Il problema della riproduzione dei beni culturali: le norme di riferimento

Le norme qui riportate sono state copiate pedissequamente da fonti ufficiali in data 9 giugno 2022 e verificate nuovamente in data 17 febbraio 2023.

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Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)

- Articolo 107 – Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. 

- Articolo 108 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 

1. I canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi  connessi  alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 

3. Nessun canone è  dovuto  per  le  riproduzioni  richieste o eseguite da privati per uso personale  o  per  motivi  di  studio, ovvero  da   soggetti   pubblici   o   privati   per   finalità   di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.  I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. 

3-bis. Sono in ogni caso  libere  le  seguenti  attività,  svolte senza scopo di  lucro,  per  finalità  di  studio,  ricerca,  libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della conoscenza del patrimonio culturale: 

1) la riproduzione di beni  culturali  diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai  sensi del capo III del presente  titolo,  attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità  che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né,  all'interno  degli  istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 

2) la divulgazione con qualsiasi  mezzo  delle  immagini  di  beni culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. [...] 

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina  l'importo  della  cauzione,  costituita   anche   mediante fideiussione bancaria o  assicurativa.  Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi  di  esenzione  dal  pagamento  dei canoni e corrispettivi. 

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente. 


Direttiva UE 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

- Articolo 14 – Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. 

- Considerando 53 

La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale). Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.


Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) 

- Articolo 32-quater (inserito con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, decreto di recepimento della direttiva 790/2019) 

Alla scadenza della durata di  protezione  di  un'opera  delle arti visive, anche come  individuate  all'articolo  2,  il  materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non e' soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia  di  riproduzione dei beni culturali di cui al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).”

- Articolo 87

Sono  considerate  fotografie  ai  fini   dell'applicazione   delle disposizioni di questo capo le immagini  di  persone  o  di  aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. 
Non sono comprese le fotografie di  scritti,  documenti,  carte  di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. 


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