Voglio concedere la giusta visibilità ad una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata "Regaliamo ai cancellieri un codice di procedura aggiornato".
Sì, perchè credo che una campagna di questo tipo sia proprio necessaria.Infatti, il testo dell'art. 136 c.p.c. relativo alle comunicazione di cancelleria è stato infatti modificato definitivamente da più di sei mesi... eppure sembra che ciò non sia arrivato all'orecchio degli operatori degli uffici giudiziari.
Nulla di scandaloso; in fondo, in un sistema legislativo complesso e farraginoso come il nostro può capitare che qualche riforma sfugga. Ecco perchè è importante fare la nostra parte e aiutarli.
Se anche tu sei un avvocato, o un praticante, o un impiegato di studio legale e anche tu tutti i giorni ti vedi quegli sguardi allo stesso tempo disorientati e scocciati, se anche tu sei stanco di sentirti dire "niente PEC, noi inviamo solo FAX!"... allora non puoi rimanere indifferente. Quindi, non lasciamoli soli e partecipiamo attivamente a questa campagna!
Come?! Semplice. Stampiamo varie copie dell'art. 136 e teniamole sempre con noi. Sul retro del foglio stampiamo invece il testo dall'art. 16 d.l. 179/2012, che con estrema chiarezza rende obbligatorio l'utilizzo della PEC come mezzo di comunicazione prioritario. Riportiamo in calce un estratto delle due norme.
Nel caso incontrassimo un cancelliere non ancora informato del fatto che anche la burocrazia giudiziaria italiana ha fatto un grosso passo per uscire dal medioevo, tiriamo prontamente fuori il testo dell'articolo e doniameglielo.
Vedrete che, dopo qualche insulto e maledizione, prima o poi qualcuno apprezzerà questo vostro gesto altruista e vi ringrazierà. E statene certi, anche gli alberi abbattuti per rifornire di carta i nostri fax vi ringrazierebbero, se solo potessero parlare.
Una campagna di sensibilizzazione a cura del CUMeB (Comitato per l'Uscita dal Medioevo Burocratico). Approvata dal Ministero del buon senso con D.M. 8429/2013.
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Il testo aggiornato dell'art. 136 c.p.c.
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.Il testo dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
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