RISPOSTA: Le banche dati, tra le creazioni intellettuali prese in considerazione dal diritto della proprietà intellettuale, sono quelle che necessitano il maggior numero di precisazioni e il più alto livello di approfondimento a causa delle loro implicazioni peculiari. Esse infatti sottostanno in Unione Europea ad un regime di tutela diverso rispetto agli altri contesti normativi. Una direttiva europea del 1996 ha istituito un particolare diritto, chiamato non a caso “diritto sui generis”, con il quale possono essere tutelate anche le banche dati prive del requisito del carattere creativo. Questo diritto consiste nella possibilità per il costitutore della banca dati di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Questo diritto dura 15 anni dalla costituzione della banca dati. Le banche dati che invece denotino il requisito del carattere creativo (ad esempio per la scelta particolarmente originale con cui i materiali sono disposti e organizzati al suo interno) può comunque essere considerata opera dell'ingegno a tutti gli effetti e quindi essere tutelata con un pieno diritto d'autore (70 anni dalla morte dell'autore).
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puntata n. 60 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria. Vedi tutte le altre puntate.
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