Riportiamo lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
In calce riportiamo le 14 aree disciplinari previste per le specializzazioni.
Art. 2 - Avvocato specialista.
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Art. 3 - Aree di specializzazione e ambiti di competenza
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 4 - Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni
1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata
al presente decreto può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia su proposta motivata del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell’ordine e le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett.s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.
Art. 5 - Elenchi degli avvocati specialisti
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle aree di specializzazione di cui alla tabella
A allegata al presente decreto e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente decreto, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell’ambito di competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
Art. 7 - Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.
3. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.
6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.
8. Il comitato di gestione, nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai
discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.
11. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
(c) didattica frontale non inferiore a 150 ore;
(d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale;
(e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
12. La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 7, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Art. 8 - Comprovata esperienza
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e
continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
(b) ovvero comunica al Consiglio Nazionale Forense il mancato deposito della
dichiarazione e della documentazione.
Art. 10 - Aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, anche d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Art. 11 - Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Tabella A (articolo 3)
Area 1 - Diritto delle persone e della famiglia
Diritto di famiglia
Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati
Diritto dell’immigrazione
Diritto delle successioni
Diritto minorile
Area 2 - Diritto della responsabilità civile
Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone
Area 3 - Diritto penale
Diritto penale
Area 4 - Diritti reali, condominio e locazioni
Diritti di proprietà e altri diritti reali
Divisioni
Diritto del condominio degli edifici
Diritto delle locazioni
Diritto agrario
Area 5 - Diritto dell’ambiente
Diritto dell’ambiente
Area 6 - Diritto amministrativo
Diritto amministrativo
Area 7 - Diritto industriale e della proprietà intellettuale
Diritto industriale e della proprietà intellettuale
Area 8 - Diritto commerciale e della concorrenza
Diritto dell’impresa e delle società
Diritto dei contratti commerciali
Diritto della concorrenza
Area 9 - Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
Diritto della crisi da sovraindebitamento
Area 10 - Diritto bancario e finanziario
Diritto bancario e finanziario
Area 11 - Diritto tributario
Diritto tributario e diritto doganale
Area 12 - Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
Area 13 - Diritto dell’Unione europea
Diritto dell’Unione europea
Area 14 - Diritto internazionale
Diritto internazionale
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fonte del testo: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/03/Regolamento-Specializzazioni.pdf
In calce riportiamo le 14 aree disciplinari previste per le specializzazioni.
Titolo I - Disposizioni generali.
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Art. 2 - Avvocato specialista.
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Art. 3 - Aree di specializzazione e ambiti di competenza
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 4 - Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni
1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata
al presente decreto può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia su proposta motivata del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell’ordine e le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett.s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.
Art. 5 - Elenchi degli avvocati specialisti
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle aree di specializzazione di cui alla tabella
A allegata al presente decreto e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
Titolo II - Conseguimento del titolo
Art. 6 - Disposizioni comuni1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente decreto, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell’ambito di competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
Art. 7 - Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.
3. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.
6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.
8. Il comitato di gestione, nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai
discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.
11. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
(c) didattica frontale non inferiore a 150 ore;
(d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale;
(e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
12. La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 7, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Art. 8 - Comprovata esperienza
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e
continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
Titolo III - Mantenimento del titolo
Art. 9 - Disposizioni comuni1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
(b) ovvero comunica al Consiglio Nazionale Forense il mancato deposito della
dichiarazione e della documentazione.
Art. 10 - Aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, anche d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Art. 11 - Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
Titolo IV - Revoca del titolo
Art. 12 - Revoca del titolo1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
Titolo V - Disposizioni finali
Art. 13 - Funzioni del Consiglio nazionale forense1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Tabella A (articolo 3)
Aree di specializzazione e ambiti di competenza
Area 1 - Diritto delle persone e della famiglia
Diritto di famiglia
Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati
Diritto dell’immigrazione
Diritto delle successioni
Diritto minorile
Area 2 - Diritto della responsabilità civile
Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone
Area 3 - Diritto penale
Diritto penale
Area 4 - Diritti reali, condominio e locazioni
Diritti di proprietà e altri diritti reali
Divisioni
Diritto del condominio degli edifici
Diritto delle locazioni
Diritto agrario
Area 5 - Diritto dell’ambiente
Diritto dell’ambiente
Area 6 - Diritto amministrativo
Diritto amministrativo
Area 7 - Diritto industriale e della proprietà intellettuale
Diritto industriale e della proprietà intellettuale
Area 8 - Diritto commerciale e della concorrenza
Diritto dell’impresa e delle società
Diritto dei contratti commerciali
Diritto della concorrenza
Area 9 - Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
Diritto della crisi da sovraindebitamento
Area 10 - Diritto bancario e finanziario
Diritto bancario e finanziario
Area 11 - Diritto tributario
Diritto tributario e diritto doganale
Area 12 - Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
Area 13 - Diritto dell’Unione europea
Diritto dell’Unione europea
Area 14 - Diritto internazionale
Diritto internazionale
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fonte del testo: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/03/Regolamento-Specializzazioni.pdf
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