L'email semplice può essere una prova valida: lo dice il Tribunale di Milano

La vicenda ha origine da un contratto di collaborazione per servizi di grafica e consulenza informatica e il giudizio consiste nell'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture relative a tale contratto di collaborazione.
Riporto qui un estratto della sentenza. Per un ottimo commento alla sentenza e un inquadramento più completo dell'argomento si rimanda a


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LA SENTENZA


Tribunale di Milano, sez. V Civile, sentenza 16–18 ottobre 2016, n. 11402
Giudice: dott. Enrico Consolandi


È pacifico, nonché provato per testimoni, che il convenuto opposto abbia prestato collaborazione alla società opponente e che venisse retribuito con la emissione di fatture; la parte attrice eccepisce che spetti alla controparte provare le sue prestazioni e che il documento 10, una e-mail del socio accomandatario della società attrice, ove si tratta la questione riconoscendo la esistenza di un debito e la difficoltà a pagarlo, non possa considerarsi valido documento in quanto non sottoscritto. In effetti l'assenza di un contratto scritto rende del tutto la misura della retribuzione, anche se è provato che il convenuto abbia collaborato sino al maggio 2009, quando interruppe la collaborazione proprio per la mancata corresponsione dei compensi.
Sono stati sentiti i due testi della parte convenuta, che se da un lato confermano un'opera continuativamente svolta da parte del convenuto, dall'altro non sanno chiarire più di tanto i termini economici. Tuttavia la assenza di contestazione specifica sul punto e la sostanziale equità della prestazione richiesta consentono di ritenere fondata la pretesa azionata in via monitoria. È stato confermato dal teste CU il capitolato di parte convenuta, nei punti 1, 2 e 3, vale a dire sulla collaborazione del convenuto opposto come libero professionista dall'aprile 2007 e inserimento nello staff produttivo nel settore informatico, di grafica Web e multimediale, anche se sulla circostanza quattro, attinente alla quantità della retribuzione, il teste dichiara di non essere a conoscenza, ma di immaginare che fossero dovute anche delle provvigioni su certi affari.
Importante è la conferma della circostanza sei ad opera dei testi, colleghi di lavoro del convenuto opposto, circostanza che verte sul fatto che fino al maggio 2009 il convenuto ha osservato un orario lavorativo fisso dalle nove alle 18 dal lunedì al venerdì, oltre ad altri lavori, anche fuori da questi orari per alcuni clienti quali I.M. e M.E. Tenuto conto che la richiesta si aggira fra i 2000 e i 2500 Euro mensili, con tutti gli oneri a carico del prestatore d'opera, si tratta di una richiesta in linea con gli standard di mercato, per persona laureata e richiesta; è provato per testi, difatti, che altra società, tale M.O., aveva offerto al convenuto di lavorare per lei.
Ancora il teste ricorda che il convenuto aveva trovato questo altro cliente e che l'architetto Sc., accomandatario della società attrice, in una riunione manifestò la sua contrarietà al doppio impiego e chiese che il convenuto lavorasse soltanto per lui ed a questo fine promise il compenso che questo altro cliente poteva dare al Sa.
Infine il teste conferma gli insoluti sulle retribuzioni, l'impegno dello Sc. a pagare le fatture; con dicitura "collaborazione mese" sulle fatture di Sa., su accordo specificamente preso. Altro teste, Br.Si., altro collaboratore della attrice opponente, sostanzialmente conferma:

  1. che SA lavorava continuativamente presso la Grafica AD con retribuzione fissa più provvigioni,
  2. che SA ricevette una proposta da altro cliente e che SC volle tenerlo rivolgendogli allo scopo la offerta di una retribuzione fissa, senza confermare che fosse Euro 20 orari
  3. che vi erano dei ritardi nei pagamenti e che a gennaio 2009 venne formulato un piano di rientro, alla sua presenza, visto che anche il teste attendeva pagamenti scaduti
  4. che SA a metà maggio 2009 cessò di lavorare per la attrice, anche a causa di insoluti.

