Avvocati, arrivato il decreto specializzazioni

Il Ministro della Giustizia Orlando ha firmato il 12 agosto 2015 il decreto ministeriale che introduce e regolamenta le specializzazioni in ambito forense. Da oggi l'utilizzo del titolo "avvocato specialista" sarà subordinato al rispetto di precise norme.
Come recita l'articolo 2 del decreto,
Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo o dalla comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Il citato elenco dell'articolo 3 comprende diciotto aree di specializzazione, che sono le seguenti:

  1. diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
  2. diritto agrario;
  3. diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
  4. diritto dell’ambiente;
  5. diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
  6. diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  7. diritto successorio;
  8. diritto dell’esecuzione forzata;
  9. diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  10. diritto bancario e finanziario;
  11. diritto tributario, fiscale e doganale;
  12. diritto della navigazione e dei trasporti;
  13. diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
  14. diritto dell’Unione europea;
  15. diritto internazionale;
  16. diritto penale;
  17. diritto amministrativo;
  18. diritto dell’informatica.

L'acquisizione del titolo per comprovata esperienza richiede i seguenti requisiti:

  • l'avvocato deve aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni;
  • l'avvocato deve aver esercitato negli ultimi 5 anni “in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione”, (ciò implica che egli, nei 5 anni precedenti, abbia ricevuto almeno 15 incarichi professionali annui rilevanti in quella materia);
  • l'avvocato istante deve comparire di fronte al CNF per un colloquio di verifica.

L'acquisizione del titolo attraverso specifici percorsi formativi prevede invece la proficua ed effettiva frequenza (nei 5 anni precedenti) di corsi di specializzazione predisposti in ambito universitario, con programmi definiti da un'apposita commissione istituita presso il Ministero della Giustizia.

Maggiori dettagli nel testo del decreto disponibile qui.

Commenti

Anonimo ha detto…
Come sempre, si privilegiano avvocati già con grosso giro di clienti per penalizzare i più giovani.
Anche i requisiti sui docenti sono ridicoli: richiedere abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori conferma la visione gerontocratica della educazione in Italia.
Se io voglio specializzarmi in diritto dell'informatica e imparare per bene il diritto di autore sul web preferisco avere te come docente e non un "vecchio " avv. che ha la fortuna di essere abilitato solo grazie all'anzianità.
Anonimo ha detto…
E il diritto assicurativo? E la branca della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale? Sono tantissime le cause su questi argomenti e occorre un'adeguata preparazione. Il ministro le ha dimenticate?
Anonimo ha detto…
credo che gioco/forza i parametri verranno rivisti, a limite a botte di tar et simili.