Come abbiamo già segnalato nelle scorse settimane il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 è intervenuto (con l'art. 19 rubricato "Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore") sull'annosa questione del superamento del monopolio SIAE, sposando una soluzione prudente e di compromesso secondo la quale la gestione collettiva dei diritti non è più attività riservata alla SIAE ma è consentita anche ad altri enti, a condizione che si tratti di associazioni no-profit di autori. A SIAE tuttavia rimane in via esclusiva la gestione dei diritti a compenso come quelli relativi alla copia privata, alla reprografia, all'equo compenso in campo cinematografico e simili.
Ricordo inoltre che l'articolo 19 del nuovo decreto stabilisce che "per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 comma 1 della legge sul diritto d'autore, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35."
Riporto il nuovo testo dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) come è stato modificato dal decreto (fonte: Normattiva.it), indicando in rosso il testo novellato. Si tenga presente che, trattandosi di decreto legge, le norme sono già pienamente vigenti ma sarà necessaria una conversione in legge entro 60 giorni dalla sua approvazione; conversione che potrebbe portare con sé ulteriori modifiche.
Per approfondire segnalo il commento di Laura Chimienti su LinkedIn Pulse: L’OLIGOPOLIO DELLE COLLECTING UE: DL. 148/2017.
Art. 180, Legge 633/1941
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[...]
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
[...]
Ricordo inoltre che l'articolo 19 del nuovo decreto stabilisce che "per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 comma 1 della legge sul diritto d'autore, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35."
Riporto il nuovo testo dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) come è stato modificato dal decreto (fonte: Normattiva.it), indicando in rosso il testo novellato. Si tenga presente che, trattandosi di decreto legge, le norme sono già pienamente vigenti ma sarà necessaria una conversione in legge entro 60 giorni dalla sua approvazione; conversione che potrebbe portare con sé ulteriori modifiche.
Per approfondire segnalo il commento di Laura Chimienti su LinkedIn Pulse: L’OLIGOPOLIO DELLE COLLECTING UE: DL. 148/2017.
Art. 180, Legge 633/1941
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[...]
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
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