Principi essenziali e obbiettivi del Decreto Trasparenza

A scopo di divulgazione, presento sinteticamente e schematicamente (alcuni tra) i principi essenziali e gli obbiettivi del Decreto Trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Il testo integrale del decreto è disponibile su Normattiva.

Definzione del concetto di trasparenza.

Come incipit del testo legislativo, il comma 1 dell'articolo 1 si preoccupa di definire il concetto di trasparenza.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli scopi fondamentali del decreto

Successivamente, al comma 3 dello stesso articolo 1, il decreto, richiamando i principi fissati dall'art. 117 della Costituzione, precisa che
Le disposizioni del presente decreto, nonché le relative norme di attuazione [...], integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione [...] e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale [...].

Il concetto di pubblicazione obbligatoria

All'art. 2 il decreto, per definire il campo d'azione delle nuove disposizioni, chiarisce il concetto di "pubblicazione obbligatoria":
Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
In sostanza da un lato (comma 1) si stabilisce un obbligo a carico della PA e dall'altro (comma 2) si crea un corrispondente diritto di accesso alle informazioni in capo ai cittadini; ciò va a ribadire e rafforzare quanto già cristallizzato nel Codice amministrazione digitale (CAD).

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Non solo. Il decreto parla espressamente di un diritto di conoscibilità in un laconico quanto chiaro art. 3.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Ancora open by default! 

Nonostante sia già avvenuta la rivoluzionaria riforma che a fine 2012 ha introdotto il principio "open by default" per dati e documenti (vedi altro articolo), il legislatore ha pensato opportuno ribadire e rafforzare anche questo principio attraverso l'art. 7 del Decreto Trasparenza. Leggiamolo:
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale [...] e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

...e niente scuse!

Una norma che di primo acchito può sembrare ridondante e superflua e che invece è importante è quella dell'art. 6, co. 2, con la quale si previene lipotesi che una PA utilizzi il pretesto della "non adeguata qualità dei dati" per eludere l'obbligo a renderli pubblici.
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.


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