
          ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie
          o di supporti di  opere,  tutelate  dal  diritto  d'autore,
          fatta per un periodo limitato  di  tempo  ed  ai  fini  del
          conseguimento  di  un  beneficio  economico  o  commerciale
          diretto o indiretto. 
              2. Il diritto esclusivo di  dare  in  prestito  ha  per
          oggetto la cessione in uso degli originali, di copie  o  di
          supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta  da
          istituzioni aperte al pubblico, per  un  periodo  di  tempo
          limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. L'autore ha il potere esclusivo  di  autorizzare  il
          noleggio o il prestito da parte di terzi. 
              4. I suddetti diritti e poteri non si  esauriscono  con
          la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma  degli
          originali, di copie o di supporti delle opere. 
              5. L'autore, anche in caso di cessione del  diritto  di
          noleggio  ad  un  produttore  di  fonogrammi  o  di   opere
          cinematografiche o audiovisive o sequenze  di  immagini  in
          movimento,  conserva  il  diritto   di   ottenere   un'equa
          remunerazione  per  il  noleggio  da  questi  a  sua  volta
          concluso con terzi.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo.  In
          difetto  di  accordo  da  concludersi  tra   le   categorie
          interessate  quali  individuate  dall'articolo  16,   primo
          comma,  del  regolamento,  detto  compenso   e'   stabilito
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le procedure previste da apposito regolamento  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
              6. I commi da 1 a 4 non si  applicano  in  relazione  a
          progetti  o  disegni  di  edifici  e  ad  opere   di   arte
          applicata.». 
              - Il testo dell'articolo 32-ter della citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, cosi' recita: 
              «Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei  diritti
          di  utilizzazione  economica  previsti  dalle  disposizioni
          della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
          decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  in
          cui  si  verifica  la  morte  dell'autore  o  altro  evento
          considerato dalla norma.». 
              - La Sezione II del Capo IV del Titolo I della legge 22
          aprile 1941, n. 633  reca:  «Opere  collettive,  riviste  e
          giornali». 
              - Il testo  dell'articolo  43  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, cosi' recita: 
              «Art. 43. - L'editore o direttore della rivista  o  del
          giornale non ha obbligo di conservare  o  di  restituire  i
          manoscritti degli articoli non riprodotti,  che  gli  siano
          pervenuti senza sua richiesta.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 44, 46 e 46-bis,  68,
          69-quater e 80 della citata legge 22 aprile 1941,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  44.  -  Si   considerano   coautori   dell'opera
          cinematografica  l'autore  del  soggetto,  l'autore   della
          sceneggiatura,  l'autore   della   musica,   il   direttore
          artistico e il traduttore.». 
              «Art. 46. - L'esercizio dei  diritti  di  utilizzazione
          economica, spettante  al  produttore,  ha  per  oggetto  lo
          sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. 
              Salvo patto contrario, il produttore non puo'  eseguire
          o  proiettare  elaborazioni,  trasformazioni  o  traduzioni
          dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
          nell'art. 44. 
              Gli autori della musica, delle composizioni musicali  e
          delle parole che accompagnano la musica  hanno  diritto  di
          percepire   direttamente   da   coloro    che    proiettano
          pubblicamente  l'opera  un   compenso   separato   per   la
          proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo
          fra le parti, secondo le norme del regolamento. 
              Gli autori  del  soggetto  e  della  sceneggiatura,  il
          direttore  artistico,  gli  adattatori  dei   dialoghi,   i
          direttori  del  doppiaggio  e  i  traduttori,  nonche'  gli
          artisti  interpreti  e  esecutori,  primari  e  comprimari,
          inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore
          compenso in  misura  percentuale  sugli  incassi  derivanti
          dalle proiezioni pubbliche  dell'opera.  Tale  compenso  e'
          irrinunciabile  e  le  relative  forme  ed   entita'   sono
          stabilite con accordi tra le categorie interessate.». 
              «Art. 46-bis. -  1.  Fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 46,  in  caso  di  cessione  del  diritto  di
          diffusione al  produttore,  spetta  agli  autori  di  opere
          cinematografiche  e  assimilate  un  compenso  adeguato   e
          proporzionato a carico degli  organismi  di  emissione  per
          ciascuna utilizzazione delle opere  stesse  a  mezzo  della
          comunicazione  al  pubblico  via  etere,  via  cavo  e  via
          satellite. 
