A scopo di divulgazione, presento sinteticamente e schematicamente (alcuni tra) i principi essenziali e gli obbiettivi del Decreto Trasparenza (D. Lgs. 14
marzo
2013, n. 33). Il testo integrale del decreto è disponibile su Normattiva.
Definzione del concetto di trasparenza.
Come incipit del testo legislativo, il comma 1 dell'articolo 1 si preoccupa di definire il concetto di trasparenza.La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Gli scopi fondamentali del decreto
Successivamente, al comma 3 dello stesso articolo 1, il decreto, richiamando i principi fissati dall'art. 117 della Costituzione, precisa cheLe disposizioni del presente decreto, nonché le relative norme di attuazione [...], integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione [...] e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale [...].
Il concetto di pubblicazione obbligatoria
All'art. 2 il decreto, per definire il campo d'azione delle nuove disposizioni, chiarisce il concetto di "pubblicazione obbligatoria":Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.In sostanza da un lato (comma 1) si stabilisce un obbligo a carico della PA e dall'altro (comma 2) si crea un corrispondente diritto di accesso alle informazioni in capo ai cittadini; ciò va a ribadire e rafforzare quanto già cristallizzato nel Codice amministrazione digitale (CAD).
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Non solo. Il decreto parla espressamente di un diritto di conoscibilità in un laconico quanto chiaro art. 3.Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Ancora open by default!
Nonostante sia già avvenuta la rivoluzionaria riforma che a fine 2012 ha introdotto il principio "open by default" per dati e documenti (vedi altro articolo), il legislatore ha pensato opportuno ribadire e rafforzare anche questo principio attraverso l'art. 7 del Decreto Trasparenza. Leggiamolo:
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale [...] e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
...e niente scuse!
Una norma che di primo acchito può sembrare ridondante e superflua e che invece è importante è quella dell'art. 6, co. 2, con la quale si previene lipotesi che una PA utilizzi il pretesto della "non adeguata qualità dei dati" per eludere l'obbligo a renderli pubblici.L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
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