Il nuovo testo dell'articolo 15 della Legge sul diritto d'autore

Riportiamo il testo dell'art. 15 della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) come uscito dall'ultima modifica apportata dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112..
La modifica consiste nell'aggiunta di un comma 3 relativo alla recitazione  di  opere  letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno  di  musei,  archivi  e biblioteche pubblici.
1) Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
2) Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
3) Non e' considerata pubblica la  recitazione  di  opere  letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno  di  musei,  archivi  e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale  e  di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la  SIAE  e  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attività culturali e del turismo.

Commenti

Nicoletta ha detto…
Per una festa di compleanno con 25 invitati da tenere in un circolo ARCI, con musica trasmessa da uno stereo con cd, va pagata la SIAE? Mi è stato chiesto di pagare 70 euro, un importo ridotto per il ristretto numero di persone.
Anonimo ha detto…
Sto organizzando una festa a invito in una villa storica del FAI. Ci sarà un pianista che suonerà brani "old" e originali (suoi).... bisogna pagare la SIAE?