              2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e assimilate diversa da  quella  prevista  nel  comma  1  e
          nell'articolo 18-bis, comma  5,  agli  autori  delle  opere
          stesse spetta un equo  compenso  a  carico  di  coloro  che
          esercitano i diritti  di  sfruttamento  per  ogni  distinta
          utilizzazione economica. 
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          ed assimilate espresse originariamente in lingua  straniera
          spetta, altresi', un compenso adeguato e proporzionato agli
          autori  delle   elaborazioni   costituenti   traduzione   o
          adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 
              4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1,  2
          e 3 non  e'  rinunciabile  e,  in  difetto  di  accordo  da
          concludersi tra le categorie interessate quali  individuate
          dall'articolo  16,  primo  comma,   del   regolamento,   e'
          stabilito   dall'Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni secondo le  procedure  previste  da  apposito
          regolamento da adottare entro sessanta giorni  dall'entrata
          in vigore della presente disposizione.». 
              «Art. 68. - 1. E' libera  la  riproduzione  di  singole
          opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
          a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a  spaccio  o
          diffusione dell'opera nel pubblico. 
              2. E' libera la  fotocopia  di  opere  esistenti  nelle
          biblioteche   accessibili   al   pubblico   o   in   quelle
          scolastiche, nei musei pubblici o negli  archivi  pubblici,
          effettuata dai predetti organismi  per  i  propri  servizi,
          senza alcun vantaggio economico  o  commerciale  diretto  o
          indiretto. 
              2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio  culturale
          di cui all'articolo  70-ter,  comma  3,  per  finalita'  di
          conservazione e nella misura a tal fine  necessaria,  hanno
          sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere
          o di altri materiali protetti, presenti in modo  permanente
          nelle loro raccolte, in qualsiasi formato  e  su  qualsiasi
          supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad  oggetto
          limitazioni o esclusioni di tale diritto. 
              3.  Fermo  restando  il  divieto  di  riproduzione   di
          spartiti e partiture musicali, e'  consentita,  nei  limiti
          del quindici per cento di ciascun  volume  o  fascicolo  di
          periodico,   escluse   le   pagine   di   pubblicita',   la
          riproduzione  per  uso  personale  di  opere   dell'ingegno
          effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 
              4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
          quali  utilizzino  nel   proprio   ambito   o   mettano   a
          disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi  per
          fotocopia, xerocopia o  analogo  sistema  di  riproduzione,
          devono  corrispondere  un  compenso  agli  autori  ed  agli
          editori delle opere dell'ingegno pubblicate per  le  stampe
          che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte  per  gli
          usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e  le
          modalita'  per  la  riscossione  e  la  ripartizione   sono
          determinate secondo i criteri  posti  all'articolo  181-ter
          della presente legge. Salvo diverso accordo tra la  SIAE  e
          le associazione delle categorie interessate, tale  compenso
          non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
          prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
          libri. 
              5.  Le  riproduzioni  per  uso  personale  delle  opere
          esistenti nelle biblioteche  pubbliche,  fatte  all'interno
          delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono  essere
          effettuate liberamente nei limiti  stabiliti  dal  medesimo
          comma  3  con  corresponsione  di  un  compenso  in   forma
          forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
          dell'articolo181-ter,  determinato  ai  sensi  del  secondo
          periodo del comma 1 del  medesimo  articolo  181-ter.  Tale
          compenso  e'   versato   direttamente   ogni   anno   dalle
          biblioteche, nei limiti  degli  introiti  riscossi  per  il
          servizio, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato  o  degli  enti  dai  quali   le   biblioteche
          dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
          opere fuori dai cataloghi editoriali e rare  in  quanto  di
          difficile reperibilita' sul mercato. 
              6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
          ai commi precedenti e, in  genere,  ogni  utilizzazione  in
          concorrenza  con  i  diritti  di  utilizzazione   economica
          spettanti all'autore.». 
              «Art. 69-quater. - 1. Un'opera o  un  fonogramma,  come
          individuati dall'articolo 69-ter, sono  considerati  orfani
          se nessuno  dei  titolari  dei  diritti  su  tale  opera  o
          fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno o piu'
          di loro siano stati individuati, nessuno di loro  e'  stato
          rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta  e
          registrata conformemente al presente articolo. 
              2.  La  ricerca  diligente  e'   svolta   anteriormente
          all'utilizzo   dell'opera   o    del    fonogramma    dalle
          organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma  1,  o  da
          soggetto da loro incaricato, secondo i  principi  di  buona
          fede e correttezza  professionale.  La  ricerca  e'  svolta
          consultando fonti di informazione  appropriate  e  comunque
          quelle  previste  dall'articolo  69-septies  per   ciascuna
          categoria  di  opere  o  di  fonogrammi.  Con  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e
          degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  possono
          essere individuate  ulteriori  fonti  di  informazione  che
          devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o
          fonogrammi, nel corso della ricerca diligente. 
