RISPOSTA: Nonostante alcune legislazioni prevedano la brevettabilità del software (sotto forma di algoritmo), l'ordinamento giuridico europeo prevede che i programmi per elaboratore siano tutelati dal diritto d'autore. Più precisamente, l'articolo 1 comma 2 della legge 633 del 1941 precisa che “i programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie.” Se questa affermazione può risultare bizzarra a chi non ha dimestichezza con lo sviluppo di software ma non di certo a chi invece conosce un minimo il mondo informatico.
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puntata n. 58 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria. Vedi tutte le altre puntate.
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