Il caso Volontè e i limiti all'immunità parlamentare: la decisione della Cassazione

L'immunità parlamentare copre l'attività svolta da un deputato quale rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa? E' questo il quesito che emerge a livello giuridico dall' "affaire Volontè"; nei giorni scorsi è arrivata l'interpretazione della Suprema Corte.

Nell'ambito del loro lavoro di parlamentari deputati e senatori italiani possono far parte anche di alcuni organi di istituzioni internazionali, quali l'Assemblea parlamentare della NATO, dell'OSCE o -in questo caso- del Consiglio d’Europa.
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Una sentenza della sesta sezione penale della Cassazione (n. 36769/2017) risponde alla domanda se l'immunità parlamentare prevista dall'art. 68 della Costituzione copra anche le attività svolte dai membri del Parlamento quali rappresentanti italiani in questi organi internazionali.
Protagonista della vicenda è l'ex-deputato dell'UDC Luca Volontè, accusato di aver ricevuto una tangente di 2 milioni di euro dal politico azero Elkhan Suleymanov, anche lui componente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.
Altra questione affrontata dalla Cassazione è se il deputato sia da considerare pubblico ufficiale anche in questo incarico, diverso dalla formazione delle leggi, e quindi se sia configurabile il reato di corruzione.
Il GIP di Milano aveva inizialmente stabilito il non luogo a procedere. A tale sentenza il PM ha proposto ricorso per Cassazione. Su JurisWiki potete leggere la risposta della Suprema Corte (VAI AL TESTO DELLA SENTENZA).

Dalla sentenza è stata estratta la seguente massima (fonte: Cortedicassazione.it):
La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:- i membri del Parlamento sono pubblici ufficiali anche in relazione alle attività diverse dalla partecipazione alla formazione di atti aventi forza di legge, in quanto il riferimento alla “funzione legislativa”, contenuto nell’art. 357 cod. pen., è comprensivo di tutte le attività (quali quelle di controllo o di indirizzo politico) tipicamente e storicamente connesse all’esercizio dell’attività parlamentare;- l’attività posta in essere da un membro del Parlamento, quale rappresentante italiano nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen.;- l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 cod. pen., contestato ad un membro del Parlamento in relazione all’attività svolta anche quale rappresentante italiano nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.
Per un approfondimento giornalistico sulla vicenda, rimando invece all'articolo-inchiesta di Milena Gabanelli su Corriere.it (Il Consiglio d’Europa e il caso Azerbaijan tra regali e milioni).

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