              3. Se, nel corso  di  una  ricerca  svolta  in  Italia,
          emergono motivi per ritenere  che  informazioni  pertinenti
          sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri
          Paesi, si procede alla consultazione anche delle  fonti  di
          informazioni disponibili in tali Paesi. 
              4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma
          1, comunicano al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  Direzione  generale   per   le
          biblioteche, gli istituti culturali e il diritto  d'autore,
          l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche
          che hanno indotto a ritenere che un'opera o  un  fonogramma
          possano essere considerati orfani, nonche' gli esiti  delle
          ricerche che hanno indotto a ritenere  che  un'opera  o  un
          fonogramma non  possano  essere  considerati  orfani.  Tali
          informazioni devono includere  gli  estremi  identificativi
          delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare
          l'organizzazione  interessata.  Le  organizzazioni  di  cui
          all'articolo  69-bis,  comma   1,   comunicano,   altresi',
          qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere
          e dei fonogrammi da loro utilizzati.  Presso  il  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          Direzione  generale  per  le  biblioteche,   gli   istituti
          culturali e il diritto d'autore, e'  costituita  una  banca
          dati delle ricerche condotte dalle  organizzazioni  di  cui
          all'articolo 69-bis, comma 1. 
              5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la
          ricerca  diligente,  svolta  dalle  organizzazioni  di  cui
          all'articolo  69-bis,  comma  1,  o  da  soggetto  da  loro
          incaricato, e'  conclusa  decorso  il  termine  di  novanta
          giorni dalla data di pubblicazione, su  un'apposita  pagina
          del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, dell'esito della consultazione  delle  fonti
          senza che la titolarita' sia stata rivendicata  da  alcuno.
          Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo comunica all'organizzazione che  ha  effettuato  la
          ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da  parte  di
          uno o piu' titolari. 
              6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma
          1, comunicano al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo gli utilizzi  delle  opere  orfane,
          anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri.  Il
          decreto di cui al  comma  2  puo'  prevedere  l'obbligo  di
          comunicazione di  ulteriori  informazioni  a  carico  delle
          organizzazioni. 
              7. Ove vi sia  piu'  di  un  titolare  dei  diritti  su
          un'opera o su un fonogramma e non tutti  i  titolari  siano
          stati individuati oppure,  anche  quando  individuati,  non
          siano  stati  rintracciati,  al  termine  di  una   ricerca
          diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera  o
          il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e
          nei limiti delle autorizzazioni concesse dai  titolari  dei
          diritti identificati e rintracciati. 
              8. La ricerca diligente e' svolta  nello  Stato  membro
          dell'Unione europea di prima pubblicazione o,  in  caso  di
          mancata pubblicazione, di prima diffusione  dell'emissione.
          Per  le  opere  cinematografiche  o  audiovisive   il   cui
          produttore ha sede o  risiede  abitualmente  in  uno  Stato
          membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e'  svolta
          nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita
          la sua sede principale o la  sua  abituale  residenza.  Nel
          caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte  da
          produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione  europea
          diversi,  la  ricerca  diligente  deve  essere  svolta   in
          ciascuno degli Stati membri in questione. 
              9. Nel caso di cui all'articolo  69-ter,  comma  2,  la
          ricerca  diligente  e'  effettuata   nello   Stato   membro
          dell'Unione europea in cui  e'  stabilita  l'organizzazione
          che  ha  reso  l'opera  o   il   fonogramma   pubblicamente
          accessibile. 
              10. In tutti casi in cui la ricerca  e'  effettuata  in
          Italia, si  applicano  le  procedure  di  cui  al  presente
          articolo. Laddove la  ricerca  e'  effettuata  da  titolati
          soggetti italiani in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea,  la  ricerca  diligente  e'  svolta  seguendo   le
          procedure e consultando le fonti di informazione prescritte
          dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. 
              11. Sono considerate orfane le  opere  e  i  fonogrammi
          gia' considerati opere orfane,  ai  sensi  della  direttiva
          2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea. 
              12. (abrogato). 
              13. Restano impregiudicate le disposizioni  in  materia
          di opere anonime o pseudonime. 
              14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma
          1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche
          diligenti in modo che sia  disponibile  a  richiesta  degli
          interessati. 
