Come molti sanno, mi occupo da un po' di tempo anche degli aspetti giuridici dei sistemi georeferenziati, e nello specifico delle questioni relative al licenziamento dei dati geografici.
Ho scritto anche un articolo ad hoc in occasione del convegno PAAL 2008 diventato poi un capitolo del libro Contenuti aperti, beni comuni (intitolato "Copyleft e banche dati"). In questa mia relazione mi occupavo appunto delle problematiche che sorgono quando si vuole applicare il modello copyleft ad opere che non si muovono tanto nell'ambito del diritto d'autore in senso stretto ma piuttosto in quello del diritto sui generis previsto per le banche dati (per chi fosse digiuno di queste nozioni può leggere qui).
Tuttavia, tali mie riflessioni partivano da un semplice presupposto: che questi database fossero a tutti gli effetti opere tutelate da diritti di privativa e che quindi la loro "liberazione" dipendesse dall'applicazione di una licenza che tenesse conto anche del cosiddetto diritto sui generis.
Ma se nemmeno questo diritto sussistesse? In altre parole... se si trattasse di opere che sono di fatto in un regime di pubblico dominio?
L'interrogativo nasce da una riunione cui ho recentemente partecipato e nella quale erano coinvolti i responsabili di alcune amministrazioni pubbliche. Qualcuno ha giustamente fatto notare che dati come il catasto, lo stradario comunale, i tracciati degli acquedotti cittadini, etc. sono tutti dati inseriti (o allegati come parti integranti) nel corpus di delibere comunali o ad altri atti dispositivi ufficiali delle pubbliche amministrazioni locali.
Questo rilievo, unito ad una interpretazione della norma nemmeno molto estensiva, farebbe rientrare la questione nel campo d'azione dell'art. 5 della Legge sul diritto d'autore, il quale laconicamente recita:
Si badi bene che la norma fa riferimento ai **testi degli atti ufficiali**, dunque affinché essa possa applicarsi è necessario che i dati geografici siano espressi in una forma testuale e che siano parte integrante di un atto ufficiale della PA.
Tuttavia, per non cadere in pericolose semplificazioni, è importante tenere presente anche il disposto dell'art. 11 della stessa legge che dal canto suo attribuisce alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni "il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese".
Il discrimine fra ciò che è da considerare "testo di un atto ufficiale della PA" e "opera dell'ingegno prodotta dalla PA" non è molto chiaro, e di certo il legislatore del 1941 avrebbe potuto spendere qualche parola in più per chiarire questa distinzione. E la giurisprudenza dal canto suo non sembra essere d'aiuto con decisioni rilevanti.
Dunque la questione meriterebbe certamente una riflessione più approfondita di quella che ho potuto fare ora per redigere questo breve articolo. Ma intanto mi sembrava utile iniziare a dare il la per un dibattito con altri giuristi interessati alla materia.
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NOTE:
1) A titolo di esempio si legga la nota di copyright che compare sul sito del Comune di Storo (TN) che appunto richiama l'art. 5 LDA: www.comune.storo.tn.it/node/15.
2) Si tenga presente che, a stemperare il disposto dell'art. 11 LDA, soccorre l'art. 29 che abbrevia la durata dei diritti a 20 anni: "La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termine dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali [...] è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata."
3) L'analisi brevemente presentata in questo articolo è proseguita nei giorni successivi alla pubblicazione nella lista della community italiana di OpenStreetMap e specialmente in questi due miei post:
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2010-April/015162.html
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2010-April/015166.html
Ho scritto anche un articolo ad hoc in occasione del convegno PAAL 2008 diventato poi un capitolo del libro Contenuti aperti, beni comuni (intitolato "Copyleft e banche dati"). In questa mia relazione mi occupavo appunto delle problematiche che sorgono quando si vuole applicare il modello copyleft ad opere che non si muovono tanto nell'ambito del diritto d'autore in senso stretto ma piuttosto in quello del diritto sui generis previsto per le banche dati (per chi fosse digiuno di queste nozioni può leggere qui).
Tuttavia, tali mie riflessioni partivano da un semplice presupposto: che questi database fossero a tutti gli effetti opere tutelate da diritti di privativa e che quindi la loro "liberazione" dipendesse dall'applicazione di una licenza che tenesse conto anche del cosiddetto diritto sui generis.
Ma se nemmeno questo diritto sussistesse? In altre parole... se si trattasse di opere che sono di fatto in un regime di pubblico dominio?
L'interrogativo nasce da una riunione cui ho recentemente partecipato e nella quale erano coinvolti i responsabili di alcune amministrazioni pubbliche. Qualcuno ha giustamente fatto notare che dati come il catasto, lo stradario comunale, i tracciati degli acquedotti cittadini, etc. sono tutti dati inseriti (o allegati come parti integranti) nel corpus di delibere comunali o ad altri atti dispositivi ufficiali delle pubbliche amministrazioni locali.
Questo rilievo, unito ad una interpretazione della norma nemmeno molto estensiva, farebbe rientrare la questione nel campo d'azione dell'art. 5 della Legge sul diritto d'autore, il quale laconicamente recita:
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Si badi bene che la norma fa riferimento ai **testi degli atti ufficiali**, dunque affinché essa possa applicarsi è necessario che i dati geografici siano espressi in una forma testuale e che siano parte integrante di un atto ufficiale della PA.
Tuttavia, per non cadere in pericolose semplificazioni, è importante tenere presente anche il disposto dell'art. 11 della stessa legge che dal canto suo attribuisce alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni "il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese".
Il discrimine fra ciò che è da considerare "testo di un atto ufficiale della PA" e "opera dell'ingegno prodotta dalla PA" non è molto chiaro, e di certo il legislatore del 1941 avrebbe potuto spendere qualche parola in più per chiarire questa distinzione. E la giurisprudenza dal canto suo non sembra essere d'aiuto con decisioni rilevanti.
Dunque la questione meriterebbe certamente una riflessione più approfondita di quella che ho potuto fare ora per redigere questo breve articolo. Ma intanto mi sembrava utile iniziare a dare il la per un dibattito con altri giuristi interessati alla materia.
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NOTE:
1) A titolo di esempio si legga la nota di copyright che compare sul sito del Comune di Storo (TN) che appunto richiama l'art. 5 LDA: www.comune.storo.tn.it/node/15.
2) Si tenga presente che, a stemperare il disposto dell'art. 11 LDA, soccorre l'art. 29 che abbrevia la durata dei diritti a 20 anni: "La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termine dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali [...] è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata."
3) L'analisi brevemente presentata in questo articolo è proseguita nei giorni successivi alla pubblicazione nella lista della community italiana di OpenStreetMap e specialmente in questi due miei post:
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2010-April/015162.html
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2010-April/015166.html
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