Valore artistico e carattere creativo nel diritto d'autore: un'interessante definizione giurisprudenziale
Riporto una bella massima giurisprudenziale sui concetti di "carattere creativo" e di "valore artistico" che spesso diventano elementi fondanti nell'enforcement del diritto d'autore.
Il caso è un classico: ovvero quello di un oggetto di arredo che, per il suo design particolarmente pregiato, raffinato e innovativo, diventa a tutti gli effetti un'opera da museo di arte contemporanea.
Qual è il confine tra design industriale e arte? Chi è a decidere se un oggetto ha solo caratteristiche ornamentali/funzionali o se può assurgere allo status di vera opera dell'ingegno di carattere creativo, o addirittura di opera d'arte?
Questa è la recente riflessione compiuta dalla Corte di Appello di Milano (caso "Cassina vs. Alivar e altro", sentenza n. 1716 del 18 aprile 2013).
Si riferisce appunto ad un caso in materia di design, ma i concetti sono applicabili per analogia anche al mondo della musica, della grafica, della fotografia. Quando un semplice base musicale sintetica diventa un'opera creativa di musica elettronica? Quando una fotografia da mero scatto di documentazione diventa opera fotografica di carattere creativo?
un esempio noto: la sedia "Superleggera" (vedi) |
Qual è il confine tra design industriale e arte? Chi è a decidere se un oggetto ha solo caratteristiche ornamentali/funzionali o se può assurgere allo status di vera opera dell'ingegno di carattere creativo, o addirittura di opera d'arte?
Questa è la recente riflessione compiuta dalla Corte di Appello di Milano (caso "Cassina vs. Alivar e altro", sentenza n. 1716 del 18 aprile 2013).
Si riferisce appunto ad un caso in materia di design, ma i concetti sono applicabili per analogia anche al mondo della musica, della grafica, della fotografia. Quando un semplice base musicale sintetica diventa un'opera creativa di musica elettronica? Quando una fotografia da mero scatto di documentazione diventa opera fotografica di carattere creativo?
Il riconoscimento del “valore artistico” ad un'opera, sia essa figurativa, letteraria o musicale, non può che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell'arte, i quali molto spesso fanno da “apripista” al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. Tale giudizio deve protrarsi in un arco temporale tale da escludere le suggestioni e infatuazioni del momento. L'attribuzione ad un'opera del valore di “opera d'arte” (come la storia insegna) agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socioculturali alle quali l'artista si ispira e delle quali l'opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un'opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati da critici illuminati. Ciò posto, quando un'opera viene esposta in musei o in gallerie d'arte (non commerciali), non si può non riconoscere che ad essa dalla comunità dei critici e dalle persone culturalmente competenti del ramo (nonché di gusto raffinato), sia stato attribuito il valore di “opera d'arte”.
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