              15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo  trasmette  senza  indugio   all'Ufficio   per
          l'armonizzazione nel mercato interno per  la  registrazione
          nella banca dati online pubblicamente accessibile: 
                a) gli esiti delle ricerche diligenti  effettuate  ai
          sensi  del  presente  articolo  che   hanno   permesso   di
          concludere che un'opera o un  fonogramma  sono  considerati
          un'opera orfana; 
                b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere
          orfane conformemente alla presente legge; 
                c) qualsiasi modifica dello status  di  opera  orfana
          delle   opere   e   dei   fonogrammi    utilizzati    dalle
          organizzazioni; 
                d)   le   pertinenti   informazioni    di    contatto
          dell'organizzazione interessata.». 
              «Art. 80. - 1. Si  considerano  artisti  interpreti  ed
          artisti esecutori gli attori, i cantanti,  i  musicisti,  i
          ballerini e le altre  persone,  inclusi  i  doppiatori  che
          rappresentano, cantano, recitano, declamano o  eseguono  in
          qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di
          dominio pubblico. 
              2. Gli  artisti  interpreti  e  gli  artisti  esecutori
          hanno, indipendentemente dall'eventuale  retribuzione  loro
          spettante  per  le  prestazioni  artistiche  dal  vivo,  il
          diritto esclusivo di: 
                a) autorizzare la fissazione delle  loro  prestazioni
          artistiche; 
                b) autorizzare la riproduzione diretta  o  indiretta,
          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in
          tutto o in parte, della fissazione delle  loro  prestazioni
          artistiche; 
                c)  autorizzare  la  comunicazione  al  pubblico,  in
          qualsivoglia  forma  e  modo,  ivi  compresa  la  messa   a
          disposizione del pubblico  in  maniera  tale  che  ciascuno
          possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
          individualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dal
          vivo, nonche' la diffusione via etere  e  la  comunicazione
          via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
          che  le  stesse  siano  rese  in  funzione  di   una   loro
          radiodiffusione o siano  gia'  oggetto  di  una  fissazione
          utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste  in
          un supporto fonografico,  qualora  essa  sia  utilizzata  a
          scopo di lucro, e'  riconosciuto  a  favore  degli  artisti
          interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo  73;
          qualora  non  sia  utilizzata  a   scopo   di   lucro,   e'
          riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori
          interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis; 
                d) autorizzare la messa a disposizione  del  pubblico
          in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
          e nel  momento  scelti  individualmente,  delle  fissazioni
          delle  proprie  prestazioni  artistiche  e  delle  relative
          riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali,  in
          caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi,
          di ottenere la corrispondente equa remunerazione,  adeguata
          e proporzionata, anche per il tramite  degli  organismi  di
          gestione   collettiva   e   delle   entita'   di   gestione
          indipendente; 
                e)  autorizzare  la  distribuzione  delle  fissazioni
          delle  loro  prestazioni  artistiche.  Il  diritto  non  si
          esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel
          caso di prima vendita da parte del titolare del  diritto  o
          con il suo consenso in uno Stato membro; 
                f)  autorizzare  il  noleggio  o  il  prestito  delle
          fissazioni  delle  loro  prestazioni  artistiche  e   delle
          relative riproduzioni: l'artista  interprete  o  esecutore,
          anche in caso di cessione del diritto  di  noleggio  ad  un
          produttore di fonogrammi  o  di  opere  cinematografiche  o
          audiovisive  o  di  sequenze  di  immagini  in   movimento,
          conserva il diritto di ottenere un'equa  remunerazione  per
          il noleggio concluso dal produttore con terzi.  Ogni  patto
          contrario e' nullo. In difetto di  accordo  da  concludersi
          tra i soggetti interessati,  detto  compenso  e'  stabilito
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le procedure previste da apposito regolamento  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
              3. I diritti di cui al comma  2,  lettera  c),  non  si
          esauriscono con alcun atto di  comunicazione  al  pubblico,
          ivi  compresi  gli  atti  di  messa  a   disposizione   del
          pubblico.» 
              Il testo dell'articolo 84 della legge 22  aprile  1941,
          n. 633, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 84 (In vigore dal 14 giugno  1997).  -  1.  Salva
          diversa volonta' delle parti, si presume  che  gli  artisti
          interpreti  ed  esecutori  abbiano  ceduto  i  diritti   di
          fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa  la
          comunicazione al  pubblico  via  satellite,  distribuzione,
          nonche'   il   diritto   di   autorizzare    il    noleggio
          contestualmente  alla  stipula   del   contratto   per   la
          produzione di  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva  o
          sequenza di immagini in movimento. 
