Altra sentenza sulle immagini del David di Michelangelo basata su una norma contraria al diritto UE

È arrivata oggi una nuova sentenza sulla surreale questione delle immagini di beni culturali e dell'assurda normativa vigente in Italia, pur nel palese contrasto con il diritto dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 14 Direttiva 2019/790.

Non c'è molto da dire più di quanto è già stato detto da me in precedenti interventi e da altri più illustri e autorevoli colleghi in articoli e video informativi. Anzi, fa quasi innervosire il fatto che alcune testate e alcuni commentatori lancino grida scandalizzate solo ora sull'onda della campagna OpenToMeraviglia quando in realtà il problema esiste identico e irrisolto da qualche anno a questa parte, come appunto ho cercando di segnalare in più occasioni.

Il Tribunale di Firenze con la sentenza di oggi conferma un orientamento che stava già prendendo forma in precedenti decisioni, prima tra tutte l'ordinanza di aprile 2022 a danno di Studi d'Arte Cave Michelangelo (SACM): in sostanza il diritto dominicale istituito dagli articoli 107 e 108 del nostro Codice Beni Culturali viene interpretato alla stregua di un vero e proprio diritto d'immagine, che va oltre le semplici fotografie e riprese video e arriva a coprire qualsiasi riproduzione anche "trasformativa", come i disegni fatti a mano e le immagini virtuali realizzate in grafica multimediale o con intelligenza artificiale generativa.

In questo specifico caso,  a subire la condanna è stata una casa editrice che ha utilizzato l'immagine del David di Michelangelo in un modo che secondo i giudici è da considerare «insidioso e malizioso [...] così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico e identitario dell’opera d’arte».

Il direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, cioè il museo che ha in custodia la scultura di Michelangelo (NB: "museo che ha in custodia" e non "museo proprietario"; il proprietario è infatti il Popolo Italiano) esulta dichiarando «Un altro grande traguardo ormai è stato affermato un principio che esula dal singolo caso». 

Allucinante anche che il Ministro Sangiuliano abbia subito colto l'occasione per felicitarsi di questa decisione pur senza aver letto la sentenza, dichiarando:

“Apprezzo la sentenza del Tribunale di Firenze sul David di Michelangelo, che riconosce il principio di un diritto all’immagine per i beni culturali. In generale, senza entrare nei dettagli del dispositivo che non conosco, si deve affermare che l’utilizzo a fini commerciali per i beni culturali va pagato mentre deve essere gratuito per le immagini a fini didattici e di studio. Conforta che i giudici la pensino come il Ministero della cultura”.

e che nessuno tra i megaconsulenti legali del Ministero abbia alzato la manina per dire: "Ministro forse quelle norme sono in contrasto con la direttiva UE 2019/790 e qui rischiamo la figuraccia a livello europeo".

Nell'immagine (realizzata con OpenAI/DALL-E), un David che fa il "facepalm".

Per capire la questione giuridica che ci sta dietro, suggerisco questi contenuti:

- ARTICOLO: Tutela dei beni culturali e lo strano caso di Studi d'arte Cave Michelangelo > vedi

- VIDEOLEZIONE: La normativa sulle riproduzioni di beni culturali: profili critici > vedi 

- PODCAST: Beni culturali, “pseudo-copyright” in contrasto con la normativa europea? > vedi




Commenti