- 1) La norma che rende sempre obbligatoria la compilazione del programma musicale (borderò) è l'art. 51 del r.d. 1369/42.
- 2) Tale articolo fa parte di un regolamento attuativo (norma secondaria) e più precisamente è la norma di attuazione dell'art. 175 della l. 633/41 (norma primaria).
- 3) L'art. 175 della l. 633/41 (norma primaria) è stato abrogato definitivamente nel 1997 e nello stesso tempo è stato abolito del tutto il diritto su cui queste norme di fondavano (il diritto demaniale).
- 4) Questo, secondo la teoria generale del diritto, rende abrogato in via implicita anche l'art. 51.
- 5) Essendo l'art. 51 l'unica norma dell'ordinamento ad occuparsi della redazione del programma musicale (borderò), ne consegue che non vi è alcun obbligo di legge di fare comunicazioni a SIAE o ad altri enti in merito agli utilizzi di musica (sia protetta che non protetta) in eventi pubblici e spettacoli.
Le uniche altre norme relative alla compilazione del borderò sono contenute nello statuto e nel regolamento generale SIAE, che però non sono norme dello Stato e quindi si rivolgono unicamente agli associati SIAE.
Si tratta ora di capire se l'obbligo di compilazione del borderò è sorretto da altre norme dello Stato o meno. Qualcuno sostiene che ciò si desuma comunque dal generalizzato ruolo di controllo che la legge attribuisce a SIAE in materia di diritto d'autore. Se questa interpretazione fosse valida (e potrebbe anche esserlo) rimangono tuttavia un paio di nodi critici:
1) questo ruolo di controllo è esercitato sulla base di prassi più che sulla base di norme e regolamenti, motivo per cui si hanno spesso trattamenti diversi a seconda delle varie sedi SIAE; è necessario invece che SIAE emetta chiare e univoche linee guida per i loro incaricati, possibilmente motivando il tutto con precisi riferimenti normativi;
2) tale legittima attività di controllo può essere svolta da SIAE in altri modi, ad esempio anche semplicemente recandosi in loco e registrando l'esibizione. Ciò di cui si discute quando si parla di "abrogazione dell'art. 51" non è la potestà di SIAE di effettuare controlli, bensì il metodo: un metodo secondo cui il borderò consiste in un modulo da richiedere rigorosamente in anticipo con versamento di una somma a titolo di cauzione e con trattenimento di una percentuale a titolo di "gestione pratica" (con la possibilità di ottenere la restituzione una volta effettuato il controllo su quanto scritto nel borderò riconsegnato). Tale metodo è fondato sulla presunzione (assurda) che chi organizza spettacoli e concerti utilizzi necessariamente opere gestite dalla SIAE. Ad oggi, infatti, è sterminato il repertorio di opere in pubblico dominio o con diritti d'autore "autogestiti" dai loro titolari".
Per approfondire e per ricostruire il dibattito:
- La controversa questione del borderò SIAE (di Simone Aliprandi)
- Se il borderò non è obbligatorio... (di Simone Aliprandi)
- Se un parlamentare scrive alla SIAE... (di Simone Aliprandi)
- Quando la SIAE obbliga a compilare il borderò in base alla legge (abrogata) (di Adriano Bonforti)
- SIAE, questa sconosciuta (anche a se stessa) (di Andrea Caovini)
- Mamma ho perso una legge! (di Guido Scorza)
- Siae – Come, quando e perché è possibile farne a meno (di Valerio Cesari)
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