              2. Agli artisti interpreti ed esecutori che  nell'opera
          cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera  teatrale
          trasmessa  sostengono  una  parte  di  notevole  importanza
          artistica, anche se di  artista  comprimario,  spetta,  per
          ciascuna   utilizzazione   dell'opera   cinematografica   e
          assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a  mezzo
          della comunicazione al pubblico via etere, via cavo  e  via
          satellite un compenso adeguato  e  proporzionato  a  carico
          degli organismi di emissione. 
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e assimilate,  ivi  incluse  le  opere  teatrali  trasmesse
          diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo  80,
          comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed  esecutori,
          quali individuati nel comma 2, spetta un compenso  adeguato
          e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti
          di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 
              4. Il  compenso  previsto  dai  commi  2  e  3  non  e'
          rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra  i
          soggetti interessati, e' stabilito  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure  previste
          da apposito regolamento da adottare entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.». 
              - Il Titolo II-ter della citata legge 22  aprile  1941,
          n.  633   reca:   «Misure   tecnologiche   di   protezione.
          Informazioni sul regime dei diritti». 
              - Il testo dell'articolo  107  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 107. - I diritti di utilizzazione spettanti  agli
          autori delle opere dell'ingegno, nonche' i diritti connessi
          aventi carattere patrimoniale, possono  essere  acquistati,
          alienati o trasmessi in tutti i  modi  e  forme  consentiti
          dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute  in
          questo capo. 
          Gli autori, gli adattatori dei dialoghi,  i  direttori  del
          doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi  i
          doppiatori, che concedono  in  licenza  o  trasferiscono  i
          propri diritti esclusivi per  lo  sfruttamento  delle  loro
          opere o di  altri  materiali  protetti  hanno  il  diritto,
          direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva
          e le entita' di gestione indipendenti  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo  2017  n.  35  cui  abbiano  conferito
          apposito  mandato,   a   una   remunerazione   adeguata   e
          proporzionata al valore dei diritti concessi in  licenza  o
          trasferiti, nonche' commisurata ai ricavi che derivano  dal
          loro  sfruttamento,  anche   tenendo   conto,   in   quanto
          pertinenti, della particolarita' del settore di riferimento
          e dell'esistenza di accordi di  contrattazione  collettiva,
          fatto salvo  il  diritto  al  compenso  previsto  da  altre
          disposizioni di legge,  ivi  incluse  quelle  di  cui  agli
          articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  E'   ammessa   una
          remunerazione forfettaria per l'autore o  l'artista  quando
          il suo contributo all'opera o all'esecuzione  ha  carattere
          meramente accessorio e i costi delle operazioni di  calcolo
          sono sproporzionati allo scopo.». 

Art. 2 - Relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n.  633
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  marzo   2017   n.   35
          (Attuazione  della  direttiva  2014/26/UE  sulla   gestione
          collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi  e
          sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per   i
          diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato
          interno) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  marzo
          2017, n. 72. 

Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. 2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti «i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,».
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
          5  della  legge  31  luglio  1997,  n.   249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
          S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - 1.-5. (omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1)-4) (omissis); 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in  Italia,  i  prestatori  di  servizi
          della societa' dell'informazione, comprese  le  imprese  di
          media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti
          nel  settore  del  video  on  demand,  nonche'  le  imprese
          editrici di giornali quotidiani, di periodici o  riviste  e
          le agenzie di stampa di  carattere  nazionale,  nonche'  le
          imprese   fornitrici   di   servizi   telematici    e    di
          telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria  elettronica  e
          digitale;   nel   registro   sono   altresi'   censite   le
          infrastrutture  di  diffusione  operanti   nel   territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge;». 











Art. 4 - Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. 3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro della cultura Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84  e
          180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633  si  veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «65.  A  decorrere   dall'anno   2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive. 
              66. In sede di prima  applicazione,  per  l'anno  2006,
          l'entita'  della  contribuzione  a  carico   dei   soggetti
          operanti   nel   settore   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, e' fissata in  misura  pari  all'1,5
          per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
          approvato prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Per  gli   anni   successivi,   eventuali
          variazioni   della   misura   e   delle   modalita'   della
          contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni ai sensi  del  comma  65,  nel
          limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal
          bilancio  approvato  precedentemente  alla  adozione  della
          delibera.». 

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