Diritto d'autore e disabilità: la normativa italiana in vigore

Di seguito raccolgo le norme italiane in vigore sull'utilizzo di opere protette da diritto d'autore da parte di persone con particolari handicap. Le norme primarie sono estratte dal Capo V della legge italiana sul diritto d'autore dedicato alle cosiddette eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (una volta denominate "libere utilizzazioni"); le norme secondarie sono invece estratte da un apposito decreto ministeriale di attuazione delle norme primarie.
[nota: questo post ha un carattere unicamente divulgativo; invito comunque a verificare la normativa sulle fonti ufficiali]

EDIT: qui trovate un video con una spiegazione/commento di queste norme; mentre qui trovate le relative slides.

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LA NORMA PRIMARIA
Articolo 71-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore)


1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.


LA NORMA SECONDARIA
Decreto 14 novembre 2007, n. 239 Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore


Articolo 1 – Oggetto
1.  Ai  sensi  dell'articolo 71-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633,  d'ora  in  avanti: «legge», sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata   ai   sensi  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104*,  la riproduzione   di   opere   e   materiali protetti  dalla  legge  o l'utilizzazione  della  comunicazione  al  pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2.   La  riproduzione  e  l'utilizzazione  della  comunicazione  al pubblico,  di  cui  al  comma 1,  di opere e di materiali protetti ai sensi  dell'articolo 71-bis  della  legge,  si  attuano attraverso la registrazione  audio  su  qualsiasi  tipo  di  supporto delle opere o l'impiego  di  dispositivi  di  lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione  delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e  comunque  la  trasformazione in un formato elettronico accessibile con  le  tecnologie  assistite,  secondo  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Articolo 2 – Riproduzione  e  utilizzazione  della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti
1.  Al  fine  di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità  sensoriali,  la  riproduzione  e  l'utilizzazione  della comunicazione  al  pubblico  di opere e materiali protetti può anche essere   effettuata   per  il  tramite  delle  associazioni  e  delle federazioni  di  categoria  rappresentative  dei beneficiari, che non perseguono  scopo  di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai  sensi  dell'articolo 71-quinquies, comma 2**, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2.   Gli  accordi  di  cui  al  comma 1  sono  volti  a  consentire l'esercizio  della  eccezione  di  cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere  la  definizione  di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai  titolari  dei  diritti  in  formati  idonei ad essere utilizzati secondo  le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di  consegnare  il  prodotto  di  tale  attività  alle  persone  che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

ALTRE NORME RICHIAMATE

* Estratti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Articolo 3 – Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  è  causa  di difficoltà   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o di emarginazione.
2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della minorazione,  alla  capacità  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Articolo 12 – Diritto all'educazione e all'istruzione
[...] 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere  impedito da difficoltà di apprendimento né di  altre  difficoltà  derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla cui definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le  difficolta'  di apprendimento  conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di  recupero,  sia  le capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte culturali della persona handicappata. [...]

** Articolo 71-quinquies, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633
I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.



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