Ho scritto una sceneggiatura di teatro sperimentale e ora sono entrato in contatto con una compagnia teatrale che si è mostrata interessata. Come posso procedere?
RISPOSTA: Per casi come questo la legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/41) ha previsto uno specifico tipo di contratto: il contratto di rappresentazione e di esecuzione, disciplinato dagli articoli 136 e seguenti. Secondo la definizione fornita nella legge esso è “il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione”.
Per rispettare il modello contrattuale tipizzato dalla legge, l'autore dell'opera da mettere in scena (cedente) è obbligato a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe e a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto (art. 137). Dall'altro lato, il cessionario è obbligato: a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e a comunicare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e il nome dell'eventuale traduttore o riduttore; a consentire all'autore di assistere e vigilare la rappresentazione; a non mutare, salvo che sussistano gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore (art. 138).
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puntata n. 47 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria. Vedi tutte le altre puntate.
RISPOSTA: Per casi come questo la legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/41) ha previsto uno specifico tipo di contratto: il contratto di rappresentazione e di esecuzione, disciplinato dagli articoli 136 e seguenti. Secondo la definizione fornita nella legge esso è “il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione”.
Per rispettare il modello contrattuale tipizzato dalla legge, l'autore dell'opera da mettere in scena (cedente) è obbligato a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe e a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto (art. 137). Dall'altro lato, il cessionario è obbligato: a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e a comunicare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e il nome dell'eventuale traduttore o riduttore; a consentire all'autore di assistere e vigilare la rappresentazione; a non mutare, salvo che sussistano gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore (art. 138).
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