Prova della paternità di un'opera. Alternative al deposito SIAE?

PREMESSA
A scanso di equivoci, tengo a precisare fin dall'inizio alcuni concetti essenziali che, se fraintesi, diventano l'origine dei più goffi equivoci in materia di diritto d'autore.
Formalità come il deposito SIAE e la marcatura temporale (che confronteremo in questo articolo), ma anche come la presa in deposito da parte di un notaio, la protocollazione di un documento da parte di una pubblica amministrazione, l'autoinvio di un plico con timbro postale, etc. SONO SOLO PRECAUZIONI per assicurarsi una solida prova di anteriorità nel malaugurato caso in cui qualche furbetto voglia spacciare per sua una nostra opera. In altre parole, si tratta di meccanismi che, nell'ambito di un accertamento sulla paternità di un'opera, permettono al legittimo autore di dimostrare di essere arrivato prima di tutti gli altri pretendenti. Tuttavia, non sono questi procedimenti a far nascere i diritti d'autore, i quali infatti (per effetto dell'art. 6 legge 633/41) sorgono in capo all'autore all'atto dell'estrinsecazione dell'idea creativa.

LA VALIDITA' DELLA MARCATURA TEMPORALE
In occasione della rubrica "Chiedilo all'avvocato" da me curata per il sito Rockit.it, un utente ha chiesto:
- Ho avuto modo di sperimentare sistemi “alternativi” di deposito di opere come ad esempio Patamu o Copyzero Online. Come funzionano e che validità hanno?
Ripropongo qui la mia risposta (puntata n. 8).
- Questi sistemi funzionano sulla base della cosiddetta marcatura temporale di file, ovvero quel procedimento digitale che permette di inserire all'interno di qualsiasi file una stringa di metadati indicante una data certa. Si tratta quindi di un modo per dimostrare che un determinato file è effettivamente esistito ad una determinata data (e ora).
In realtà è una cosa che ormai possiamo fare tutti, anche senza il tramite di soggetti esterni; basta dotarsi di un dispositivo di firma digitale e di marcatura temporale (o anche di una casella PEC), contrassegnare il file con la data certa, conservarlo e “sfoderarlo” come prova in caso di una controversia sulla titolarità dei diritti.
Sistemi come Patamu, Copyzero Online e simili non fanno altro che apporre al posto nostro la marca temporale, e restituirci il file. Sta poi a noi conservarlo e presentarlo come prova al giudice nel caso di controversia legale. Niente di più. Un simile risultato è ottenibile attraverso l'autoinvio di un messaggio PEC (con ricevuta completa) contenente in allegati i file delle opere da datare. Quello che però è importante sempre ricordare è che non sono questi sistemi a far nascere i nostri diritti d'autore. I diritti nascono e sono tutelabili fin dall'atto della creazione dell'opera; questi sistemi non fanno altro che darci uno strumento di prova in più in caso di controversia sulla paternità.

DIFFERENZA CON IL DEPOSITO SIAE
Nella successiva puntata 9 ho dato invece risposta al seguente quesito:
- Che differenza c'è tra i vari sistemi di deposito digitale di opere (come Patamu, Copyzero Online e simili) e il deposito in SIAE?
- [risposta] Oltre a quanto abbiamo già detto nella puntata precedente, la differenza più vistosa è il prezzo: non meno di 65 euro a deposito nel caso di deposito SIAE; zero o solo pochi euro nel caso di questi servizi – per così dire – alternativi.
Dal punto di vista più strettamente giuridico una differenza di fondo è innanzitutto che quei sistemi non realizzano un vero e proprio deposito. Infatti, come abbiamo già spiegato, non fanno altro che apporre una marcatura temporale e restituirci il file. Un'altra differenza sta nel fatto che questi sistemi sono gestiti da soggetti privati mentre il deposito SIAE è gestito da un ente pubblico (che tra l'altro è preposto per legge ad attività di controllo e gestione del diritto d'autore). Detto questo, visto che la funzione di tutti questi sistemi (marcatura temporale digitale o deposito SIAE) è semplicemente quella di avere una datazione certa di un'opera e di fornire al titolare dei diritti un mezzo di prova, di fatto non vi è grande differenza tra i vari sistemi; anche perché la marcatura temporale viene sempre e comunque validata da un ente certificatore pubblico.

UN VIDEO ESPLICATIVO
Questi concetti sono spiegati in modo chiaro ed efficace in un video divulgativo realizzato da Christian Biasco nel 2007. Il video è ancora validissimo, salvo qualche piccolo aggiornamento (come i costi delle marche temporali, i software utilizzati per la firma digitale...). Dal punto di vista concettuale, richiede però una precisazione. Il video parla di "metodo Copyzero" poichè all'epoca del video "Copyzero" era l'unico sistema disponibile nel suo genere. Nel giro di pochi anni, però, sono comparsi altri sistemi simili. E poi in generale, come abbiamo spiegato, la marcatura temporale è un sistema preesistente a Copyzero, a Patamu (in altre parole... non sono stati loro ad inventarla, quindi appare un po' eccessivo parlare di "metodo Copyzero" o "metodo Patamu").

Ecco il video "Diritti d'autore creativi".

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Commenti

Unknown ha detto…
Salve, volevo una semplice delucidazione, per essere certo di aver capito.
A me interessa per ora che qualora qualcuno copiasse una mia canzone io possa denunciarlo e far valere i miei diritti sulla stessa.
basta il servizio copyzero giusto?
Anonimo ha detto…
lorenzo ma dove vivi?? con la giustizia italiano ti conviene stare buono.
Annaluisa Socher ha detto…
Salve, articolo molto interessante. Grazie per averlo scritto :)
Scrivo racconti e stavo cercando opinioni riguardo a Patamu, perché ho letto che la PEC ha solo la validità di una raccomandata A/R; io in realtà vorrei utilizzare la PEC per dimostrare l'esistenza di un mio testo ad una data ora e giorno. Ha validità legale nel caso in cui si abbia la necessità di prova? In questo caso, bisogna per forza autoinviarsi il testo in formato zip oppure va bene anche inserirlo nel corpo del messaggio?

Grazie in anticipo.
Annaluisa Socher ha detto…
Salve, articolo molto interessante. Grazie per averlo scritto :)
Scrivo racconti e stavo cercando opinioni riguardo a Patamu, perché ho letto che la PEC ha solo la validità di una raccomandata A/R; io in realtà vorrei utilizzare la PEC per dimostrare l'esistenza di un mio testo ad una data ora e giorno. Ha validità legale nel caso in cui si abbia la necessità di prova? In questo caso, bisogna per forza autoinviarsi il testo in formato zip oppure va bene anche inserirlo nel corpo del messaggio?

Grazie in anticipo.
Io di lavoro ha detto…
Ciao, non ho una PEC, ma non basterebbe in teoria anche semplicemente mandarsi una email su indirizzo google? certo e' possibile che io conosca qualcuno a mountain view in grado di taroccare sul server le date di una mail, ma risulta alquanto inverosimile. E' "inverosimile" abbastanza da comportare l'onere di inversione della prova - cioe' dare ad eventuali scettici l'onoere di dimostrare che appunto qualcuno ha manipolato la tiemstamp della email?