La affermazione di parte attrice per cui non vi sarebbe prova della prestazione di cui il professionista chiede pagamento è smentita dunque dai testimoni, i quali ben ricordano il convenuto opposto lavorare al loro fianco, rinunciare ad altra opportunità per le esigenze della società attrice, avanzare soldi per le sue prestazioni e quindi abbandonare il lavoro non potendo rinunciare alla sua fonte di sostentamento. A ciò si aggiunga che vi è un riscontro documentale piuttosto preciso costituita dal documento 10 e cioè una e - mail del 22 maggio 2009 in cui il convenuto chiede il saldo delle fatture 14,15, 16 e17 del 2008 e 2 e 3 del 2009, previste dall'originario piano di rientro, che è quello a cui fanno riferimento i testimoni. È prodotta in risposta una e - mail di SC del 25 maggio 2009
proveniente dall'indirizzo (...), in cui questi dice che a seguito di insolvenze di propri clienti "non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi (che comunque, come sai, ho sempre rispettato compatibilmente con le sorte economiche della mia)" questo assieme alla chiusa "ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente" conferma che vi era un debito da parte della attrice.
Poiché la attrice non contesta specificamente l'ammontare delle pretese avanzate con decreto ingiuntivo, ma si limita ad obiettare che non vi è prova del tutto, resta impossibile sindacare qualche singola fattura di quelle azionate, perché ciò significherebbe procedere d'ufficio all'esame della fondatezza di una voce di credito, quando la parte non muove specifiche contestazioni. In ogni caso si osserva che la somma di Euro 2000/2500 mensili per un impegno a tempo pieno ed anche oltre laddove occorra, quale quello risultante dalle testimonianze, è pienamente equa. Si tratta peraltro delle fatture elencate nella corrispondenza sopra citata: fra cui per il 2008 la 14 e la 15, per progetti specifici, e la 16 e la 17 del 2008 per collaborazioni nei mesi di novembre e dicembre. Si è visto che i testi riferiscono di una retribuzione mensile e di una per progetti specifici e che proprio in quel periodo si verificò l'insolvenza.
Per quanto riguarda 2009 sono attivate le fatture 2, 3, 4, 5: si tratta della collaborazione del gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2009 ed i testi riferiscono che in quel periodo il convenuto prestò la sua opera.
Per quanto riguarda la e-mail la parte attrice eccepisce che si tratti di un documento non firmato. In realtà si tratta di posta elettronica spedita dall'indirizzo della società attrice e quindi poiché in forza dell'articolo 46 del regolamento europeo EIDAS (n. 910 del 2014) "a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica" l'argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non può essere considerato. Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all'art. 21 prescrive che "Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità." Sempre il regolamento EIDAS contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all'articolo 25 che recita: "a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate". Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell'amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. Si legge infatti nel citato articolo 3, al punto 10 che firma elettronica - anche semplice e non qualificata meno - è l'insieme dei "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare". Or bene l'utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all'accomandatario.
Vero è quanto eccepisce la parte attrice opponente che si tratta di caratteri facilmente modificabili, ad opera di chiunque avesse accesso alla casella di posta o anche successivamente, ma la parte attrice non ipotizza concretamente che questa modifica possa essere intervenuta e soprattutto nell'ambito complessivo delle risultanze processuali quella lettera appare pienamente confermata dalle testimonianze.
Devono dunque ritenersi sussistenti le prestazioni di cui alle fatture e cioè la realizzazione di due progetti e la prestazione della propria disponibilità a collaborare della società attrice fino al maggio 2009 e rigettarsi pertanto la opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo. Spese per legge.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione come proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 26756/2011 ruolo n. 46024/2011 per l'effetto autorizzando la apposizione della formula esecutiva.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in Euro 4.835,00 per compenso d'avvocato oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

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