Di seguito raccolgo le norme italiane in vigore sull'utilizzo di opere protette da diritto d'autore da parte di persone con particolari handicap. Le norme primarie sono estratte dal Capo V della legge italiana sul diritto d'autore dedicato alle cosiddette eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (una volta denominate "libere utilizzazioni"); le norme secondarie sono invece estratte da un apposito decreto ministeriale di attuazione delle norme primarie.
[nota: questo post ha un carattere unicamente divulgativo; invito comunque a verificare la normativa sulle fonti ufficiali]
EDIT: qui trovate un video con una spiegazione/commento di queste norme; mentre qui trovate le relative slides.
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LA NORMA PRIMARIA
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
LA NORMA SECONDARIA
Articolo 1 – Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti: «legge», sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Articolo 2 – Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti
1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2**, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Articolo 3 – Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Articolo 12 – Diritto all'educazione e all'istruzione
[...] 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. [...]
** Articolo 71-quinquies, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633
I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
[nota: questo post ha un carattere unicamente divulgativo; invito comunque a verificare la normativa sulle fonti ufficiali]
EDIT: qui trovate un video con una spiegazione/commento di queste norme; mentre qui trovate le relative slides.
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LA NORMA PRIMARIA
Articolo 71-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore)
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
LA NORMA SECONDARIA
Decreto 14 novembre 2007, n. 239 Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore
Articolo 1 – Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti: «legge», sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Articolo 2 – Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti
1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2**, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
ALTRE NORME RICHIAMATE
* Estratti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)Articolo 3 – Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Articolo 12 – Diritto all'educazione e all'istruzione
[...] 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. [...]
** Articolo 71-quinquies, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633
I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
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