Molti hanno commentati indignati i casi segnalati in questi giorni sul mio blog e sui social network in merito alla prassi delle copie cortesia. (vedi il post: Processo telematico: la disciplina "sotterranea" che rende obbligatorie le copie cortesia)
Ma quali sono le radici di questa prassi? Si tratta di un'iniziativa autonoma dei giudici o c'è qualche altra fonte a sorreggere questa prassi?
Segnalo a tal proposito la circolare emanata dal Ministero della Giustizia con data 28 ottobre 2014 e intitolata "Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014", e in particolare riporto l'articolo 4 dedicato proprio alle "copie informali". Questo per dire che - forse - il problema è più a monte.
Ad ogni modo, nella circolare si sottolinea che la copia di cortesia "costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative".
Ma quali sono le radici di questa prassi? Si tratta di un'iniziativa autonoma dei giudici o c'è qualche altra fonte a sorreggere questa prassi?
Segnalo a tal proposito la circolare emanata dal Ministero della Giustizia con data 28 ottobre 2014 e intitolata "Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014", e in particolare riporto l'articolo 4 dedicato proprio alle "copie informali". Questo per dire che - forse - il problema è più a monte.
Ad ogni modo, nella circolare si sottolinea che la copia di cortesia "costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative".
Art. 4 - Copie informali
Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.
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