Lettera aperta ai vertici SIAE sull'art. 51 r.d. 1369/42


Spettabile dirigenza SIAE,
Come avrete avuto modo di constatare, in queste settimane di fine estate si è (ri)acceso in rete un interessante dibattito relativo alla vigenza dell'art. 51 del regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore: norma centrale per la gestione di alcune pratiche presso gli uffici SIAE da parte di organizzatori di eventi musicali.
Io da semplice avvocato che si occupa della materia, non senza cercare conforto presso altri colleghi che reputo esperti e autorevoli, mi sono permesso di effettuare una ricostruzione teorico-giuridica che porterebbe all'abrogazione implicita di tale norma. Questa interpretazione pare confermata anche in alcune versioni consolidate e coordinate del testo normativo rilasciate da autorevoli fonti.
Uso il condizionale per una questione di prudenza, dato che nel sistema legislativo italiano (caratterizzato da una nota frammentarietà e “bulimia normativa”) è davvero difficile avere certezze in tal senso. Tra l'altro il sito Normattiva.it, che dovrebbe proprio risolvere questi problemi di incertezza, si occupa degli atti normativi approvati dal 1945 in poi lasciando quindi fuori il regio decreto in questione.
Resto tuttavia abbastanza convinto dell'avvenuta abrogazione fin dal 1996, a meno che esistano altre norme nascoste tra le pieghe di uno delle centinaia di leggi, decreti e regolamenti approvati ogni anno in Italia (se così fosse vi prego di scusarmi e di segnalarmi riferimenti precisi; farò pubblica ammenda).
Per questo sono a chiedervi pubblicamente ed espressamente alcuni chiarimenti, che spero vogliate fornire con un comunicato ufficiale:
  1. perché sul vostro sito è tutt'ora presente una versione del regolamento che prevede la vigenza di quella norma, senza quanto meno una nota che segnali l'intervento della riforma del 1996 (abolizione del diritto demaniale)? (link)
  2. perché i vari funzionari e mandatari SIAE continuano a fornire agli utenti indicazioni non uniformi (come per altro avviene anche su molti altri aspetti dell'attività di SIAE)?
In via subordinata rispetto a questi due quesiti, sarebbe auspicabile (se non fondamentale) che SIAE diffondesse quanto prima delle linee guida chiare e specifiche sugli adempimenti necessari in tutti quei casi in cui, per effetto dell'abrogazione dell'art. 51, la compilazione del Programma Musicale (cd. borderò) non sia obbligatoria.
Sono infatti troppe le volte in cui, a seconda della sede locale SIAE o anche solo del funzionario con cui si ha a che fare, vengono fornite indicazioni difformi e contraddittorie. Ciò non giova né all'immagine dell'ente SIAE né in generale alla promozione della cultura (che dovrebbe essere tra i suoi obbiettivi istituzionali), dato che - come potete constatare leggendo i forum web in cui si discute dell'argomento - scoraggia e indispettisce molti operatori del settore.
Seguono in calce alcuni link di approfondimento relativi a quanto emerso in questi giorni in rete.
Confido in una vostra cortese risposta e porgo distinti saluti.
Simone Aliprandi

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ULTERIORI RIFERIMENTI
Versione del regio decreto diffusa dal Prof. L.C. Ubertazzi → link
Articolo di Andrea Caovini pubblicato sul sito Patamu.com → link 
Articolo di Adriano Bonforti pubblicato sul sito Patamu.com → link


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